Art. 2.
                     Disposizioni per la ricerca

  1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
concedere  la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi
maturati  su  una  o  piu'  linee  di credito attivate, nel limite di
60 milioni  di  euro,  dalla  Societa'  ((  Sincrotrone )) di Trieste
S.p.a.  con  la Banca europea degli investimenti per la realizzazione
del  progetto  di  laser  a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si
provvede  ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge
5 agosto   1978,  n.  468,  con  imputazione  nella  apposita  unita'
previsionale   3.2.4.2.,  iscritta  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  per  l'anno  2005  e
corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.
  2. Per  assicurare  lo sviluppo della competitivita' internazionale
della  infrastruttura  complessiva,  il  contributo  ordinario per il
funzionamento  viene  integrato  con  un  importo  annuo  ((  pari  a
14 milioni  di euro a decorrere dall'anno 2005, )) a valere sul fondo
ordinario  per  gli  enti  e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di cui
all'articolo 7,  comma 1,  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204,  ((  come  rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, )) con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di
Trieste S.p.a.
((  3. Il    comma 4    dell'articolo 3   del   decreto   legislativo
29 settembre  1999,  n.  381,  e'  sostituito  dal  seguente:  «4. Il
Consiglio  direttivo  dell'Istituto  e'  composto dal Presidente e da
quattro  componenti  di alta qualificazione tecnico-scientifica nello
specifico  settore  di  attivita',  di  cui  due  scelti dal Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, uno designato dal
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  e  uno  designato  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
  3-bis. All'articolo 3,  comma 2,  della  legge 24 dicembre 2003, n.
350,  dopo  le  parole:  «(INFN)»  sono  inserite  le  seguenti:  «il
Consorzio  per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
  3-ter. Le  disposizioni  di cui al comma 3-bis trovano applicazione
con riferimento all'anno 2004. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2)
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio):
              «Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1) omissis;
                2) per  aumentare  gli  stanziamenti  dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
              - Il  comma 1,  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          5 giugno  1998,  n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
          la programmazione e la valutazione della politica nazionale
          relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
          dell'art.  11,  comma 1,  lettera d),  della legge 15 marzo
          1997, n. 59) prevede:
              «1. A  partire  dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
          destinare  al  Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.),
          di  cui  all'art.  11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
          all'ASI,  di  cui  all'art.  15, comma 1, lettera a), della
          legge  30 maggio  1988,  n.  186,  e all'art. 5 della legge
          31 maggio   1995,   n.   233;   all'Osservatorio  geofisico
          sperimentale  (OGS),  di  cui  all'art.  16, comma 2, della
          legge  30 novembre  1989,  n. 399; agli enti finanziati dal
          MURST   ai   sensi   dell'art.  1,  comma 43,  della  legge
          28 dicembre  1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
          11,  terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
          468  e successive modificazioni, sono determinati con unica
          autorizzazione  di  spesa  ed affluiscono ad apposito fondo
          ordinario   per  gli  enti  e  le  istituzioni  di  ricerca
          finanziati  dal  MURST,  istituto nello stato di previsione
          del  medesimo  Ministero.  Al medesimo fondo affluiscono, a
          partire  dal  1° gennaio  1999,  i  contributi all'Istituto
          nazionale  per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di cui
          all'art.  11,  comma 1,  del  decreto legislativo 30 giugno
          1994,   n.   506,   nonche'   altri  contributi  e  risorse
          finanziarie  che  saranno  stabilite per legge in relazione
          alle  attivita'  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
          (INFN),  dell'INFM  e  relativi  laboratori di Trieste e di
          Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
          dell'Istituto   nazionale  per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  sulla  montagna.  Il  fondo  e' determinato ai
          sensi  dell'art.  11,  terzo comma, lettera d), della legge
          5 agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica, e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Per  il  titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          si veda la nota all'art. 1.
              - Il comma 2, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2004), come
          modificato dalla legge qui pubblicata recita:
              «2. Il   Consiglio   nazionale  delle  ricerche  (CNR),
          l'Agenzia  spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di
          fisica  nucleare (INFN), il Consorzio per l'area di ricerca
          scientifica  e  tecnologica  di  Trieste nonche' l'Istituto
          nazionale di geofisica e vulcanologia e l'Ente per le nuove
          tecnologie,  l'energia  e l'ambiente (ENEA) concorrono alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
          triennio  2004-2006 garantendo il fabbisogno finanziario da
          essi  complessivamente  generato  in  ciascun  anno non sia
          superiore    al   fabbisogno   determinato   a   consuntivo
          nell'esercizio  precedente incrementato del 5 per cento per
          ciascun  anno.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze,
          sentiti  i  Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della   ricerca   e  delle  attivita'  produttive,  procede
          annualmente  alla determinazione dal fabbisogno programmato
          per ciascun ente».