Art. 2. Disposizioni per la ricerca 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' (( Sincrotrone )) di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi. 2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo (( pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, )) a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, (( come rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, )) con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a. (( 3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio direttivo dell'Istituto e' composto dal Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «(INFN)» sono inserite le seguenti: «il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all'anno 2004. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2) della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) omissis; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.». - Il comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevede: «1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Per il titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si veda la nota all'art. 1. - Il comma 2, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), come modificato dalla legge qui pubblicata recita: «2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive, procede annualmente alla determinazione dal fabbisogno programmato per ciascun ente».