(( Art. 1-novies.
          Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti

  1. Nella  Tabella  allegata  al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il
punto C.11)  e'  sostituito  dai  seguenti: «C.11 Per ogni diploma di
specializzazione  o master universitario di durata almeno annuale con
esame  finale,  coerente  con  gli  insegnamenti  cui si riferisce la
graduatoria,  sono  attribuiti  punti 3; C.11)-bis. Per ogni corso di
perfezionamento  universitario,  di  durata  almeno annuale con esame
finale,   coerente   con   gli   insegnamenti  cui  si  riferisce  la
graduatoria,    sono    attribuiti    punti 2;    C.11-ter. Ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11)
e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l'inserimento
nelle  graduatorie  permanenti,  e'  possibile valutare ogni anno uno
solo dei titoli precedentemente indicati.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico
2005/2006». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  del punto C.11) della Tabella
          allegata  al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito
          con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143:
              «C.11) Per  ogni  diploma  di specializzazione o master
          universitario  o  corso di perfezionamento universitario di
          durata  almeno  annuale, con esame finale, coerente con gli
          insegnamenti   cui   si   riferisce  la  graduatoria,  sono
          attribuiti punti 3.».