Art. 5.
Interventi   per   la   mobilita'   dei  dipendenti  delle  pubbliche
                           amministrazioni

  1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «7.  Sulla  base  di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale
presso   altre   pubbliche   amministrazioni  o  imprese  private.  I
protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le modalita' di inserimento,
l'onere  per  la  corresponsione del trattamento economico da porre a
carico   delle   imprese   destinatarie.  Nel  caso  di  assegnazione
temporanea  presso  imprese  private  i  predetti  protocolli possono
prevedere  l'eventuale  attribuzione  di  un compenso aggiuntivo, con
oneri a carico delle imprese medesime.».
((     1-bis. All'articolo  70,  comma  4,  del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni, dopo le parole:
«decreto  legislativo  25 luglio  1997,  n.  250»,  sono  inserite le
seguenti: «, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,».
  1-ter.  I  contratti collettivi di lavoro relativi al personale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non
possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di
lavoro  a  termine e di personale in posizione di comando, distacco o
collocamento fuori ruolo.
  1-quater.  Al  fine  di agevolare la mobilita' dei dipendenti delle
pubbliche   amministrazioni,   per  consentire  un  piu'  efficace  e
razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, dopo il comma 2, sono
aggiunti i seguenti:
  «2-bis.  Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico,  devono  attivare le procedure di mobilita' di cui al comma
1,  provvedendo,  in  via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei
dipendenti,  provenienti  da  altre  amministrazioni, in posizione di
comando  o  di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in  cui  prestano  servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza.
  2-ter.  L'immissione  in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e al Ministero degli
affari  esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta
ai  propri  dipendenti,  avviene  previa  valutazione comparativa dei
titoli  di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori   ruolo   al  momento  della  presentazione  della  domanda  di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
  2-quater.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,  per
fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza in atto, in ragione della
specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri  dipendenti  puo'
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza  per  le  esigenze  della  Protezione civile e del servizio
civile,  nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3,  comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
  1-quinquies.  Il  comma  1 dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi
secondo  l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di
lavoro».
  1-sexies.  Il  comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
  «2.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  le  strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34,  comma  3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
ad  assegnare  secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco
il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e
34.   Le   predette  strutture  regionali  e  provinciali,  accertata
l'assenza  negli  appositi  elenchi  di  personale  da assegnare alle
amministrazioni   che   intendono  bandire  il  concorso,  comunicano
tempestivamente   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica le informazioni inviate dalle
stesse  amministrazioni.  Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta  comunicazione,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   provvede   ad  assegnare  alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il  concorso  il  personale
inserito  nell'elenco  previsto  dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione,    l'amministrazione   destinataria   iscrive   il
dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e il rapporto di
lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
di bandire il concorso».
  1-septies.  All'articolo  34-bis  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  nel  comma  4,  le  parole:  «decorsi due mesi dalla
comunicazione  di  cui  al  comma  1» sono sostituite dalle seguenti:
«decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma
1  da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per
le  amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici
nazionali,  comprese  le  universita',  e per conoscenza per le altre
amministrazioni».
  1-octies.  All'articolo  34-bis  del  decreto  legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una piu' tempestiva
ricollocazione  del  personale in disponibilita' iscritto nell'elenco
di  cui  all'articolo  34,  comma  2,  il Dipartimento della funzione
pubblica  effettua  ricognizioni  presso le amministrazioni pubbliche
per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,  comma  2, del decreto-legge
12 maggio  1995,  n.  163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n. 273».
  1-novies.  L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia
del  demanio  che  ha  esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3,
comma  5,  del  decreto  legislativo  3 luglio  2003, n. 173, nonche'
dell'articolo  30,  comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  puo'  essere  destinato  a  pubbliche  amministrazioni  con
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative».
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11 luglio  1988,  n.  266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138,  legge  30 dicembre  1986, n. 936, decreto legislativo
          25 luglio  1997,  n.  250,  decreto legislativo 12 febbraio
          1993,  n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
          cui  al  titolo  1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
          predetti  enti  ed  aziende  nonche' della Cassa depositi e
          prestiti   sono   regolati   da   contratti  collettivi  ed
          individuali  in base alle disposizioni di cui agli artt. 2,
          comma  2,  all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le
          predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
          rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 30 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  30. - 1. Le  amministrazioni  possono  ricoprire
          posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio diretto di
          dipendenti  appartenenti  alla stessa qualifica in servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
          dell'amministrazione di appartenenza.
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dal comma 1.
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le
          procedure  di  mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
          via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando  o  di  fuori  ruolo, appartenenti alla stessa area
          funzionale,  che  facciano  domanda  di  trasferimento, nei
          ruoli  delle  amministrazioni  in cui prestano servizio. Il
          trasferimento  e'  disposto,  nei limiti dei posti vacanti,
          con   inquadramento   nell'area   funzionale   e  posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza.
              2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di cui al comma 2-bis,
          limitatamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          al   Ministero   degli  affari  esteri,  in  ragione  della
          specifica  professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
          avviene   previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  di
          servizio  e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,   nei   limiti   dei   posti  effettivamente
          disponibili.
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della   specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri
          dipendenti   puo'   procedere  alla  riserva  di  posti  da
          destinare   al  personale  assunto  con  ordinanza  per  le
          esigenze  della  Protezione  civile  e del Servizio civile,
          nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
          comma  59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 33 e 34 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
          commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23 luglio  1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
              «Art.  34  (Gestione del personale in disponibilita). -
          1.  Il  personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
          elenchi.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo e per gli enti pubblici non economici
          nazionali,  il  Dipartimento  della funzione pubblica della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  forma e gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale  del  personale e della sua ricollocazione in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  al  decreto legislativo
          23 dicembre  1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
              3.  Per  le  altre  amministrazioni, l'elenco e' tenuto
          dalle  strutture  regionali e provinciali di cui al decreto
          legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, alle quali sono affidati i
          compiti  di riqualificazione professionale e ricollocazione
          presso   altre  amministrazioni  del  personale.  Le  leggi
          regionali  previste  dal  decreto  legislativo  23 dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale  per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
          comma 2.
              4.   Il  personale  in  disponibilita'  iscritto  negli
          appositi  elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
          33,  comma  8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
          relativa   grava   sul   bilancio  dell'amministrazione  di
          appartenenza     sino    al    trasferimento    ad    altra
          amministrazione,   ovvero  al  raggiungimento  del  periodo
          massimo  di  fruizione  dell'indennita'  di cui al medesimo
          comma  8.  Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
          risolto   a  tale  data,  fermo  restando  quanto  previsto
          nell'art.  33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
          goduta  al  momento del collocamento in disponibilita' sono
          corrisposti  dall'amministrazione  di appartenenza all'ente
          previdenziale  di  riferimento  per  tutto il periodo della
          disponibilita'.
              5.  I  contratti collettivi nazionali possono riservare
          appositi  fondi  per  la riqualificazione professionale del
          personale  trasferito  ai sensi dell'art. 33 o collocato in
          disponibilita'  e per favorire forme di incentivazione alla
          ricollocazione   del  personale,  in  particolare  mediante
          mobilita' volontaria.
              6.   Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
          personale  di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, le
          nuove   assunzioni   sono   subordinate   alla   verificata
          impossibilita'    di    ricollocare    il    personale   in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
              7.  Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le economie
          derivanti  dalla  minore spesa per effetto del collocamento
          in  disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
          e   possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e  la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
              8.  Sono  fatte  salve  le  procedure di cui al decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento  in  disponibilita'  presso gli enti che hanno
          dichiarato il dissesto.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 34-bis del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
          personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, con esclusione delle amministrazioni
          previste  dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure   di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a
          comunicare  ai  soggetti  di  cui all'art. 34, commi 2 e 3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende  bandire  il  concorso  nonche',  se necessario, le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
              2.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e le strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma 3,
          provvedono,  entro  quindici giorni dalla comunicazione, ad
          assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi
          degli  articoli 33  e 34, ovvero interessato ai processi di
          mobilita'  previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
          Le  predette  strutture  regionali e provinciali, accertata
          l'assenza  negli appositi elenchi di personale da assegnare
          alle  amministrazioni  che  intendono  bandire il concorso,
          comunicano  tempestivamente  alla  Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, le
          informazioni  inviate  dalle  stesse amministrazioni. Entro
          quindici    giorni    dal    ricevimento   della   predetta
          comunicazione,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  provvede  ad
          assegnare  alle  amministrazioni  che  intendono bandire il
          concorso   il   personale   inserito  nell'elenco  previsto
          dall'art.  34, comma 2, nonche' collocato in disponibilita'
          in forza di specifiche disposizioni normative.
              3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2.
              4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica direttamente per le
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli enti pubblici non
          economici   nazionali,   comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza  per le altre amministrazioni, possono procedere
          all'avvio  della procedura concorsuale per le posizioni per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2.
              5.  Le assunzioni effettuate in violazione del presente
          articolo   sono   nulle   di   diritto.  Restano  ferme  le
          disposizioni  previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni.
              5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una piu'
          tempestiva  ricollocazione  del personale in disponibilita'
          iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2, il
          Dipartimento  della funzione pubblica effettua ricognizioni
          presso   le   amministrazioni   pubbliche   per  verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
              - L'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 12 maggio 1995,
          n. 163, convertito con modificazioni, dalla legge 11 luglio
          1995, n. 273 recita:
              «2.  Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
          di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, il dipendente
          pubblico  eccedente  puo'  essere  trasferito,  previo  suo
          assenso,  in  altra pubblica amministrazione a richiesta di
          quest'ultima.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 93 della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2005):
              «93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
          le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
          enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  sono rideterminate, sulla base dei principi
          e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
          legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5
          per  cento  della  spesa complessiva relativa al numero dei
          posti  in  organico  di  ciascuna  amministrazione,  tenuto
          comunque  conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
          predetti  fini  le amministrazioni adottano adeguate misure
          di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
          sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
          rapida  e  razionale  riallocazione  del  personale ed alla
          ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
          attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
          all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
          dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
          logistico-strumentali  e  di  supporto.  Le amministrazioni
          interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
          disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per   le   amministrazioni  che  non  provvedono  entro  il
          30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
          nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
          base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
          qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
          alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
          alla  rideterminazione  del  proprio  organico  secondo  le
          predette  previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
          6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
          al  presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
          organiche  per  tener  conto degli effetti di riduzione del
          personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
          dei  commi  da  94  a  106.  Sono  comunque  fatte salve le
          previsioni  di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi
          53,  ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del
          30 novembre  2004,  le  mobilita'  che l'amministrazione di
          destinazione  abbia  avviato alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  quelle  connesse  a  processi di
          trasformazione  o soppressione di amministrazioni pubbliche
          ovvero  concernenti  personale  in situazione di eccedenza,
          compresi  i  docenti  di  cui  all'art.  35, comma 5, terzo
          periodo,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
          concorso  delle  autonomie  regionali  e locali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
          al   presente  comma  costituiscono  principi  e  norme  di
          indirizzo  per  le  predette amministrazioni e per gli enti
          del  Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
          delle  rispettive  dotazioni  organiche secondo l'ambito di
          applicazione  da definire con il decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 3 del
          decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie
          fiscali,  a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
          137):
              «5.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          trasformazione  dell'Agenzia  del  demanio in ente pubblico
          economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
          pertanto,  effettuati  in regime di neutralita' fiscale. Le
          disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art. 71 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  si  applicano  al
          personale  dell'Agenzia  del demanio fino alla stipulazione
          del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad
          uno  specifico settore individuato nello statuto. Entro tre
          mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  il  personale in servizio presso l'Agenzia del
          demanio  puo'  optare  per la permanenza nel comparto delle
          agenzie  fiscali  o  per  il  passaggio  ad  altra pubblica
          amministrazione.  In  tale  caso, sentite le organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative,  il personale che
          esercita  la predetta opzione e' assegnato ad altra agenzia
          fiscale o ad altra pubblica amministrazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30 del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici):
              «2-bis.   Al   fine   di   assicurare   la  continuita'
          dell'azione  svolta  dall'Agenzia  del  demanio anche nella
          fase  di  trasformazione  in  ente  pubblico economico e di
          garantire  la  massima  efficienza  nello  svolgimento  dei
          compiti  assegnati  ai sensi del presente articolo, nonche'
          degli  articoli 27  e 29 del presente decreto, il personale
          in  servizio  presso  la  predetta  Agenzia puo' esercitare
          l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle
          agenzie  fiscali  o  per  il  passaggio  ad  altra pubblica
          amministrazione  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo    30 marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni,  entro  due  mesi dalla data di approvazione
          del  nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004.
          L'eventuale  opzione  gia' esercitata ai sensi dell'art. 3,
          comma  5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
          intende  confermata  ove,  entro  il  predetto termine, non
          venga revocata. All'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio
          2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: