Art. 3. Interventi per i beni e le attivita' culturali 1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali (( e a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo. 2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». )) 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (( e successive modificazioni.»; )) b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»; c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.». (( 3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera' sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;». 3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato». 3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"». 3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali, nonche' su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 60, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). «4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo». - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2002, n. 72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo) convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo) prevede: «Art. 3 (Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."). - 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa. 2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma. 3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. 4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministro per i beni e le attivita' culturali", sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"». - La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. - Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi. Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. - L'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni; d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni; e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. 4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 30 settembre 2005, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.». - Si riporta il testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: «Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa. 2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi: a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo; b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio; c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo. 3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla concessione di incentivi per attivita' produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, recante: «Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2002, n. 92. - Il testo dell'art. 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, e' punito con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) abrogata; f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra i dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.». - Il testo dell'art. 171-ter, commi 1 e 2, della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, e' il seguente: «1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.». - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante: «Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2004, n. 69, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21 maggio 2004, n. 128 (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2004, n. 119), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno. 1. (Comma abrogato). 2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". 3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". 4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le amministrazioni interessate. 5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi. 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte"; b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore". 9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"». - Il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante: «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 39. - 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure: a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione; b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte. d) (lettera soppressa); e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione; f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore; h-bis) (lettera soppressa).».