Art. 4.
Attivita'  per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del
                        patrimonio culturale

  1. Per  la  prosecuzione  delle  attivita'  relative  a  modelli di
gestione,  esposizione  e fruizione per la valorizzazione del sistema
museale   archivistico   e   bibliografico   nazionale,  nonche'  per
l'incremento  e  la  valorizzazione del patrimonio culturale e per le
misure  di  prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e
di  ogni  altra  misura  di  prevenzione nei locali adibiti a sedi di
musei,  gallerie,  biblioteche  e  archivi  dello  Stato,  presso  il
Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, e' autorizzata la
spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
  2.  Fino  al  completamento delle procedure di evidenza pubblica ((
laddove  ))  necessarie  per  l'affidamento delle attivita' di cui al
comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, (( nel rispetto del limite
massimo  di  spesa di cui al comma 1, )) le convenzioni stipulate dal
Ministero   per   i   beni   e   le   attivita'  culturali  ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10
del  decreto  legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 1 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni
di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236,  come  da  ultimo rideterminata dalla Tabella D della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro
si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  cosi'  come determinata
dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
          Riferimenti normativi:

              -  Il testo dell'art. 20 della legge 24 giugno 1997, n.
          196,    recante:    «Norme   in   materia   di   promozione
          dell'occupazione»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 luglio   1997,  n.  154,  Supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art. 20 (Disposizioni in materia di lavori socialmente
          utili).  -  1.  Per  la prosecuzione dei lavori socialmente
          utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali
          e' autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
              2.   Le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  lavori
          socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti
          di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del
          comparto,  volti  ad  utilizzare  ricercatori  e tecnici di
          ricerca  che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti
          di  integrazione  salariale  o  di  mobilita'.  Nel caso di
          lavoratori   i   quali,  all'atto  dell'impiego  in  lavori
          socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di
          alcun  trattamento  previdenziale, puo' essere prevista una
          durata  del  progetto  fino  ad  un massimo di ventiquattro
          mesi.  L'onere  relativo all'erogazione del sussidio di cui
          all'art.  14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
          299,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1994,  n.  541,  come  sostituito dall'art. 1, comma 3, del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre 1996, n. 608, e'
          posto  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
              3.   All'art.   1,   comma   21,   primo  periodo,  del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo
          le  parole:  "dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,"  sono
          inserite  le  seguenti:  "anche  con  capitale  sociale non
          inferiore a 500 milioni di lire".
              4.  Per  la  costituzione  di  societa'  miste  di  cui
          all'art.  4  del  decreto-legge  31 gennaio  1995,  n.  26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
          n.  95,  e per la realizzazione delle attivita' da affidare
          alle  societa' medesime, e' autorizzata per l'anno 1997, la
          spesa  di  lire  45  miliardi in favore del Ministero per i
          beni  culturali  e ambientali, di cui una quota di lire 1,5
          miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale.
          Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai
          mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
          n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
          1995, n. 85.».
              -   Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          1° dicembre   1997,   n.  468,  recante:  «Revisione  della
          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
          22  della  legge  24 giugno 1997, n. 196», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e' il seguente:
              «Art.  10  (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei
          lavori  socialmente  utili).  -  1. Allo scopo di creare le
          necessarie  ed  urgenti  opportunita'  occupazionali  per i
          lavoratori  impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
          contemporaneamente  fronte a proprie esigenze istituzionali
          per  l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
          affidati  in  appalto  o in concessione, le amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  al  momento  della
          progettazione   dei   lavori   stessi  deliberano  che,  in
          continuita' con i progetti medesimi:
                a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
          miste  che  abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
          connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
          condizione  che  la  forza  lavoro  in  esse  occupata  sia
          inizialmente  costituita,  nella  misura  non  inferiore al
          quaranta  per  cento,  dai  lavoratori  gia'  impegnati nei
          progetti  stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi,
          ancorche'  promossi  da  altri  enti  e  nella  misura  non
          superiore  al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
          esservi impegnati; tale condizione andra' rispettata per un
          periodo non inferiore a sessanta mesi;
                b) affideranno   a  terzi  scelti  con  procedura  di
          evidenza  pubblica,  lo  svolgimento  di  attivita' uguali,
          analoghe  o  connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
          lavori  socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
          in  essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
          al  quaranta  per  cento  dai lavoratori gia' impegnati nei
          progetti  stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi,
          ancorche'  promossi  da  altri  enti  e  nella  misura  non
          superiore  al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
          esservi impegnati.
              2.  Gli  enti  interessati  possono  prevedere  che  le
          societa'  miste  di  cui  al  comma  1, lettera a), abbiano
          capitale   non   inferiore  a  lire  200 milioni,  anche  a
          maggioranza  privata  e,  per quanto riguarda la scelta del
          socio   privato   anche   sotto  forma  di  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  gli  enti stessi, anche in deroga a
          norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
          evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
          anche  in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
          sin  dall'inizio  alla promozione, gestione e realizzazione
          dei   progetti   di  lavori  socialmente  utili  che  hanno
          preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
          confronti   delle   agenzie   di  promozione  e  di  lavoro
          individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
              3.  Per  l'affidamento  a  terzi  dello  svolgimento di
          attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
          dei  progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
          gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
          comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
          durata  non  superiore  a  sessanta  mesi  con  societa' di
          capitale,  cooperative  di produzione e lavoro, consorzi di
          artigiani,  a  condizione  che  la  forza  lavoro  in  esse
          occupata  sia  costituita  nella  misura  non  inferiore al
          quaranta   per  cento  da  lavoratori  gia'  impegnati  nei
          progetti  stessi,  ovvero in progetti di contenuti analoghi
          ancorche'  promossi  da  altri  enti  e  nella  misura  non
          superiore  al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
          esservi  impegnati,  in  qualita'  di  dipendenti  a  tempo
          indeterminato,  o  di soci lavoratori, o di partecipanti al
          consorzio.
              4.  Le  previsioni  di  cui ai commi 2 e 3 hanno durata
          transitoria    e    saranno    sostituite,    sulla    base
          dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
          gli  atti  perfezionati  a  quella  data  conservano  piena
          validita' per tutta la durata in essi prevista.».
              -  Il  testo  dell'art.  1 del decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n. 510, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
          lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a sostegno del
          reddito   nel   settore  previdenziale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1, legge
          28 novembre  1996,  n.  608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1996, n. 281, Supplemento ordinario), e' il seguente:
              «Art.  1  (Disposizioni  per  l'attivazione  dei lavori
          socialmente    utili). -   1.   Al   fine   di   consentire
          l'attivazione  di  lavori  socialmente  utili, il Fondo per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n 236, e' incrementato ai sensi
          del  comma  4 e, in attesa della revisione della disciplina
          sui  lavori  socialmente  utili, a cui si dovra' provvedere
          entro  e  non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione del presente decreto-legge, a
          questi  ultimi trova applicazione la normativa previgente a
          quella  recata  dall'art.  14  del  decreto-legge 16 maggio
          1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai
          fini della tempestivita' degli interventi per la promozione
          e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
                a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le
          deliberazioni in materia di promozione di progetti;
                b) per   gli   enti   locali,   la  giunta,  ai  fini
          dell'approvvigionamento  di  quanto strettamente necessario
          per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere,
          previa    autorizzazione    del   prefetto,   a   procedure
          straordinarie,  anche  in  deroga alle normative vigenti in
          materia,  fermo restando quanto previsto dalla normativa in
          materia di lotta alla criminalita' organizzata;
                c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori
          socialmente  utili  e'  tenuta  a procedere, ricorrendone i
          presupposti,  secondo  le  disposizioni  dell'art. 14 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del
          medesimo   articolo,   nonche'  dell'art.  27  della  legge
          8 giugno 1990, n. 142;
                d) la  commissione  regionale  per l'impiego e, per i
          progetti   interregionali,   la  commissione  centrale  per
          l'impiego,    provvedono,    anche    attraverso   apposite
          sottocommissioni,   all'approvazione   del  progetto  entro
          sessanta  giorni,  decorsi  i  quali il medesimo si intende
          approvato,   sempre   che  entro  tale  termine  non  venga
          comunicata  al soggetto proponente la carenza delle risorse
          economiche necessarie;
                e) il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          puo'  disporre, in considerazione della specificita', anche
          territoriale,   dell'emergenza   occupazionale,   modalita'
          straordinarie  per  l'assegnazione dei lavoratori ai lavori
          socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali
          il  carico  familiare,  l'eta'  anagrafica  e  il  luogo di
          residenza;
                f) in   caso   di   mancata   esecuzione  dei  lavori
          socialmente  utili  nel  termine  previsto nel progetto, il
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          Ministro  dell'interno, designa un commissario che provvede
          all'esecuzione dei lavori.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 sono integrate
          dalle  seguenti  norme  dell'art.  14  del decreto-legge 16
          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 luglio  1994,  n.  451: comma 1, relativamente ai
          soggetti   promotori   e   gestori,   nonche'  ai  soggetti
          utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
          comma  3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione
          dei  lavoratori  si tiene conto della corrispondenza tra la
          capacita'  dei  lavoratori  e  i  requisiti  richiesti  per
          l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti
          formulati  con  riferimento a crisi aziendali, di settore o
          di  area,  l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di
          lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.
          All'art.  14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
          299,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1994,  n.  451,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito il
          seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente
          utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25,
          comma  5,  lettera  a), della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          non    costituisce    impedimento   qualora   il   soggetto
          interessato,  con  dichiarazione  resa ai sensi della legge
          4 gennaio  1968,  n.  15,  attesti  che  all'iscrizione non
          corrisponde    l'esercizio    della    relativa   attivita'
          professionale".
              3.  All'art.  14  del  decreto-legge 16 maggio 1994, n.
          299,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1994,  n.  451,  al comma 3; il terzo periodo e' sostituito
          dal seguente: "Tale importo puo' non essere dovuto nei casi
          in  cui  i  lavoratori  siano  adibiti per un numero di ore
          ridotto   proporzionale   alla   misura   del   trattamento
          previdenziale   o  sussidio  spettante.";  il  comma  4  e'
          sostituito  dal  seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1
          che   non  fruiscono  di  alcun  trattamento  previdenziale
          possono  essere  impegnati nell'ambito del progetto per non
          piu'  di  dodici  mesi  e per essi puo' essere richiesto, a
          carico  del  fondo  di  cui  al  comma  7,  un sussidio non
          superiore  a  lire  800.000 mensili. Il sussidio e' erogato
          dall'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) e
          per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di
          mobilita'  e  di  indennita'  di  mobilita'.  Ai lavoratori
          medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o
          utilizzatori,  un importo integrativo di detti trattamenti,
          per    le    giornate   di   effettiva   esecuzione   delle
          prestazioni.".
              4.  Con  priorita'  per le finalita' di cui al comma 1,
          nonche'  per  il  finanziamento dei piani per l'inserimento
          professionale  dei  giovani  privi  di  occupazione  di cui
          all'art.  15  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio l993, n. 236, e'
          incrementato  di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire
          685,6  miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per
          l'anno  1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno
          1998.  Le  risorse  del  Fondo  per l'occupazione di cui al
          periodo  precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato
          di  previsione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   per   l'attivazione   dei   progetti   di  lavori
          socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario
          di   competenza  potranno  esserlo  in  quello  successivo.
          Nell'ambito  delle  disponibilita',  per  l'anno  1995,  un
          importo  non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a
          livello  regionale in relazione al numero dei lavoratori di
          cui  al  comma  5  e  all'art. 3 e le relative risorse sono
          impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i
          medesimi lavoratori.
              5. Ai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e
          c),  3  e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre
          1994  i  trattamenti  di mobilita' ovvero di disoccupazione
          speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge
          26 novembre  1993,  n.  478, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano
          cessati  nel  periodo  1° dicembre  1994-31  maggio  1995 i
          trattamenti  di  cassa  integrazione salariale, i quali non
          abbiano  piu'  titolo  a  fruire  per  ulteriori periodi di
          alcuno  dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella
          misura  pari  al  sessantaquattro  per  cento  dell'importo
          mensile   di   cui   alla  lettera  a)  del  secondo  comma
          dell'articolo  unico  della  legge  13 agosto 1980, n. 427,
          come  sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16
          maggio  l994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19  luglio  1994,  n. 451, per un periodo massimo di
          dodici  mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione
          in   lavori   socialmente  utili,  nei  progetti  per  essi
          approvati  entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a carico
          del  Fondo  per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti
          delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo
          comma.  I  lavoratori  di  cui  al presente comma rimangono
          iscritti nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
              6.  Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma
          5  che  non siano utilizzati in lavori socialmente utili e'
          corrisposto un sussidio fissato:
                a) per  il  periodo  dal  1° gennaio 1995 al 31 marzo
          1995,  nella  misura  del  settanta  per  cento dell'ultimo
          trattamento  di integrazione salariale, di mobilita' ovvero
          di  disoccupazione  speciale  fruito;  tale misura non puo'
          essere   comunque  superiore  all'importo  derivante  dalla
          misura  del  sessantaquattro  per  cento di cui al predetto
          comma 5;
                b) per  il  periodo  dal  1° aprile 1995 al 31 maggio
          1995,  nella misura del sessantaquattro per cento di cui al
          medesimo comma 5, ridotta del trenta per cento; tale misura
          non puo' essere comunque superiore all'importo del sussidio
          previsto nel periodo di cui alla lettera a).
              7.  Per  consentire  una  migliore  utilizzazione delle
          risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate
          alla  formazione professionale, il sussidio di cui al comma
          5  viene  erogato  ai lavoratori di cui al medesimo comma e
          all'art.  3,  anche  per  i  periodi di effettiva frequenza
          successivi   al  31 maggio  1995,  a  corsi  di  formazione
          approvati  prima  del 31 maggio 1995, sino al completamento
          dei  corsi  e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti
          lavoratori  nei  trenta  giorni  successivi  il termine dei
          corsi,  possono  essere  assegnati  a  progetti  di  lavori
          socialmente  utili, con fruizione del sussidio previsto dal
          comma 5  per  un  periodo che sommato a quello del corso di
          formazione non puo' superare dodici mesi.
              8.  Per  il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli
          uffici  regionali  e provinciali del lavoro e della massima
          occupazione   ovvero   le   sezioni   circoscrizionali  per
          l'impiego  ovvero  le  agenzie  per  l'impiego,  invitano i
          lavoratori  di  cui  al  comma  5  e  all'art. 3 non ancora
          occupati  in  lavori  socialmente  utili,  a partecipare ad
          attivita'  di  selezione ed orientamento ai sensi e per gli
          effetti  dell'art.  6,  comma  5-ter,  del decreto-legge 20
          maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   19 luglio  1993,  n.  236,  finalizzate  alla  loro
          assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo,
          previa  attestazione  da  parte  dei  predetti uffici della
          partecipazione  alle attivita' predette, e' riconosciuto al
          lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i
          casi  in  cui  i  lavoratori  non siano ancora occupati nei
          lavori  socialmente  utili  alla data del 1° agosto 1995 il
          predetto  sussidio e' riconosciuto per un ulteriore periodo
          e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a
          carico  del  Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei
          limiti  delle  risorse preordinate alle finalita' di cui al
          medesimo comma.
              9.  Per  i  sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano
          applicazione  le  disposizioni in materia di mobilita' e di
          indennita'  di  mobilita',  ivi  compreso,  per  i  periodi
          sussidiati   sino  al  31 luglio  1995,  il  riconoscimento
          d'ufficio  di  cui  al  comma  9  dell'art.  7  della legge
          23 luglio  1991,  n.  223. Per i sussidi imputati a periodi
          successivi  a  tale data e per quelli di cui al comma 3, il
          predetto     riconoscimento    rileva    ai    soli    fini
          dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto
          al pensionamento.
              10.  Per  consentire la prosecuzione dell'utilizzazione
          in  lavori  socialmente utili di soggetti nei cui confronti
          siano   cessati  ovvero  cessino  i  trattamenti  di  cassa
          integrazione   o  di  mobilita',  ai  medesimi  compete  il
          sussidio  di  cui  ai commi 3 e 5 fino al completamento del
          progetto  e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi
          a  decorrere  dalla  predetta  cessazione, a condizione che
          questa  fattispecie  rientri  tra  i criteri e le priorita'
          determinate  dalla  commissione  regionale per l'impiego ai
          sensi  del  comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie
          assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano
          alla  commissione  regionale  per l'impiego la prosecuzione
          dell'impegno  di questi lavoratori nel progetto e segnalano
          alla  competente  sede  territoriale dell'INPS l'elenco dei
          lavoratori  impegnati  nei suddetti progetti e titolari del
          trattamento  di  integrazione  salariale  e  mobilita'. Dal
          giorno  successivo  la scadenza di detti trattamenti e fino
          alla   data   di   completamento   del   progetto  la  sede
          territoriale  dell'INPS  provvede  d'ufficio  ad erogare il
          sussidio.   Quest'ultima   provvede  altresi'  a  segnalare
          all'ente   utilizzatore,   ai   fini  della  determinazione
          dell'eventuale   integrazione   al  sussidio,  la  data  di
          cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero
          di mobilita'.
              11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui
          al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati
          con  priorita'  ai lavori socialmente utili i lavoratori di
          cui  al comma 5 ed all'art. 3. Per i progetti approvati dal
          1° agosto  1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i
          predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste
          di  mobilita'  nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
          del  regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
          1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto, e
          i  lavoratori  per  i  quali sia cessato successivamente al
          31 maggio   1995  il  trattamento  straordinario  di  cassa
          integrazione  e che non abbiano piu' diritto all'indennita'
          di mobilita'. Essi, se avviati per progetti approvati entro
          il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma
          5;  se  avviati per progetti approvati successivamente alla
          predetta  data, per essi trova applicazione la disposizione
          di  cui  all'art.  14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
          1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1994,  n.  451,  come modificato dal comma 3 del
          presente  articolo.  Ai  predetti  lavoratori si applica la
          disposizione   di   cui   all'art.   6,  comma  5-ter,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono
          avviati  ai  lavori  socialmente  utili  i  lavoratori  che
          dichiarino  alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del
          luogo  di  residenza la loro disponibilita', con esclusione
          dei    soggetti   che   abbiano   gia'   dichiarato   detta
          disponibilita'  in  applicazione dell'art. 27, comma 3, del
          decreto-  legge  23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
              12.  I  periodi di utilizzazione nei lavori socialmente
          utili  costituiscono  titolo  di  preferenza  nei  pubblici
          concorsi  qualora,  per  questi  ultimi,  sia  richiesta la
          medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato
          adibito ai predetti lavori.
              12-bis.  Durante  i periodi di utilizzazione nei lavori
          socialmente  utili  i  lavoratori sono inseriti nelle liste
          regionali  di  mobilita'  di  cui  all'art.  6  della legge
          23 luglio  1991,  n.  223,  senza  approvazione delle liste
          medesime  da  parte  delle competenti Commissioni regionali
          per  l'impiego.  L'inserimento e' disposto dal responsabile
          della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle
          sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego, le quali inviano
          tempestivamente   i   relativi   elenchi   comprendenti   i
          nominativi  dei  lavoratori impegnati in lavori socialmente
          utili.
              13.  I  nominativi  dei lavoratori che sono titolari di
          indennita'  di  mobilita' fino alla maturazione del diritto
          alla   pensione   di  anzianita'  o  di  vecchiaia  vengono
          comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
          ai  sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori
          perche'  essi  provvedano  ad impiegare direttamente questi
          ultimi  in  attivita'  socialmente  utili  ai sensi ed agli
          effetti  della  disciplina  di  cui al presente articolo ed
          all'art.  9,  comma  1,  lettera  c), della legge 23 luglio
          1991,  n.  223.  I  predetti  nominativi  vengono  altresi'
          comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
          alla Commissione regionale per l'impiego.
              14.  Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e
          lavoro  di  cui  all'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n.
          264,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, non si
          applica  l'art.  4,  comma 2, della legge 8 agosto 1991, n,
          274,  e  continua  per  essi  a trovare applicazione quanto
          previsto  dall'art.  2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e
          successive   modificazioni   e  integrazioni.  La  medesima
          disposizione  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  della legge
          8 agosto  1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei
          confronti   degli   addetti   ai  lavori  di  forestazione,
          sistemazione   idraulico-forestale   ed   idraulico-agraria
          assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per
          essi  quanto previsto dall'art. 6, comma primo, lettera a),
          della  legge  31 marzo  1979,  n.  92. Per le assunzioni di
          questi  ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme
          sul collocamento ordinario.
              15.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
          articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in
          lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi
          per  l'anno  1997  ed  in  lire  691,3 miliardi a decorrere
          dall'anno 1998, si provvede:
                a) quanto  a  lire  342  miliardi  per  l'anno 1995 a
          carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664
          dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  per il medesimo anno, rispettivamente,
          per  lire  129  miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire
          482,6  miliardi  per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
          decorrere  dall'anno  1997,  a  carico  dello  stanziamento
          iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione
          per  l'anno  1996  e  corrispondenti  capitoli per gli anni
          successivi;
                b) quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle disponibilita' in
          conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di
          previsione  del  Ministero  del tesoro e dei capitoli 1031,
          1032,  1162,  1163  e  1164  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  bilancio  e  della programmazione economica
          dell'anno  1995,  conservate  ai  sensi dell'art. 19, comma
          5-ter,  del  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, e
          successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art.
          1,  comma  6,  del  decreto-legge  28 agosto  1995, n. 359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
          n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalita'
          e  procedure di ripartizione previste dal medesimo art. 19,
          comma  5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
          quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995, mediante
          corrispondente   utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto
          residui  di  cui  al capitolo 191 dello stato di previsione
          della  spesa  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato  per  lo  stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per
          l'anno   1995,   mediante   corrispondente  utilizzo  delle
          disponibilita'  della  gestione  di  cui  all'art. 25 della
          legge  21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire
          77  miliardi  per  l'anno  1997  e  a  lire  177 miliardi a
          decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1996-1998,  sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale.
              16.  Le  somme  di  cui  al  comma 15, lettera b), sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo
          dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale.
              17.   Per   i  progetti  approvati  successivamente  al
          31 luglio  1995,  il  sussidio a carico del Fondo di cui al
          comma 4 e' pari, fino al 31 gennaio 1996, a L. 8.000 orarie
          per  un  massimo  di  cento  ore mensili. Fermo restando il
          costo  complessivo  del  progetto  per  quanto  riguarda  i
          sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per
          l'impiego  possono  modificare,  d'intesa  con  i  soggetti
          proponenti,  i  progetti  gia'  approvati, per adeguarne le
          modalita'  organizzative,  in conseguenza dei meccanismi di
          calcolo  del  sussidio  di  cui  all'art.  14, comma 4, del
          decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451, come
          modificato  dal  comma  3, che per essi viene applicato dal
          1° febbraio 1996.
              18.  I  progetti  di  lavoro  socialmente utile possono
          essere  presentati  dalle  cooperative  sociali di cui alla
          legge  8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad
          esse  assegnati  nell'ambito dell'attivita' ordinaria delle
          cooperative  medesime.  I  progetti  possono  prevedere che
          l'assegnazione   avvenga   su  richiesta  nominativa.  Essi
          possono  essere  approvati  quando  ricorrano  le  seguenti
          condizioni:
                a) l'attivita'  della  cooperativa  deve essere stata
          avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata
          a  revisione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 381
          del 1991;
                b) il  numero  dei  soggetti  da  impegnare  non deve
          eccedere  il  trenta  per cento o il quindici per cento dei
          lavoratori,  dipendenti  e  soci,  rispettivamente  per  le
          cooperative  di  cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della
          predetta legge;
                c) non  devono  essere  state effettuate riduzioni di
          personale  nei  dodici mesi precedenti la presentazione del
          progetto.  Le  cooperative  sociali  che abbiano gestito un
          progetto  di lavoro socialmente utile ai sensi del presente
          comma  possono  presentare  nuovi progetti quando almeno il
          cinquanta per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
          precedente  progetto sia stato assunto ovvero sia diventato
          socio lavoratore.
              19.  I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
          sono  tenuti  a  partecipare  ad  attivita' di orientamento
          organizzate  dalle  agenzie  per  l'impiego o dalle sezioni
          circoscrizionali  ad  intervalli  non inferiori a tre mesi.
          Per il periodo di svolgimento delle predette attivita', che
          saranno  tempestivamente  comunicate dagli uffici agli enti
          gestori  dei  programmi  di  lavori  socialmente  utili  ed
          all'INPS,  i  lavoratori continuano a percepire il medesimo
          sussidio  ad  essi  spettante  durante i lavori socialmente
          utili.
              20.  Dal  1° gennaio  1996  le  risorse  del  Fondo per
          l'occupazione   di   cui   al   comma   4,  preordinate  al
          finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate
          al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono
          ripartite,  nella  misura  del  70  per  cento,  a  livello
          regionale  in  relazione  alla  dimensione quantitativa dei
          progetti   gia'   approvati   nel  1995  e  al  numero  dei
          disoccupati   di  lunga  durata  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  e  di mobilita' nelle aree di cui all'art. 1,
          comma   1,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236.  Per  i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le
          commissioni  regionali per l'impiego, fermo restando quanto
          disposto  dal  secondo  periodo  del  comma  2, determinano
          criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo
          conto  in  particolare  del  criterio del maggior bisogno e
          delle   professionalita'   acquisite   nell'attuazione  dei
          progetti.  Le commissioni regionali per l'impiego destinano
          un  importo  non  inferiore  al  quindici  per  cento delle
          risorse  assegnate per l'approvazione di progetti di lavori
          socialmente   utili   specificamente   predisposti   per  i
          lavoratori  di  cui  all'art. 25, comma 5, lettera a) della
          legge  23 luglio  1991,  n.  223, cosi' come modificato dal
          comma   2,   che  non  abbiano  fruito  di  trattamenti  di
          integrazione   salariale   o   di  mobilita'.  Le  predette
          commissioni    potranno   utilizzare   anche   le   risorse
          finanziarie  eventualmente  messe  a  loro  disposizione da
          parte  delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai
          fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori
          impegnati   nei   progetti   di  lavori  socialmente  utili
          approvati   utilizzando   tali   risorse   competono,   con
          l'applicazione   della   disciplina   di  cui  al  presente
          articolo,  il  sussidio  di  cui  al  comma  3 e i relativi
          benefici  accessori;  l'erogazione  puo'  essere effettuata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              21.  Allo  scopo  di  creare  le  necessarie ed urgenti
          opportunita'  occupazionali  per  i lavoratori impegnati in
          progetti  di  lavori  socialmente  utili,  ivi  compresi  i
          servizi  alla  persona  e  il  lavoro  di  cura, i soggetti
          promotori  di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1994,  n.  451, possono costituire
          societa'  miste  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto-legge
          31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,  anche  con capitale
          sociale  non  inferiore  a 500 milioni di lire a condizione
          che  il  personale  dipendente  delle predette societa' sia
          costituito   nella   misura   del  quaranta  per  cento  da
          lavoratori  gia'  impegnati  nei  predetti progetti e nella
          misura  del quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad
          esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa'
          miste  e',  comunque,  consentita  a cooperative formate da
          lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente
          utili.   Con   tali   societa',   in  via  straordinaria  e
          limitatamente  alla  fase  di  avvio,  i  predetti soggetti
          promotori  possono  stipulare,  anche  in deroga a norme di
          legge  o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non
          superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto
          attivita'  uguali,  analoghe  o  connesse  a  quelle svolte
          nell'ambito   di  progetti  di  lavori  socialmente  utili,
          precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
              22.  Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire
          400  miliardi  per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del
          tesoro  e'  autorizzato a contrarre mutui quindicennali con
          la   Cassa  depositi  e  prestiti,  nell'ambito  dei  mutui
          autorizzati   ai   sensi   dell'art.  1  del  decreto-legge
          23 ottobre  1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale.
              23.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          anche  sulla  base degli elementi forniti dalle commissioni
          regionali    per    l'impiego    e   dall'INPS,   riferisce
          semestralmente  alle  competenti  Commissioni  parlamentari
          della  Camera  dei  deputati  e del Senato della Repubblica
          sull'andamento  dell'utilizzo  dei  lavoratori impegnati in
          lavori  socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del
          trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,
          dell'indennita' di mobilita' e del sussidio di cui al comma
          3,   ripartiti   per   eta',   sesso,  professionalita'  ed
          anzianita'  contributiva,  suddivisi  per  regione. Analoga
          comunicazione  e'  resa per i lavoratori collocati in cassa
          integrazione   guadagni  straordinaria  e  per  quelli  che
          usufruiscono    dell'indennita'    di    mobilita'   e   di
          disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del
          secondo  semestre  e',  altresi',  fornito  l'andamento del
          ricorso    al   trattamento   ordinario   di   integrazione
          salariale.».
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 7, del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  recante:  «Interventi urgenti a
          sostegno   dell'occupazione»,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1993,
          n.  236  (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167), e' il
          seguente:
              «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
              -   La   legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
          306, S.O.
              -  Il  testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978,
          n.  468,  recante  «Riforma di alcune norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in materia di bilancio», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto  1978, n. 233, e' il
          seguente:
              «Art. 9-ter. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
          spesa delle leggi permanenti di natura corrente) - 1. Nello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della programmazione economica e' istituito il "Fondo di
          riserva  per  l'integrazione  delle autorizzazioni di spesa
          delle  leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art.
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e   successive   modificazioni   e  integrazioni",  il  cui
          ammontare    e'   annualmente   determinato   dalla   legge
          finanziaria.
              2.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  su proposta del Ministro
          interessato,  che  ne  da'  contestuale  comunicazione alle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  sono trasferite dal
          Fondo  di  cui  al  comma  1  ed  iscritte in aumento delle
          autorizzazioni  di  spesa delle unita' previsionali di base
          degli  stati di previsione delle amministrazioni statali le
          somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
          dotazioni  delle  unita' medesime, ritenute compatibili con
          gli obiettivi di finanza pubblica.».