(( Art. 5-quinquies. Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive. 1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente»; b) al comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo». ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2000, n. 294, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attivita': a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 3; b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse; c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita' sportive; d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello sport. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione. 3. La Commissione e' composta da: a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente; b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; e) due rappresentanti del CONI; f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori; g) un rappresentante degli atleti; h) un tossicologo forense; i) due medici specialisti di medicina dello sport; l) un pediatra; m) un patologo clinico; n) un biochimico clinico; o) un farmacologo clinico; p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva; q) un esperto in legislazione farmaceutica. 4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti. 5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile, ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo. 6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.