(( Art. 5-bis.
Norma   transitoria   relativa   al   Comitato   di  garanti  di  cui
    all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

  1.  Al  fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti,
previsto  dall'articolo 22  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   e   successive  modificazioni,  sino  alla  proclamazione  del
dirigente  di  prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004,  n.  114,  il  Comitato  di garanti e' composto da un dirigente
della  prima  fascia,  estratto  a  sorte  dall'elenco  dei dirigenti
appartenenti  alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «1.  I  provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono
          adottati  previo conforme parere di un Comitato di garanti,
          i  cui  componenti sono nominati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e' presieduto da un
          magistrato  della  Corte  dei  conti,  con  esperienza  nel
          controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte
          dei  conti;  di  esso  fanno parte un dirigente della prima
          fascia  dei  ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti
          dei  medesimi  ruoli con le modalita' stabilite da apposito
          regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
          la   funzione   pubblica,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, e collocato fuori ruolo per
          la  durata  del mandato, e un esperto scelto dal Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  tra  soggetti con specifica
          qualificazione      ed      esperienza      nei     settori
          dell'organizzazione  amministrativa del lavoro pubblico. Il
          parere  viene  reso  entro  trenta  giomi  dalla richiesta;
          decorso  inutilmente  tale termine si prescinde dal parere.
          Il  Comitato  dura  in  carica  tre anni. L'incarico non e'
          rinnovabile.».
            - Si  riporta  il titolo del decreto del Presidente della
          Repubblica  2 marzo  2004,  n.  114 «Regolamento recante le
          modalita'  di  elezione del dirigente di prima fascia delle
          amministrazioni  dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
          a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'art. 22
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «1.  In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei  posti  disponibili,  in  base all'art. 30 del presente
          decreto.   I   contratti  o  accordi  collettivi  nazionali
          disciplinano,  secondo  il  criterio  della continuita' dei
          rapporti  e  privilegiando  la libera scelta del dirigente,
          gli  effetti  connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo  con  l'ente  di previdenza, al trattamento di
          fine  rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
          di  servizio  e  al  fondo  di previdenza complementare. La
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
          contenente  i  dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
          dello Stato.».