(( Art. 3-bis. Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali 1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe». 2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «dieci», e dopo le parole: «presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono inserite le seguenti: «e le direzioni generali competenti». 3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: «Capo del Dipartimento dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale competente»; b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni». 4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti». 5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalla seguente: «si». 6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato: a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine; b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai. 7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito: a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi; b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari. 8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono soppresse; b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,». 9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173»; b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: «il predetto importo» sino alla fine del comma sono soppresse. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 27. (Organizzazione delle manifestazioni liriche). - Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, di istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe. Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale. Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilita' della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da enti pubblici. L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, puo' essere curata direttamente dagli enti promotori.». - Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, S.O., come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a dieci, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e le direzioni generali competenti.». - Il testo dell'art. 1, commi 61 e 68, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Direttore generale competente, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-citta'. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.». «68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti.». - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2004, n. 10, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 19. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, a tal fine, un commissario. 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.». - La legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante: «Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2003, n. 252. - Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.». - Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere, a) b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166, S.O., e' il seguente: «5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.». - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante: «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1986, n. 295, e' il seguente: «4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». - Il testo dell'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., e' il seguente: «10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto art. 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.». - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, recante: «Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003, e' il seguente: «1. All'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173"; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004".». - Il testo dell'art. 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali) recita: «2. Il Direttore generale, in particolare: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo;».