(( Art. 5-sexies.
Entrata  in  vigore  del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
         per le case da gioco soggette a controllo pubblico

  1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
56,  per  le case da gioco soggette a controllo pubblico e' prorogata
al  15 gennaio  2008.  Fino  a tale data le case da gioco a controllo
pubblico  rispetteranno  il  disposto  dell'articolo 3,  paragrafo 6,
della  direttiva  91/308/CEE  del  Consiglio,  del  10 giugno 1991, e
successive modificazioni». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   titolo  del  decreto  legislativo
          20 febbraio   2004,  n.  56:  «Attuazione  della  direttiva
          2001/97/CE  in  materia di prevenzione dell'uso del sistema
          finanziario   a   scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  da
          attivita'  illecite.»  (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 febbraio 2004, n. 49, S.O.).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della direttiva
          91/308/CE  del  Consiglio  del 10 giugno 1991, e successive
          modificazioni  (Direttiva  91/308/CEE  del  Consiglio,  del
          10 giugno  1991,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso del
          sistema  fmanziario  a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' illecite):
              «Art.  31.  Gli  Stati membri garantiscono che gli enti
          creditizi e finanziari prevedano l'identificazione dei loro
          clienti   mediante  documento  probante  quando  allacciano
          rapporti  di  affari,  ed  in  particolare quando aprono un
          conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia
          dei beni.
              2. L'identificazione e' altresi' richiesta per tutte le
          operazioni   con  clienti  diversi  da  quelli  di  cui  al
          paragrafo  1,  il  cui importo sia pari o superiore a 15000
          ecu,  a  prescindere  dal  fatto  che  siano effettuate con
          un'unica  operazione  o  con  piu'  operazioni tra le quali
          sembri  esistere una connessione. Qualora l'importo non sia
          noto   nel   momento   in   cui  e'  avviata  l'operazione,
          l'organismo in questione procedera' all'identificazione non
          appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite
          e' raggiunto.
              3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei
          contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione
          autorizzate  in  virtu'  della  direttiva 79/267/CEE, nella
          misura  in  cui  svolgano attivita' che rientrano nel campo
          d'applicazione  della  stessa  direttiva,  non e' richiesta
          qualora  l'importo dei premi periodici da versare nel corso
          di  un anno non ecceda i 1000 ecu o, nel caso di versamento
          di un premio unico, 2500 ecu. L'identificazione deve essere
          effettuata,  qualora successivamente il premio periodico da
          versare  nel  corso  di  un  anno  venga(no) aumentato(i) e
          ecceda(no) il limite di 1000 ecu.
            4.    Gli    Stati    membri    possono   prevedere   che
          l'identificazione  non  sia obbligatoria per i contratti di
          assicurazione-pensione   sottoscritti   in   virtu'  di  un
          contratto   di   lavoro   o   dell'attivita'  professionale
          dell'assicurato,   a  condizione  che  tali  contratti  non
          comportino  clausole  di  riscatto e non possano servire da
          garanzia di un prestito.
              5.  Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi
          precedenti  agiscano  per proprio conto o qualora sia certo
          che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi
          e   finanziari   adottano   congrue   misure  per  ottenere
          informazioni  sull'effettiva  identita'  delle  persone per
          conto delle quali questi clienti agiscono.
              6.  Gli  enti  creditizi  e  finanziari  sono  tenuti a
          procedere   all'identificazione   anche  nel  caso  in  cui
          l'importo  dell'operazione  sia  inferiore ai valori di cui
          sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.
              7.  Gli  enti  creditizi e finanziari non sono soggetti
          agli  obblighi  di  identificazione  previste  nel presente
          articolo,   qualora   il  cliente  sia  anch'esso  un  ente
          creditizio  o  finanziario  cui  si  applichi  la  presente
          direttiva.
              8.  Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di
          identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai
          paragrafi  3  e 4 e' soddisfatto quando e' accertato che il
          pagamento  relativo  all'operazione stessa sara' addebitato
          ad  un  conto  aperto  a  nome  del  cliente presso un ente
          creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.».