(( Art. 1-ter.
           Programmazione e valutazione delle Universita'

  1.  A  decorrere  dall'anno  2006  le universita', anche al fine di
perseguire  obiettivi  di  efficacia  e qualita' dei servizi offerti,
entro  il  30 giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi  triennali
coerenti  con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentiti
la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane, il Consiglio
universitario  nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli studenti
universitari,   tenuto   altresi'  conto  delle  risorse  acquisibili
autonomamente.  I predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:
    a) i  corsi  di  studio  da istituire e attivare nel rispetto dei
requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di risorse strutturali ed
umane, nonche' quelli da sopprimere;
    b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
    c) le  azioni  per  il sostegno ed il potenziamento dei servizi e
degli interventi a favore degli studenti;
    d) i programmi di internazionalizzazione;
    e) il  fabbisogno  di personale docente e non docente a tempo sia
determinato   che   indeterminato,   ivi  compreso  il  ricorso  alla
mobilita'.
  2.  I  programmi  delle  universita' di cui al comma 1, fatta salva
l'autonoma   determinazione  degli  atenei  per  quanto  riguarda  il
fabbisogno      di     personale     in     ordine     ai     settori
scientifico-disciplinari,     sono     valutati     dal     Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e periodicamente
monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, avvalendosi del
Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
sentita  la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane. Sui
risultati    della    valutazione    il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  riferisce  al termine di ciascun
triennio,  con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle
universita'   si   tiene   conto  nella  ripartizione  del  fondo  di
finanziamento ordinario delle universita'.
  3.  Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione
dell'articolo  2,  commi  5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonche'
dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5, lettere a),
          b,  c)  e  d),  6 e 7, degli articoli 3 e 4 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25
          (Regolamento  recante  disciplina dei procedimenti relativi
          allo   sviluppo   ed   alla   programmazione   del  sistema
          universitario,    nonche'    ai   comitati   regionali   di
          coordinamento,  a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
          b), della L. 15 marzo 1997. n. 59»):
              «Art.  2. (Programmazione del sistema universitario). -
          1.-4. (Omissis).
              5.  L'istituzione  e  la  soppressione  di  universita'
          previste  dal  decreto  di cui al comma 3, lettera e), sono
          disposte   con   appositi   decreti   del   Ministro,   che
          disciplinano  le  modalita' attuative ed i tempi sulla base
          dei seguenti principi:
                a) nuove   universita'   o   istituti  di  istruzione
          universitaria statali si costituiscono mediante:
                  1)  l'istituzione  contestuale in una medesima sede
          di piu' facolta' e la determinazione delle procedure per la
          costituzione degli organi accademici;
                  2)   il   trasferimento  da  altre  universita'  di
          strutture  gia' esistenti, subentrando la nuova universita'
          in  tutti  i  rapporti  giuridici inerenti al funzionamento
          delle strutture trasferite;
                b) nel  caso  di istituzione di nuove facolta' di cui
          alla   lettera   a),   punto   1),   anche  decentrate,  le
          attribuzioni  del  consiglio  di  facolta'  sono esercitate
          temporaneamente  da  un  apposito  comitato  costituito  da
          cinque  professori  di  ruolo, tre di prima fascia e due di
          seconda.  I predetti componenti il comitato sono eletti dai
          professori     di    ruolo    appartenenti    ai    settori
          scientifico-disciplinari  afferenti alle predette facolta'.
          Le  elezioni  sono  indette  ed  espletate  dagli atenei. I
          membri  del comitato durano in carica fino all'assegnazione
          alla  facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui
          tre  di  prima fascia e due di seconda e comunque non oltre
          tre  anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata
          la  predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri
          non  possono  essere  rieletti  e  si  procede ad una nuova
          elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora
          abbiano  optato per la nuova facolta' almeno tre professori
          di prima fascia e due di seconda;
                c) l'istituzione  di  nuove universita' o istituti di
          istruzione    universitaria    non    statali,   legalmente
          riconosciuti,   nonche'  l'autorizzazione  al  rilascio  di
          titoli   aventi   valore   legale  avviene  contestualmente
          all'approvazione  dello statuto e del regolamento didattico
          di  ateneo,  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  della legge
          19 novembre  1990, n. 341. A tali universita' o istituti si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991,
          n. 243;
                d) nel  caso  di  soppressione di ateneo e' garantito
          agli  studenti  il  completamento degli studi, al personale
          tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore
          il   mantenimento   del   posto,   anche   in   altra  sede
          universitaria.
              6.  Nel  caso  di  istituzione di nuove facolta', nella
          stessa  o  in  altra  sede  di  universita'  esistenti, non
          finalizzate  all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i
          predetti   atenei   disciplinano   la   procedura   per  la
          costituzione  dei  relativi organi accademici e per l'avvio
          delle attivita'.
              7.  Per  l'attuazione  della programmazione del sistema
          universitario  sono  prioritariamente  utilizzate  le quote
          annue  determinate  per  la  predetta finalita' dalla legge
          finanziaria,  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera c),
          della   legge   5 agosto   1978.   n.   468,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.».
              «Art.  3.  -  1.  I comitati regionali di coordinamento
          sono  costituiti  dai rettori delle universita' aventi sede
          nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale
          o  da  un  suo delegato, nonche' da un rappresentante degli
          studenti  se nella regione hanno sede fino a due atenei, da
          due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da
          tre  per un numero di atenei nella regione superiore a tre,
          eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e
          dei  consigli  di  amministrazione  delle universita' della
          regione,   riunita   in   seduta   comune.   Nella  regione
          Trentino-Alto    Adige   si   istituiscono   due   comitati
          provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal
          presidente  della provincia autonoma, o da un suo delegato,
          dai   rettori  delle  universita'  della  provincia  e  dai
          rappresentanti  degli  studenti delle medesime, determinati
          ai sensi del presente comma.
              2.  I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li
          presiede  ed  individuano la sede universitaria ai fini del
          supporto tecnico e amministrativo.
              3.  I  comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2,
          comma  3,  lettera  c),  provvedono  al coordinamento delle
          iniziative  in  materia  di  programmazione  degli  accessi
          all'istruzione  universitaria,  di orientamento, di diritto
          allo   studio,   di  alta  formazione  professionale  e  di
          formazione  continua  e  ricorrente, di utilizzazione delle
          strutture  universitarie,  nonche'  al coordinamento con il
          sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
          con le istanze economiche e sociali del territorio.».
              «Art. 4. - 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della
          legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' gli articoli da 1 a 6
          e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
              2.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui alla legge
          23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 90, 91 e 92».