(( Art. 3-ter. Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attivita' allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico. 2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo. 3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalita' e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale. 4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio. 5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al venti per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro. 6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non puo' superare il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio. 7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: «pubblici» e' sostituita dalla seguente: «statali»; b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da «o musicale» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto»; c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola «collaboratori» sono inserite le seguenti: «, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, »; c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un membro effettivo designato dall'autorita' di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto»; d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita; b) dispone in ogni caso lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'.». 8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161, e' il seguente: «3. (Finalita' delle fondazioni). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'. 2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.». - Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: «Art. 23. (Corpi artistici). - 1. Il personale dipendente della fondazione puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. 2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se cio' non pregiudica il regolare svolgimento dell'attivita' della fondazione, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine: a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente; b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attivita'; c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attivita', anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione. 3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione. La permanenza nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.». - Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Il sovrintendente: a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16; b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con il direttore artistico, i programmi di attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' di produzione artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali; d) nomina e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto; e) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7. 2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attivita' risponde direttamente.». - Il testo dell'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.». - Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: «Art. 21. (Amministrazione straordinaria). - 1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando: a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al cinquanta per cento. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di amministrazione. 3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione. 4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari. 5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.».