(( Art. 5-sexies. Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico 1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico e' prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il titolo del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.). - Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 91/308/CE del Consiglio del 10 giugno 1991, e successive modificazioni (Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema fmanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite): «Art. 31. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni. 2. L'identificazione e' altresi' richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15000 ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con piu' operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui e' avviata l'operazione, l'organismo in questione procedera' all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite e' raggiunto. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtu' della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attivita' che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non e' richiesta qualora l'importo dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1000 ecu o, nel caso di versamento di un premio unico, 2500 ecu. L'identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio periodico da versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1000 ecu. 4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtu' di un contratto di lavoro o dell'attivita' professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito. 5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identita' delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono. 6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio. 7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi di identificazione previste nel presente articolo, qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva. 8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e' soddisfatto quando e' accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sara' addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.».