(( Art. 1-novies. Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) e' sostituito dai seguenti: «C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3; C.11)-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2; C.11-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 2005/2006». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del punto C.11) della Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143: «C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.».