(( Art. 1-quater.
   Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali

  1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici
definiti   in  base  alla  legge  21 dicembre  1999,  n.  508,  senza
pregiudicare  la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti,
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e'
autorizzato  ad  erogare  alle  Accademie  di belle arti non statali,
finanziate  in  misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro
1.500.000  per  l'anno  2007. All'onere derivante dall'attuazione del
presente  comma  si  provvede  mediante utilizzo della proiezione per
l'anno  2007  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:

              -  La  legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati»,   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 gennaio 2000, n. 2.