(( Art. 5-quinquies.
Composizione  della  Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
    doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive.

  1.  All'articolo  3  della  legge  14 dicembre  2000,  n. 376, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a)  due rappresentanti del Ministero della salute, individuati
nella  persona  del  direttore  generale  della ricerca scientifica e
tecnologica  e  del  direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, il primo con funzione di presidente»;
      b) al  comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» sono inserite
le  seguenti:  «ad  eccezione  dei  componenti  previsti dal comma 3,
lettere a) e b), del presente articolo». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
          376,  recante:  «Disciplina  della  tutela  sanitaria delle
          attivita'   sportive  e  della  lotta  contro  il  doping»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 dicembre 2000, n.
          294,  come  modificato  dalla  legge  qui pubblicata, e' il
          seguente:
              «Art.  3  (Commissione per la vigilanza ed il controllo
          sul  doping  e  per  la tutela della salute nelle attivita'
          sportive).  -  1.  E'  istituita  presso il Ministero della
          sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive,  di  seguito denominata «Commissione», che svolge
          le seguenti attivita':
                a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
          procede  alla  revisione delle stesse, secondo le modalita'
          di cui all'art. 2, comma 3;
                b) determina,  anche  in conformita' alle indicazioni
          del  CIO  e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
          casi,  i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
          ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
          quali  il  controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
          di   cui   all'art.   4,   comma   1,  tenuto  conto  delle
          caratteristiche   delle   competizioni  e  delle  attivita'
          sportive stesse;
                c) effettua,  tramite i laboratori di cui all'art. 4,
          anche  avvalendosi  di medici specialisti di medicina dello
          sport,  i  controlli  anti-doping  e quelli di tutela della
          salute,  in  gara  e  fuori gara; predispone i programmi di
          ricerca  sui  farmaci,  sulle  sostanze  e  sulle  pratiche
          mediche  utilizzabili  a  fini  di  doping  nelle attivita'
          sportive;
                d) individua le forme di collaborazione in materia di
          controlli   anti-doping   con  le  strutture  del  Servizio
          sanitario nazionale;
                e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
          e   con   gli   organismi   internazionali,  garantendo  la
          partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
                f) puo'  promuovere  campagne  di informazione per la
          tutela   della   salute   nelle  attivita'  sportive  e  di
          prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
          scuole  statali  e  non  statali di ogni ordine e grado, in
          collaborazione   con   le   amministrazioni  pubbliche,  il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
          sportive  nazionali,  le  societa'  affiliate,  gli enti di
          promozione  sportiva  pubblici e privati, anche avvalendosi
          delle  attivita'  dei  medici specialisti di medicina dello
          sport.
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, con regolamento adottato con decreto
          del  Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
          i  beni  e  le  attivita'  culturali,  previo  parere delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  stabilite  le
          modalita'   di  organizzazione  e  di  funzionamento  della
          Commissione.
              3. La Commissione e' composta da:
                a) due  rappresentanti  del  Ministero  della salute,
          individuati  nella  persona  del  direttore  generale della
          ricerca  scientifica e tecnologica e del direttore generale
          dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di
          presidente;
                b) due  rappresentanti  del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali;
                c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
          delle regioni e delle province autonome;
                d) un   rappresentante   dell'Istituto  superiore  di
          sanita';
                e) due rappresentanti del CONI;
                f) un  rappresentante dei preparatori tecnici e degli
          allenatori;
                g) un rappresentante degli atleti;
                h) un tossicologo forense;
                i) due medici specialisti di medicina dello sport;
                l) un pediatra;
                m) un patologo clinico;
                n) un biochimico clinico;
                o) un farmacologo clinico;
                p) un   rappresentante   degli   enti  di  promozione
          sportiva;
                q) un esperto in legislazione farmaceutica.
              4.  I  componenti della Commissione di cui alle lettere
          f),  g)  e  p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i
          beni  e  le  attivita'  culturali; i componenti di cui alle
          lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
          nazionale  degli  ordini  dei  chimici; i componenti di cui
          alle  lettere  i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei medici chirurghi e
          degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q)
          del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
          ordini dei farmacisti.
              5.  I  componenti  della  Commissione sono nominati con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali, e restano in
          carica  per  un periodo di quattro anni non rinnovabile, ad
          eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e
          b), del presente articolo.
              6.  Il  compenso  dei  componenti  e  le  spese  per il
          funzionamento  e  per  l'attivita'  della  Commissione sono
          determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
          limite massimo di lire 2 miliardi annue.