(( Art. 1-bis. Contributi per le universita' e gli istituti superiori non statali 1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute) «Art. 5. - 1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali e' autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla libera Universita' degli studi di Urbino e' inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia. 3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 e' determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede: a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi di Urbino)"; b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle universita' non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Universita' degli studi di Urbino". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il primo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.». - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), cosi' recita: «Art. 5. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977. n. 394». - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) si veda la nota all'art. 1.