(( Art. 3-ter.
       Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche

  1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri
di  gestione  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno
1996,  n.  367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente
le  proprie  attivita'  allo  scopo  di  ottimizzare  l'impiego delle
risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico.
  2.  Il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, con proprio
decreto  non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,   disciplina   il  pieno  ed  efficace  coordinamento  delle
attivita'  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche al fine di assicurare
economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione
delle    spese   di   allestimento,   dei   costi   delle   scritture
artistico-professionali,  anche  mediante  lo  scambio  di  materiali
scenici,   corpi   artistici   e   spettacoli  e  dei  costi  per  le
collaborazioni a qualsiasi titolo.
  3.  Il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro delle fondazioni
lirico-sinfoniche  assicura  l'ottimale  utilizzazione  del personale
dipendente   in  ragione  delle  professionalita'  e  delle  esigenze
produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale
dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo  29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che
svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale.
  4.    I    contratti   integrativi   aziendali   delle   fondazioni
lirico-sinfoniche  sono  sottoscritti  esclusivamente nelle materie e
nei  limiti  stabiliti  dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
non  possono  disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati
dal  medesimo  contratto  collettivo  e non possono derogare a quanto
previsto in materia di vincoli di bilancio.
  5.  Ai  fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali
non   possono   essere  utilizzate  da  ciascuna  fondazione  risorse
finanziarie  superiori  al  venti per cento delle risorse finanziarie
occorrenti  per  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro, fermo
restando  il  reperimento  delle  risorse occorrenti nel rispetto del
principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali
in  essere  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto  possono essere rinnovati solo successivamente
alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro.
A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del nuovo contratto collettivo
nazionale,  le  clausole  e  gli  istituti  dei contratti integrativi
aziendali  stipulati  in contrasto con i principi di cui al comma 4 e
con  il  medesimo  contratto  collettivo nazionale non possono essere
applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e
non  possono  essere  applicati  preaccordi  od  intese,  stipulati a
decorrere  dal  1° gennaio  2004  non  formalmente qualificabili come
contratti  integrativi  aziendali. I preaccordi o le intese stipulati
anteriormente   alla   data   dal   1° gennaio   2004   sono   validi
esclusivamente   fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo  contratto
collettivo nazionale del lavoro.
  6.  Per  l'anno  2005,  alle  fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto
divieto   di   procedere   ad   assunzioni   di   personale  a  tempo
indeterminato.  Fino  al  medesimo  termine,  il  personale  a  tempo
determinato  non  puo'  superare  il quindici per cento dell'organico
funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a
tempo  indeterminato,  nei limiti delle rispettive piante organiche e
senza  nuovi  oneri  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, le
fondazioni  con  bilancio  verificato  dell'anno precedente almeno in
pareggio.
  7.  Al  decreto  legislativo  29 giugno  1996, n. 367, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 10,   comma   3,   secondo  periodo,  la  parola:
«pubblici» e' sostituita dalla seguente: «statali»;
    b) all'articolo 13,   comma  1,  lettera  d),  le  parole  da  «o
musicale»   sino  alla  fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «,  i  cui  requisiti professionali sono individuati dallo
statuto»;
    c) all'articolo  13, comma 2, dopo la parola «collaboratori» sono
inserite  le  seguenti:  «,  tra  cui  il  direttore  musicale, ferme
restando le competenze del direttore artistico, »;
  c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «e gli
altri  scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un membro effettivo
designato   dall'autorita'   di  governo  competente  in  materia  di
spettacolo, e l'altro scelto»;
    d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
  «1. Il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, anche su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
    a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione
della     fondazione    quando    risultino    gravi    irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative,  amministrative  o  statutarie  che regolano l'attivita'
della  fondazione  o  venga  presentato  il  bilancio  preventivo  in
perdita;
    b) dispone   in  ogni  caso  lo  scioglimento  del  Consiglio  di
amministrazione  della  fondazione  quando  i  conti economici di due
esercizi   consecutivi   chiudono   con   una   perdita  del  periodo
complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero
sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'.».
  8.  Il  comma  3-sexies  dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo
2004,  n.  72,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2004, n. 128, e' abrogato.
                       Riferimenti normativi:

    - Il  testo  dell'art.  3 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n.  367,  recante: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano  nel  settore  musicale  in  fondazioni  di diritto privato»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11 luglio 1996, n. 161, e' il
seguente:
    «3.  (Finalita'  delle  fondazioni).  -  1.  Le fondazioni di cui
all'art.  1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte
musicale,  per  quanto  di competenza la formazione professionale dei
quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'.
    2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono
direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il
patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel
territorio  nazionale  o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e
concerti;  possono  altresi'  svolgere,  in  conformita'  degli scopi
istituzionali,  attivita'  commerciali  ed  accessorie.  Esse operano
secondo  criteri  di  imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto
del vincolo di bilancio.».
    - Il  testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e' il seguente:
    «Art.  23.  (Corpi artistici). - 1. Il personale dipendente della
fondazione puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni
di  alto  valore  artistico e professionale, con l'autorizzazione del
Consiglio  di amministrazione delle fondazioni, e sempre che cio' non
pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.
    2.  I  corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa
autonoma,   se   cio'   non   pregiudica   il   regolare  svolgimento
dell'attivita'  della fondazione, previa autorizzazione del Consiglio
di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:
      a) al  mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da
parte  di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di
tale  appartenenza  in  occasione  delle  manifestazioni cui il corpo
organizzato  partecipa,  salvo  che la costituzione in forma autonoma
non  sia  concordata  in  vista  di  una  consensuale  cessazione del
rapporto di lavoro dipendente;
      b) alla  tutela  delle  esigenze  organizzative  dell'ente, con
particolare  riferimento  alla utilizzazione del personale necessario
per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attivita';
      c) al    riconoscimento   all'ente   di   vantaggi   economici,
previamente  concordati,  in termini di cessione totale o parziale di
diritti  radiofonici  o  televisivi,  o di partecipazione ai proventi
dell'attivita',  anche in considerazione della utilizzazione del nome
della fondazione.
    3. Alle   erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  dei  corpi
artistici   organizzati  si  applica  la  disciplina  prevista  dagli
articoli 13-bis,   comma   1,   lettera  i),  65,  comma  2,  lettera
c-quinquies),  e  110-bis  del  testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.».
    - Il  testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo
29 giugno  1996,  n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
    «3.   Lo   statuto   deve  prevedere  altresi'  le  modalita'  di
partecipazione  dei  fondatori privati, il cui apporto complessivo al
patrimonio  della fondazione non puo' superare la misura del quaranta
per  cento  del  patrimonio  stesso.  Lo statuto prevede altresi' che
possono  nominare  un rappresentante nel Consiglio di amministrazione
fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
patrimonio,  assicurano  per  almeno  due anni consecutivi un apporto
annuo  non  inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti
statali  erogati  per  la  gestione  dell'attivita' della fondazione,
verificato  con  riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella  fondazione,  fermo  restando  quanto  previsto  in  materia di
composizione  del  Consiglio  di  amministrazione.  La permanenza nel
Consiglio   di   amministrazione   dei  rappresentanti  nominati  dai
fondatori  privati  e'  subordinata all'erogazione da parte di questi
dell'apporto  annuo  per  la gestione dell'ente. Per raggiungere tale
entita'  dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per
atto  scritto  di  volere  concorrere  collettivamente  alla gestione
dell'ente  nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.».
    - Il  testo  dell'art.  13,  commi 1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo  29 giugno  1996, n. 367, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    «1. Il sovrintendente:
      a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
      b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con
il  direttore  artistico,  i  programmi  di  attivita'  artistica  da
sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione;
      c) dirige  e  coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi
approvati  e  del  vincolo  di  bilancio,  l'attivita'  di produzione
artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali;
      d) nomina e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, il
direttore  artistico,  i cui requisiti professionali sono individuati
dallo statuto;
      e) partecipa  alle  riunioni  del Consiglio di amministrazione,
come disposto dall'art. 12, comma 7.
    2.  Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e
comprovata  esperienza  nel  settore  dell'organizzazione  musicale e
della  gestione  di  enti consimili; puo' nominare collaboratori, tra
cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore
artistico, della cui attivita' risponde direttamente.».
    - Il  testo dell'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo
29 giugno  1996,  n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
    «1. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del  tesoro  di  concerto  con  l'autorita'  di Governo competente in
materia di spettacolo. Il Collegio si compone di tre membri effettivi
e  di  un  supplente,  di  cui  un  membro effettivo ed uno supplente
designati  in  rappresentanza  del  Ministero  del  tesoro, un membro
effettivo  designato  dall'autorita' di Governo competente in materia
di  spettacolo,  e  l'altro  scelto tra gli iscritti nel registro dei
revisori   contabili  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia  e
giustizia.».
    - Il  testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e' il seguente:
    «Art.  21.  (Amministrazione  straordinaria). - 1. L'autorita' di
Governo  competente  in  materia di spettacolo, anche su proposta del
Ministro  del  tesoro, puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione della fondazione quando:
      a) risultano  gravi  irregolarita' nell'amministrazione, ovvero
gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative, amministrative o
statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione;
      b) il  conto  economico  chiude  con  una  perdita superiore al
trenta  per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero
sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'. Per i primi
due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata
al cinquanta per cento.
    2.  Con  il  decreto  di scioglimento vengono nominati uno o piu'
commissari   straordinari,  viene  determinata  la  durata  del  loro
incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso loro
spettante.  I  commissari  straordinari esercitano tutti i poteri del
Consiglio di amministrazione.
    3.  I  commissari  straordinari  provvedono  alla  gestione della
fondazione;  ad  accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere
le  soluzioni  utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono
motivatamente proporre la liquidazione.
    4.   I   commissari  straordinari,  ricorrendone  i  presupposti,
promuovono   la  dichiarazione  di  decadenza  dai  diritti  e  dalle
prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
    5.  Spetta  ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di
responsabilita'  contro  i  componenti  del  disciolto  Consiglio  di
amministrazione,  previa  autorizzazione  dell'autorita'  di  Governo
competente in materia di spettacolo.».