(( Art. 5-quater.
              Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137

  1.  All'articolo 11,  comma  3, terzo periodo, della legge 6 luglio
2002,  n.  137,  le  parole:  «sono collocati obbligatoriamente» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati». ))
 
          Riferimenti normativi.

            - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 11 della
          legge   6 luglio  2002,  n.  137  (Delega  per  la  riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di enti pubblici) cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «3.  A  fini  di  collaborazione  con la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento della funzione
          pubblica  nelle  attivita' di cui al comma 2, sono nominati
          diciotto  esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al
          Nucleo  per  la  semplificazione  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente legge. Gli esperti, nominati con le
          modalita' di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   e  successive  modificazioni,  per  un  periodo  non
          superiore   a   tre  anni,  rinnovabile,  sono  scelti  fra
          soggetti,  anche  estranei  all'amministrazione,  dotati di
          elevata  professionalita'  nei  settori  della redazione di
          testi  normativi, dell'analisi economica, della valutazione
          di  impatto  delle norme, della analisi costi-benefici, del
          diritto  comunitario, del diritto pubblico comparato, della
          linguistica,  delle scienze e tecniche dell'organizzazione,
          dell'analisi  organizzativa,  dell'analisi  delle politiche
          pubbliche.   Se   appartenenti  ai  ruoli  delle  pubbliche
          amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori
          ruolo  o  in  aspettativa  retribuita, anche in deroga alle
          norme   e   ai   criteri   che  disciplinano  i  rispettivi
          ordinamenti,  ivi  inclusi  quelli  del  personale  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 se
          appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali,  si
          provvede  secondo  le  norme dei rispettivi ordinamenti. In
          ogni  caso  gli  esperti  collocati fuori ruolo non possono
          superare   il  limite  di  nove  unita'.  Agli  esperti  e'
          corrisposto   un   compenso  determinato  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.».