Art. 3.
           Interventi per i beni e le attivita' culturali

  1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per
lo  sviluppo  dell'arte,  della  cultura  e  dello spettacolo - ARCUS
S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla
data   di   entrata  in  vigore  del  regolamento  ivi  previsto,  le
disposizioni  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n.  72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.
128.
  2.  Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma
1,  per  gli  esercizi  finanziari  2005 e 2006, un ulteriore due per
cento,  a  valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui
alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  e' destinato a progetti di
intervento  rivolti  ad  agevolare  o  promuovere  la conservazione o
fruizione  dei beni culturali (( e a favore delle attivita' culturali
e dello spettacolo.
  2-bis.  All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;
    b) e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Il trattamento
economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito
annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le attivita'
culturali,  a  valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». ))
  3.  All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non
si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, (( e successive modificazioni.»; ))
    b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono
inserite  le  seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato»;
    c) al  comma  7,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
risorse  del  medesimo  Fondo  sono  versate su apposita contabilita'
speciale,  intestata  all'organismo  affidatario del servizio, per il
funzionamento   della   quale  si  applicano  le  modalita'  previste
dall'articolo  10  del  ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
((  3-bis.  Alle  attivita'  dello  spettacolo  e'  esteso, in via di
opzione,  il  regime  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il
sistema  possa  raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto
tecnico  e  commerciale  e,  comunque, per i due anni successivi alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  vigilera'
sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE
e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
  3-ter.  All'articolo  171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
    «a-bis)  mette  a  disposizione  del pubblico, immettendola in un
sistema  di  reti  telematiche,  mediante  connessioni  di  qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;».
  3-quater.  All'articolo  171  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive  modificazioni,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente:
    «Chiunque  commette  la violazione di cui al primo comma, lettera
a-bis),  e'  ammesso  a pagare, prima dell'apertura del dibattimento,
ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma
corrispondente  alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo
comma  per  il  reato  commesso,  oltre le spese del procedimento. Il
pagamento estingue il reato».
  3-quinquies.  All'articolo  171-ter,  comma  1,  alinea, e comma 2,
lettera  a-bis),  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle
seguenti: "a fini di lucro"».
  3-sexies.  All'articolo  1  del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il
comma  1  e'  abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento
per  la  diffusione  della  cultura  e per la creazione di valore nel
rispetto  del  diritto  d'autore,  il  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto  con  i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle
comunicazioni,     promuove,    nel    rispetto    delle    normative
internazionalmente   riconosciute,  forme  di  collaborazione  tra  i
rappresentanti  delle  categorie  operanti  nel  settore,  anche  con
riferimento  alle  modalita' tecniche per l'informazione degli utenti
circa  il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle
forme  di  collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del
Consiglio  dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie,  di  concerto  con  i  Ministri per i beni e le attivita'
culturali  e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica  la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame  di  osservazioni  di  soggetti  interessati e contribuisce a
garantirne  la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione
utile  alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via
telematica  sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  dei Ministeri delle
comunicazioni  e  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche' su
quelli  dei  soggetti  sottoscrittori.  Dall'attuazione  del presente
comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-septies.  All'articolo  39 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 60, comma 4 della legge
          27  dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
              «4. Il  3  per cento degli stanziamenti previsti per le
          infrastrutture  e' destinato alla spesa per la tutela e gli
          interventi  a  favore dei beni e delle attivita' culturali.
          Con  regolamento  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti i
          criteri  e  le  modalita'  per l'utilizzo e la destinazione
          della quota percentuale di cui al precedente periodo».
              - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2002,
          n.  72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica
          abusiva  di  opere  dell'ingegno,  nonche' a sostegno delle
          attivita'  cinematografiche e dello spettacolo) convertito,
          con  modificazioni  dalla  legge  21  maggio  2004,  n. 128
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la
          diffusione  telematica  abusiva  di  materiale audiovisivo,
          nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello
          spettacolo) prevede:
              «Art.  3  (Societa'  per  lo  sviluppo dell'arte, della
          cultura  e dello spettacolo "Arcus S.p.a."). - 1. In attesa
          dell'adozione  del regolamento di cui all'art. 60, comma 4,
          della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro per i
          beni  e  le  attivita' culturali, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, individua i
          limiti  di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge
          1°  agosto  2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari
          2003  e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per
          cento  prevista  dall'art. 60 della citata legge n. 289 del
          2002.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede
          alle  conseguenti  variazioni  di  bilancio  in  termini di
          residui, di competenza e di cassa.
              2. Entro  il termine di cui al comma 1, con decreto del
          Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di concerto
          con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, e'
          approvato  il  programma degli interventi da finanziare con
          le  risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo'
          ricomprendere  anche  interventi  a  favore delle attivita'
          culturali  e  dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali  presenta  al Parlamento una relazione
          sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
              3. Con  apposita  convenzione  da  stipulare,  entro il
          termine  di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo
          dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.",
          ed  i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle
          infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri
          e le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui
          al comma 2.
              4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n.
          352,  e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministro
          per  i  beni  e  le  attivita' culturali", sono inserite le
          seguenti:   ",   di   concerto   con   il   Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti"».
              - La  legge  21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega
          al  Governo  in  materia  di infrastrutture ed insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
              - Il   testo   dell'art.   8,   comma  3,  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della
          disciplina  in  materia  di  attivita'  cinematografiche, a
          norma  dell'art.  10  della  legge  6 luglio 2002, n. 137»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «3. Le  sottocommissioni  sono presiedute dal Direttore
          generale competente, e sono composte da un numero di membri
          da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
          scelti  dal  Ministro tra esperti altamente qualificati nei
          vari  settori  delle  attivita'  cinematografiche, anche su
          indicazione  delle  associazioni  di categoria maggiormente
          rappresentative.     Partecipano    alle    sedute    della
          sottocommissione  di  cui  al comma 1, lettera b), relative
          alla   promozione   delle  attivita'  cinematografiche,  un
          rappresentante   delle  regioni,  un  rappresentante  delle
          province  ed  un rappresentante dei comuni, designati dalla
          Conferenza   unificata,   particolarmente   qualificati  in
          materia  di  promozione  cinematografica. Alle sedute della
          medesima   sottocommissione,   relative   alla   promozione
          all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli
          affari  esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici
          mesi.  Il  trattamento  economico  spettante  ai componenti
          delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto
          del  Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere
          sulla  quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge
          30 aprile 1985, n. 163».
              - La  legge  30  aprile  1985,  n.  163, recante «Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104.
              - L'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          28,  come  modificato  dalla  legge  qui  pubblicata, e' il
          seguente:
              «Art.  12  (Fondo  per la produzione, la distribuzione,
          l'esercizio  e  le  industrie  tecniche). - 1. E' istituito
          presso   il  Ministero  il  Fondo  per  la  produzione,  la
          distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
              2. Al  Fondo  di  cui al comma 1 affluiscono le risorse
          finanziarie  disponibili  ed esistenti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto:
                a) sul  fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
          4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                b) sul  fondo  particolare  di  cui all'art. 28 della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                c) sul  fondo  di  intervento di cui all'art. 2 della
          legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
                d) sul  fondo  di  sostegno  di  cui all'art. 1 della
          legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
                e) sul  fondo  di  garanzia  di  cui  all'art. 16 del
          decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
              I  fondi  di  cui  alla  citata legge n. 1213 del 1965,
          legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
          del  1994,  sono  contestualmente  soppressi.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
                a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle
          imprese   cinematografiche   per  la  produzione  di  opere
          filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
          colonne   sonore,   e  per  lo  sviluppo  di  sceneggiature
          originali di particolare rilievo culturale e sociale;
                b) alla  corresponsione  di  contributi  a  favore di
          imprese  di  distribuzione  ed  esportazione,  anche per la
          realizzazione   di   versioni   dei  film  riconosciuti  di
          interesse  culturale  in  lingua  diversa  da  quella della
          ripresa sonora diretta;
                c) alla  corresponsione di contributi sugli interessi
          dei  mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in conto
          capitale   a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e  dei
          proprietari  di sale cinematografiche, per la realizzazione
          di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature,  con particolare riguardo all'introduzione
          di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
                d) alla   concessione  di  mutui  decennali  a  tasso
          agevolato  o  contributi  sugli  interessi  a  favore delle
          industrie  tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
          la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
          strutturale   e   tecnologico   di   teatri   di  posa,  di
          stabilimenti  di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
          post-produzione;
                e) alla  corresponsione  di  contributi  destinati ad
          ulteriori    esigenze    del    settore   delle   attivita'
          cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
          con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
              3-bis.  Alle  risorse  finanziarie  del Fondo di cui al
          comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
          della   legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.
              4.  Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
          stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
          al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
              5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
          tecniche  di  gestione  del  Fondo  di  cui al comma 1 e di
          erogazione  dei  finanziamenti e dei contributi, nonche' le
          modalita'   tecniche   di   monitoraggio  dell'impiego  dei
          finanziamenti concessi.
              6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
          data  di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
          presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
          del  fondo  di  cui  alla  legge  30 aprile  1985,  n. 163,
          destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
          misura  residuata  all'esito delle domande valutate secondo
          il  regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
          Fondo  di  cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
          altresi',  le  eventuali  risorse  relative  a  rientri  di
          finanziamenti  erogati  sui fondi di cui al comma 2, previo
          versamento   dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
              7.  Il  Ministero  gestisce  il Fondo di cui al comma 1
          avvalendosi  di appositi organismi e mediante la stipula di
          convenzioni   con   uno   o   piu'   istituti  di  credito,
          selezionati,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, in base
          ai  criteri  delle  piu' vantaggiose condizioni di gestione
          offerte     e    della    adeguatezza    delle    strutture
          tecnico-organizzative   ai   fini   della  prestazione  del
          servizio.  Le  risorse  del  medesimo Fondo sono versate su
          apposita  contabilita'  speciale,  intestata  all'organismo
          affidatario  del servizio, per il funzionamento della quale
          si   applicano  le  modalita'  previste  dall'art.  10  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
              8.  La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
          resta  affidata,  fino  al  30  settembre  2005, alla Banca
          nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
          teatrale S.p.a.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  della legge 27
          dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni:
              «Art.  72  (Fondi  rotativi per le imprese). - 1. Fatte
          salve  le risorse destinate all'attuazione degli interventi
          e  dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
          iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi
          natura  di  trasferimenti  alle imprese per contributi alla
          produzione  e  agli  investimenti  affluiscono  ad appositi
          Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
              2.  I  contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
          concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
          secondo   criteri   e   modalita'  stabiliti  dal  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con il Ministro
          competente, sulla base dei seguenti principi:
                a) l'ammontare  della  quota di contributo soggetta a
          rimborso   non  puo'  essere  inferiore  al  50  per  cento
          dell'importo contributivo;
                b) la   decorrenza  del  rimborso  inizia  dal  primo
          quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
          piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
          secondo quinquennio;
                c) il  tasso  d'interesse  da  applicare  alle  somme
          rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
          0,50 per cento annuo.
              3.   Al   fine   di  assicurare  la  continuita'  delle
          concessioni,  i  decreti  interministeriali  di  natura non
          regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          caso  di  inadempienza  provvede  con  proprio  decreto  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
              4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
          rispetto  degli  obblighi  comunitari  per la realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
          al  presente articolo costituiscono norme di principio e di
          coordinamento.   Conseguentemente   gli   enti  interessati
          provvedono   ad   adeguare   i   propri   interventi   alle
          disposizioni di cui al presente articolo.
              5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  ai  contributi  in  conto interessi nonche' alla
          concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
          con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
          contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
          concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
          al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
          agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
          disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
          l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
          articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
          definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
          2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
          citata legge n. 488 del 1992.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 marzo
          2002,  n.  69, recante: «Regolamento per la semplificazione
          delle  modalita' di certificazione dei corrispettivi per le
          societa'  e  le associazioni sportive dilettantistiche», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2002, n. 92.
              - Il  testo  dell'art.  171,  comma  1,  della legge 22
          aprile  1941,  n.  633,  recante:  «Protezione  del diritto
          d'autore  e  di  altri  diritti connessi al suo esercizio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art.
          171-ter,  e'  punito  con  la  multa  da  L.  100.000  a L.
          4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo
          e in qualsiasi forma:
                a) riproduce,    trascrive,   recita   in   pubblico,
          diffonde,  vende  o  mette  in vendita o pone altrimenti in
          commercio  un'opera  altrui  o ne rivela il contenuto prima
          che  sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
          nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla
          legge italiana;
                a-bis)    mette    a   disposizione   del   pubblico,
          immettendola  in  un  sistema di reti telematiche, mediante
          connessioni  di  qualsiasi  genere,  un'opera  dell'ingegno
          protetta, o parte di essa;
                b) rappresenta,   esegue   o  recita  in  pubblico  o
          diffonde  con  o  senza  variazioni  od aggiunte, una opera
          altrui  adatta  a  pubblico  spettacolo od una composizione
          musicale.  La  rappresentazione  o  esecuzione comprende la
          proiezione     pubblica     dell'opera     cinematografica,
          l'esecuzione   in   pubblico  delle  composizioni  musicali
          inserite  nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
          mediante altoparlante azionato in pubblico;
                c) compie  i  fatti indicati nelle precedenti lettere
          mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
          legge;
                d) riproduce  un  numero  di  esemplari  o  esegue  o
          rappresenta  un  numero di esecuzioni o di rappresentazioni
          maggiore  di quello che aveva il diritto rispettivamente di
          produrre o di rappresentare;
                e) abrogata;
                f) in  violazione  dell'art. 79 ritrasmette su filo o
          per   radio   o  registra  i  dischi  fonografici  o  altri
          apparecchi   analoghi   le  trasmissioni  o  ritrasmissioni
          radiofoniche   o  smercia  i  dischi  fonografici  o  altri
          apparecchi indebitamente registrati.».
              - Il testo dell'art. 171-ter, commi 1 e 2, della citata
          legge 22 aprile 1941, n. 633, e' il seguente:
              «1.  E'  punito,  se  il  fatto e' commesso per uso non
          personale,  con  la reclusione da sei mesi a tre anni e con
          la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini
          di lucro:
                a) abusivamente   duplica,   riproduce,  trasmette  o
          diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
          in  parte,  un'opera  dell'ingegno  destinata  al  circuito
          televisivo,  cinematografico, della vendita o del noleggio,
          dischi,  nastri  o  supporti  analoghi  ovvero  ogni  altro
          supporto  contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
          musicali,   cinematografiche  o  audiovisive  assimilate  o
          sequenze di immagini in movimento;
                b) abusivamente  riproduce,  trasmette  o diffonde in
          pubblico,  con  qualsiasi  procedimento,  opere  o parti di
          opere  letterarie,  drammatiche, scientifiche o didattiche,
          musicali  o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
          se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
                c) pur   non  avendo  concorso  alla  duplicazione  o
          riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
          per  la  vendita  o la distribuzione, distribuisce, pone in
          commercio,  concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
          titolo,  proietta  in  pubblico,  trasmette  a  mezzo della
          televisione  con  qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
          della  radio,  fa  ascoltare  in pubblico le duplicazioni o
          riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
                d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
          commercio,   vende,  noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,
          proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
          televisione   con  qualsiasi  procedimento,  videocassette,
          musicassette,  qualsiasi  supporto  contenente fonogrammi o
          videogrammi   di   opere   musicali,   cinematografiche   o
          audiovisive  o  sequenze di immagini in movimento, od altro
          supporto  per  il  quale  e'  prescritta,  ai  sensi  della
          presente  legge,  l'apposizione  di  contrassegno  da parte
          della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
          privi  del  contrassegno  medesimo o dotati di contrassegno
          contraffatto o alterato;
                e) in   assenza   di   accordo   con   il   legittimo
          distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
          servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
          apparati  atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni  ad
          accesso condizionato;
                f) introduce  nel territorio dello Stato, detiene per
          la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
          in    noleggio,   cede   a   qualsiasi   titolo,   promuove
          commercialmente,   installa   dispositivi   o  elementi  di
          decodificazione  speciale  che  consentono  l'accesso ad un
          servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
                f-bis) fabbrica,    importa,   distribuisce,   vende,
          noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,  pubblicizza  per la
          vendita  o  il  noleggio,  o detiene per scopi commerciali,
          attrezzature,  prodotti  o componenti ovvero presta servizi
          che  abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
          eludere   efficaci  misure  tecnologiche  di  cui  all'art.
          102-quater    ovvero   siano   principalmente   progettati,
          prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
          possibile  o  facilitare l'elusione di predette misure. Fra
          le  misure  tecnologiche  sono comprese quelle applicate, o
          che  residuano,  a  seguito  della  rimozione  delle misure
          medesime   conseguentemente  a  iniziativa  volontaria  dei
          titolari  dei  diritti  o  ad accordi tra questi ultimi e i
          beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
          provvedimenti      dell'autorita'      amministrativa     o
          giurisdizionale;
                h) abusivamente  rimuove  o  altera  le  informazioni
          elettroniche   di   cui   all'art.   102-quinquies,  ovvero
          distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
          radio  o  per  televisione, comunica o mette a disposizione
          del  pubblico  opere  o  altri materiali protetti dai quali
          siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
          stesse.
              2. E'  punito con la reclusione da uno a quattro anni e
          con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
                a) riproduce,    duplica,    trasmette   o   diffonde
          abusivamente,  vende o pone altrimenti in commercio, cede a
          qualsiasi  titolo  o  importa  abusivamente oltre cinquanta
          copie  o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
          da diritti connessi;
                a-bis) in  violazione  dell'art. 16, a fini di lucro,
          comunica  al  pubblico  immettendola  in un sistema di reti
          telematiche,  mediante  connessioni  di  qualsiasi  genere,
          un'opera  dell'ingegno  protetta  dal  diritto  d'autore, o
          parte di essa;
                b) esercitando  in forma imprenditoriale attivita' di
          riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
          importazione  di  opere  tutelate dal diritto d'autore e da
          diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
          comma 1;
                c) promuove  o organizza le attivita' illecite di cui
          al comma 1.».
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
          n.  72,  recante: «Interventi per contrastare la diffusione
          telematica   abusiva   di  opere  dell'ingegno,  nonche'  a
          sostegno   delle   attivita'   cinematografiche   e   dello
          spettacolo»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
          2004,  n.  69,  e  convertito  in legge, con modificazioni,
          dall'art.   1,  legge  21 maggio  2004,  n.  128  (Gazzetta
          Ufficiale  22  maggio  2004, n. 119), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «1. Misure  di  contrasto  alla  diffusione  telematica
          abusiva di opere dell'ingegno.
              1. (Comma abrogato).
              2.  Al  comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile
          1941,  n.  633,  e  successive modificazioni, le parole: "a
          fini  di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne
          profitto".
              3.  Al  comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile
          1941,  n.  633, e successive modificazioni, dopo la lettera
          a) e' inserita la seguente:
              "a-bis)   in   violazione   dell'art.  16,  per  trarne
          profitto,  comunica  al pubblico immettendola in un sistema
          di  reti  telematiche,  mediante  connessioni  di qualsiasi
          genere,   un'opera   dell'ingegno   protetta   dal  diritto
          d'autore, o parte di essa;".
              4.   Il   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
          Ministero   dell'interno   raccoglie   le  segnalazioni  di
          interesse  in  materia  di  prevenzione e repressione delle
          violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art.
          171-ter  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e successive
          modificazioni,    assicurando    il    raccordo    con   le
          amministrazioni interessate.
              5.    A   seguito   di   provvedimento   dell'autorita'
          giudiziaria,   i   prestatori  di  servizi  della  societa'
          dell'informazione,  di  cui al decreto legislativo 9 aprile
          2003,  n.  70,  comunicano  alle  autorita'  di  polizia le
          informazioni  in  proprio possesso utili all'individuazione
          dei   gestori  dei  siti  e  degli  autori  delle  condotte
          segnalate.
              6.    A   seguito   di   provvedimento   dell'autorita'
          giudiziaria,  per le violazioni commesse per via telematica
          di  cui  al presente decreto, i prestatori di servizi della
          societa'  dell'informazione,  ad eccezione dei fornitori di
          connettivita'  alle  reti, fatto salvo quanto previsto agli
          articoli  14,  15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile
          2003,  n.  70, pongono in essere tutte le misure dirette ad
          impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere
          i contenuti medesimi.
              7.  La  violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6
          e'  punita  con  una  sanzione amministrativa pecuniaria da
          50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma
          1  si  applicano  le  sanzioni  previste  dall'art.  21 del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
              8.  All'art.  39,  comma  1,  del decreto legislativo 9
          aprile   2003,   n.   68,   sono   apportate   le  seguenti
          modificazioni:
                a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
                "d) memorie  digitali idonee per audio e video, fisse
          o  trasferibili,  quali flash memory e cartucce per lettori
          MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
                b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
                "h-bis)   apparecchi  esclusivamente  destinati  alla
          masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato
          alla  masterizzazione:  3  per cento dei relativi prezzi di
          listino al rivenditore".
              9.  All'art.  71-septies della legge 22 aprile 1941, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  i  commi  3  e  4 sono
          sostituiti dai seguenti:
              "3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
          territorio  dello  Stato  allo scopo di trarne profitto gli
          apparecchi  e  i  supporti indicati nel comma 1. I predetti
          soggetti  devono  presentare  alla  Societa' italiana degli
          autori  ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
          dalla  quale  risultino le cessioni effettuate e i compensi
          dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
          caso   di   mancata   corresponsione   del   compenso,   e'
          responsabile  in  solido  per  il pagamento il distributore
          degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
              4.  La  violazione  degli obblighi di cui al comma 3 e'
          punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria pari al
          doppio  del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
          di   recidiva,   con   la   sospensione   della  licenza  o
          autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' commerciale o
          industriale  da  quindici  giorni  a tre mesi ovvero con la
          revoca della licenza o autorizzazione stessa"».
              - Il   testo   dell'art.   39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2003,  n.  68, recante: «Attuazione
          della  direttiva  2001/29/CE  sull'armonizzazione di taluni
          aspetti  del  diritto d'autore e dei diritti connessi nella
          societa'   dell'informazione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  14  aprile  2003,  n.  87, S.O., come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  39.  - 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies
          della  legge  22 aprile  1941,  n.  633, e' fissato fino al
          31 dicembre   2005,  e  comunque  fino  all'emanazione  del
          decreto  di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti
          misure:
                a) supporti  audio  analogici: 0,23 euro per ogni ora
          di registrazione;
                b) supporti  audio digitali dedicati, quali minidisc,
          CD-R   audio   e   CD-RW   audio:  0,29  euro  per  ora  di
          registrazione.  Il  compenso e' aumentato proporzionalmente
          per i supporti di durata superiore;
                c) supporti   digitali   non  dedicati,  idonei  alla
          registrazione  di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati:
          0,23 euro per 650 megabyte.
                d) (lettera soppressa);
                e) supporti  video  analogici: 0,29 euro per ciascuna
          ora di registrazione;
                f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R
          video  e  DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro
          per  un  supporto con una capacita' di registrazione di 180
          minuti.  Il  compenso  e' aumentato proporzionalmente per i
          supporti di durata superiore;
                g) supporti  digitali  idonei  alla  registrazione di
          fonogrammi  e  videogrammi,  quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW:
          0,87  euro  per  4,7  gigabyte.  Il  compenso  e' aumentato
          proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
                h) apparecchi     esclusivamente    destinati    alla
          registrazione  analogica  o  digitale  audio o video: 3 per
          cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore;
                h-bis) (lettera soppressa).».