(( Art. 1-bis.
 Contributi per le universita' e gli istituti superiori non statali

  1.  L'autorizzazione  di spesa per la concessione dei contributi in
favore  delle  universita'  e degli istituti superiori non statali di
cui   all'articolo  5  della  legge  29 luglio  1991,  n.  243,  come
determinata  dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per
l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  come  determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del
2004. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio
          1991,   n.   243   (Universita'   non   statali  legalmente
          riconosciute)
              «Art.  5. - 1. Per la concessione dei contributi di cui
          alla  presente  legge  in  favore delle universita' e degli
          istituti  superiori  non statali e' autorizzata la spesa di
          lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per
          ciascuno  degli  anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito
          capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica.
              2.  Alla  libera  Universita'  degli studi di Urbino e'
          inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1992  e 1993, finalizzata ad interventi per le
          opere di edilizia.
              3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma
          1 e' determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art.
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi
          per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:
                a) quanto  a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni
          1991,  1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
          utilizzando   l'accantonamento   "Universita'  non  statali
          legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui
          da  destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi
          di Urbino)";
                b) quanto  a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni
          1992   e   1993,   mediante  riduzione  dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1991-1993, al
          capitolo  1501  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione
          di  spesa  relativa  alla  concessione  di  contributi alle
          universita'  non  statali  prevista dalla legge 18 dicembre
          1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 2,
          pari  a  lire  10 miliardi  per  ciascuno degli anni 1992 e
          1993,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993  al  capitolo  9001 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento
          "Interventi   per   le   opere   di   edilizia   a   favore
          dell'Universita' degli studi di Urbino".
              6.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              7.  Il primo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre
          1951,  n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni,
          e' abrogato.».
                -  Il  testo  dell'art.  5, comma 1, lettera a) della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica), cosi' recita:
              «Art.  5.  -  1. A decorrere dall'esercizio finanziario
          1994   i   mezzi  finanziari  destinati  dallo  Stato  alle
          universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli dello
          stato  di previsione del Ministero dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
                a) fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui  all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
          spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977. n.
          394».
              -  Per  la  legge  30 dicembre  2004,  n.  311  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) si veda la
          nota all'art. 1.