(( Art. 1-ter. Programmazione e valutazione delle Universita' 1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'. 2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. 3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5, lettere a), b, c) e d), 6 e 7, degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997. n. 59»): «Art. 2. (Programmazione del sistema universitario). - 1.-4. (Omissis). 5. L'istituzione e la soppressione di universita' previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalita' attuative ed i tempi sulla base dei seguenti principi: a) nuove universita' o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante: 1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di piu' facolta' e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici; 2) il trasferimento da altre universita' di strutture gia' esistenti, subentrando la nuova universita' in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite; b) nel caso di istituzione di nuove facolta' di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facolta'. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facolta' almeno tre professori di prima fascia e due di seconda; c) l'istituzione di nuove universita' o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali universita' o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria. 6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella stessa o in altra sede di universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attivita'. 7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalita' dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978. n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.». «Art. 3. - 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle universita' della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle universita' della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma. 2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo. 3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.». «Art. 4. - 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' gli articoli da 1 a 6 e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245. 2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 90, 91 e 92».