(( Art. 3-bis.
      Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali

  1.  All'articolo  27  della  legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
  «Le  manifestazioni  liriche da attuare con il concorso finanziario
dello  Stato  sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali
per  il  turismo,  istituzioni  musicali  ed  enti  con  personalita'
giuridica  pubblica  o  privata, non aventi scopo di lucro ovvero che
reimpiegano   gli  eventuali  utili  derivanti  dalle  manifestazioni
sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe».
  2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
21 dicembre  1998,  n.  492,  la  parola: «sette» e' sostituita dalla
seguente:  «dieci»,  e  dopo  le  parole:  «presso  il  Gabinetto del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali» sono inserite le
seguenti: «e le direzioni generali competenti».
  3.  Al  comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  primo  periodo,  le  parole: «Capo del Dipartimento dello
spettacolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «direttore  generale
competente»;
    b) il  quinto  periodo  e' sostituito dal seguente: «Il direttore
generale  competente  puo'  delegare, di volta in volta, un dirigente
della  medesima  Direzione  generale  a  presiedere le singole sedute
delle commissioni».
  4.  Al  comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Del comitato
fanno  parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed
i direttori generali competenti».
  5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le
parole:  «il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali» sono
sostituite dalla seguente: «si».
  6.  L'intervento  previsto  al  n. 50 della Tabella A allegata alla
legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
    a) quanto  a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al
restauro della Rocca di Montevarmine;
    b) quanto  a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al
restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
  7.  L'intervento  previsto  al  n. 94 della Tabella A allegata alla
legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
    a) quanto  a  250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i
fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali
per  l'intervento  di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel
comune di Piana degli Albanesi;
    b) quanto   a  500.000  euro,  corrispondenti  alla  somma  delle
annualita'  2004  e  2005,  i fondi sono assegnati al comune di Piana
degli  Albanesi  per  l'esecuzione  di  interventi  di  restauro  del
complesso Manzone e Vicari.
  8.  Al  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono
essere  individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono
soppresse;
    b) all'articolo  8,  comma  1, le parole: «Con i provvedimenti di
cui  all'articolo  11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreti  ministeriali,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,».
  9.  Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del
Nucleo  per  la  valutazione  e  la  verifica  degli investimenti del
Ministero  per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5,
comma  5,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica  10 giugno  2004,  n. 173, si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  3,  comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878,
nei  limiti  delle  risorse  di cui all'articolo 145, comma 10, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
  10.  All'articolo  2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  sono  individuati  i soggetti ammessi a fruire, nei limiti
dello  stanziamento  di  cui al successivo comma 5-bis del contributo
per   le  spese  inerenti  ai  servizi  di  prevenzione  e  vigilanza
antincendi  prestati  dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del
Fuoco  in  occasione  di  pubblici  spettacoli,  nonche' le modalita'
applicative  del  beneficio,  salvo quanto previsto dall'articolo 16,
comma  2,  lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173»;
    b) alla  lettera  b)  del comma 5-bis, le parole da: «il predetto
importo» sino alla fine del comma sono soppresse. ))
 
          Riferimenti normativi:

              -  Il testo dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n.
          800,  recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle
          attivita'  musicali»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          16 settembre  1967, n. 233, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              «Art.    27.   (Organizzazione   delle   manifestazioni
          liriche).  -  Le  manifestazioni  liriche da attuare con il
          concorso  finanziario dello Stato sono promosse da regioni,
          enti   locali,   enti   provinciali   per  il  turismo,  di
          istituzioni  musicali  ed  enti  con personalita' giuridica
          pubblica  o  privata,  non aventi scopo di lucro ovvero che
          reimpiegano  eventuali utili derivanti dalle manifestazioni
          sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe.
              Nelle  localita'  in  cui  operano enti autonomi lirici
          possono   essere   sovvenzionate   soltanto  manifestazioni
          liriche  che  rivestano  carattere di particolare interesse
          culturale.
              Gli  assegnatari  delle  sovvenzioni devono assumere la
          diretta     responsabilita'     della     gestione    delle
          manifestazioni,  avvalendosi,  per  la  loro realizzazione,
          delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte
          nell'elenco   di  cui  all'art.  42,  e  delle  istituzioni
          teatrali   e   concertistico-orchestrali  gestite  da  enti
          pubblici.
              L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al
          successivo  art.  28, puo' essere curata direttamente dagli
          enti promotori.».
              - Il   testo   dell'art.   11,  comma  2,  del  decreto
          legislativo    21 dicembre    1998,    n.   492,   recante:
          «Disposizioni   correttive   ed   integrative  del  decreto
          legislativo  18 novembre 1997, n 426, decreto legislativo 8
          gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.
          19,  decreto  legislativo  29 gennaio 1998, n. 20 e decreto
          legislativo  23   aprile  1998,  n.  134,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 gennaio  1999,  n.  16,  S.O., come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «2.  Al  fine della piena integrazione del Dipartimento
          dello  spettacolo  presso  il  Ministero  per  i  beni e le
          attivita'   culturali   e   per   consentire   il  migliore
          funzionamento  di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali  puo'  conferire  ulteriori incarichi,
          comunque  in  numero  non  superiore  a  dieci,  presso  il
          Gabinetto   del   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985,
          n.  163.  Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
          il  rimborso  delle spese nei limiti previsti per i casi di
          missione  dei  dipendenti  del  Ministero  per  i beni e le
          attivita' culturali e le direzioni generali competenti.».
              - Il   testo   dell'art.   1,   commi   61  e  68,  del
          decreto-legge    23 ottobre    1996,   n.   545,   recante:
          «Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio  dell'attivita'
          radiotelevisiva   e  delle  telecomunicazioni»,  pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre  1996,  n.  249,  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  legge  23 dicembre  1996,  n.  650  (Gazzetta Ufficiale
          23 dicembre  1996, n. 300), come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              «61.  Le  commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e
          60  sono  composte  da  nove  membri,  incluso il Direttore
          generale  competente, che le presiede. Gli altri componenti
          sono  nominati  nel numero di sei dall'Autorita' di Governo
          competente   per   lo   spettacolo   e   gli   altri   due,
          rispettivamente,   uno  su  designazione  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome   di   Trento   e  Bolzano  ed  uno  su
          designazione   della  Conferenza  Stato-citta'.  Essi  sono
          scelti  tra  esperti altamente qualificati nelle materie di
          competenza  di  ciascuna  delle commissioni. Con successivo
          provvedimento  dell'Autorita'  di Governo competente per lo
          spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione
          e  funzionamento  delle  commissioni,  che  operano  con la
          nomina  di  almeno cinque componenti. Il direttore generale
          competente  puo'  delegare, di volta in volta, un dirigente
          della  medesima  Direzione generale a presiedere le singole
          sedute delle commissioni.».
              «68.  Con  il medesimo provvedimento di cui al comma 67
          si  provvede  alla determinazione del numero dei componenti
          del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito
          del  numero complessivo, del numero, non superiore comunque
          a  nove,  dei  componenti di ciascuna sezione, nonche' alla
          determinazione   delle   modalita'   di   designazione  dei
          componenti  da  parte dei sindacati e dalle associazioni di
          categoria,   delle   modalita'   di   convocazione   e   di
          funzionamento.   Del  comitato  fanno  parte  il  Capo  del
          Dipartimento  per  lo  spettacolo e lo sport ed i direttori
          generali competenti.».
              - Il   testo   dell'art.  19  del  decreto  legislativo
          8 gennaio  2004,  n. 1, recante: «Modifiche ed integrazioni
          al  decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente
          «La  Biennale di Venezia», ai sensi dell'art. 1 della legge
          6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 gennaio  2004,  n.  10,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  19. - 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo si
          provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9
          e  12  del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come
          modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi
          novanta  giorni,  la  Fondazione  adegua il proprio statuto
          alle   disposizioni   del   presente  decreto  legislativo.
          Trascorso  inutilmente tale termine, il Ministro per i beni
          e   le   attivita'   culturali   nomina,  a  tal  fine,  un
          commissario.
              2.  Il  presente decreto legislativo entra in vigore il
          giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - La   legge   16 ottobre   2003,   n.   291,  recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  interventi  per i beni e le
          attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e
          costituzione  della  Societa'  per  lo  sviluppo dell'arte,
          della  cultura  e  dello  spettacolo  -  ARCUS  S.p.a.», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 ottobre 2003, n.
          252.
              - Il   testo   dell'art.   6,   comma  3,  del  decreto
          legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione
          del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  26 ottobre  1998,  n. 250, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «3.   Presso   il  Ministero  e'  istituito  l'Istituto
          centrale  per  gli archivi con compiti di definizione delle
          modalita'  tecniche  per  l'inventariazione e la formazione
          degli  archivi,  di  ricerca  e  studio, di applicazione di
          nuove    tecnologie.   L'organizzazione   e   le   funzioni
          dell'istituto  sono  disciplinate con regolamento, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.   400.  Con  i  medesimi  provvedimenti  possono  essere
          riordinati  gli  organi  e gli istituti di cui al comma 2 e
          possono   essere   costituiti   istituti  speciali  per  lo
          svolgimento  di compiti di studio, ricerca, sperimentazione
          e   documentazione,   consulenza  tecnico-scientifica  alle
          amministrazioni  pubbliche  e  ai  privati, elaborazione di
          norme   e   standard   metodologici   per   il  settore  di
          appartenenza.».
              - Il  testo  dell'art.  8,  comma 1, del citato decreto
          legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «1.   Con   decreti  ministeriali,  adottati  ai  sensi
          dell'art.   17,   comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge
          23 agosto  1998,  n. 400, le soprintendenze di cui all'art.
          30,  comma  1,  lettere,  a)  b)  e  c),  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  3 dicembre  1975,  n.  805,
          possono  essere  trasformate  in  soprintendenze  dotate di
          autonomia   scientifica,   finanziaria,   organizzativa   e
          contabile  qualora  abbiano competenza su complessi di beni
          distinti   da  eccezionale  valore  archeologico,  storico,
          artistico  o  architettonico.  A  ciascun  provvedimento e'
          allegato  l'elenco  delle  soprintendenze  gia'  dotate  di
          autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate
          di   autonomia  spetta  il  trattamento  economico  di  cui
          all'art.  24,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 e successive modificazioni.».
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  5,  del  decreto del
          Presidente   della   Repubblica  10 giugno  2004,  n.  173,
          recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i
          beni  e  le attivita' culturali», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166, S.O., e' il seguente:
              «5.  Presso  il  Dipartimento  operano l'Ufficio studi,
          individuato ai sensi dell'art. 1, comma 9, ed il Nucleo per
          la  valutazione  e la verifica degli investimenti pubblici,
          di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
              - Il   testo   dell'art.   3,   comma  4,  della  legge
          17 dicembre  1986,  n. 878, recante: «Disciplina del Nucleo
          di  valutazione  degli investimenti pubblici e disposizioni
          relative  al  Ministero del bilancio e della programmazione
          economica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre
          1986, n. 295, e' il seguente:
              «4.  I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai
          ruoli  delle  amministrazioni  dello  Stato  sono collocati
          fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
          59  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
              - Il   testo  dell'art.  145,  comma  10,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante: «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, S.O., e' il seguente:
              «10.  Per  fare fronte alle esigenze connesse all'avvio
          del  sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di
          cui  all'art.  1  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, ivi
          comprese  le spese relative al funzionamento della rete dei
          nuclei   di   valutazione  e  verifica  degli  investimenti
          pubblici  ed  al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la
          dotazione  annuale  del  fondo  previsto  dal  comma  7 del
          predetto  art.  1  e' incrementata di lire 30 miliardi, per
          una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi
          annue  a  decorrere  dall'anno  2001. Tali risorse potranno
          altresi'  cofinanziare  anche  i costi di funzionamento dei
          predetti  nuclei  relativamente ai compensi per gli esperti
          interni  ed  esterni.  In  sede di ripartizione annuale del
          CIPE  una  quota  del  predetto  fondo  sara'  destinata al
          finanziamento  delle  attivita'  di  raccordo,  indirizzo e
          coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione
          e  verifica  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.».
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma  1,  della  legge
          11 novembre  2003,  n.  310,  recante:  «Costituzione della
          "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari",
          con  sede  in  Bari,  nonche'  disposizioni  in  materia di
          pubblici   spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche   e
          attivita'  culturali»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 267 del 17 novembre 2003, e' il seguente:
              «1.  All'art.  5  della  legge 23 febbraio 2001, n. 29,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
                "5. Con   decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  sono individuati i soggetti ammessi a
          fruire,  nei limiti dello stanziamento di cui al successivo
          comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi
          di   prevenzione   e   vigilanza  antincendi  prestati  dal
          personale  del  Corpo  Nazionale  di  Vigili  del  Fuoco in
          occasione  di  pubblici  spettacoli,  nonche'  le modalita'
          applicative  del  beneficio salvo quanto previsto dall'art.
          16,  comma  2, lettera a), del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 giugno 2004, n. 173";
                b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
                "5-bis.   Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti
          dall'applicazione  del  beneficio  di  cui  al  comma 5, e'
          autorizzata  la  spesa  annua di 5.164.560 euro a decorrere
          dall'anno 2004".».
              - Il  testo  dell'art.  16,  comma  2,  lettera a), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
          173 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali) recita:
              «2. Il Direttore generale, in particolare:
                a) dispone  interventi  finanziari  a  sostegno delle
          attivita' dello spettacolo;».