Art. 6.
          Commissari straordinari per le opere strategiche

  1.   All'articolo  13  del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori,
ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con risorse
dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse  nazionale  per  le
implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi  sociali, gia'
appaltati  o  affidati a general contractor in concessione o comunque
ricompresi  in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui  esecuzione,  pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata
o,  se  iniziata,  risulti  anche  in  parte temporaneamente comunque
sospesa.  Con  i  medesimi  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.  Decorso  infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il
commissario  straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli  organi  ordinari  o  straordinari,  avvalendosi delle relative
strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti  necessari  ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati  dal commissario straordinario al presidente della regione
o  della provincia, al sindaco della citta' (( metropolitana )) o del
comune,  nel  cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche
se  in  parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e
dei  lavori,  i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne  la  sospensione,  anche provvedendo diversamente; trascorso
tale  termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i  provvedimenti del
commissario sono esecutivi»;
    c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
      «4-quater.  Il commissario straordinario, al fine di consentire
il  pronto  avvio  o  la  pronta  ripresa  dell'esecuzione dell'opera
commissariata,  puo'  essere  abilitato  ad  assumere direttamente ((
determinate  funzioni  di  stazione  appaltante, previste dalla legge
11 febbraio  1994,  n.  109,  laddove  ravvisi  specifici impedimenti
all'avvio  o  alla  ripresa  dei  lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto   d'appalto   pronunciata  dal  commissario  straordinario,
l'appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  che
fossero  gia'  allestiti  ed  allo  sgombero  delle  aree di lavoro e
relative  pertinenze  nel  termine  a tal fine assegnato dallo stesso
commissario  straordinario;  in  caso di mancato rispetto del termine
assegnato,    il   commissario   straordinario   provvede   d'ufficio
addebitando  all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano
o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti». ))
  2.  Dall'attuazione del presente articolo (( non devono derivare ))
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          23 maggio  1997,  n.  135, recante disposizioni urgenti per
          favorire l'occupazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 maggio  1997,  n.  119  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              «Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  individuate  le  opere ed i lavori, ai quali lo Stato
          contribuisce,   anche   indirettamente  o  con  apporto  di
          capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero cofinanziati con
          risorse   dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse
          nazionale  per  le implicazioni occupazionali ed i connessi
          riflessi  sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a general
          contractor  in  concessione  o  comunque  ricompresi in una
          convenzione  quadro  oggetto  di  precedente  gara e la cui
          esecuzione,  pur  potendo  iniziare  o  proseguire, non sia
          iniziata   o,   se   iniziata,   risulti   anche  in  parte
          temporaneamente  comunque  sospesa.  Con i medesimi decreti
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari.
              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
              3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,   provinciale   o   comunale,   i  provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della  regione  o  della provincia, al sindaco della citta'
          metropolitana  o del comune, nel cui ambito territoriale e'
          prevista,  od  in  corso, anche se in parte temporaneamente
          sospesa,  la  realizzazione  delle  opere  e  dei lavori, i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne  la  sospensione,  anche provvedendo diversamente;
          trascorso  tale  termine  e  in  assenza  di sospensione, i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi.
              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
              4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine di
          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
          dell'esecuzione   dell'opera   commissariata,  puo'  essere
          abilitato  ad assumere direttamente determinate funzioni di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
          alla  ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento  dei  cantieri  che  fossero gia' allestiti ed
          allo  sgombero  delle  aree di lavoro e relative pertinenze
          nel  termine  a tal fine assegnato dallo stesso commissario
          straordinario;  in  caso  di  mancato  rispetto del termine
          assegnato,  il commissario straordinario provvede d'ufficio
          addebitando  all'appaltatore  i  relativi oneri e spese. Ai
          fini   di  cui  al  secondo  periodo  non  sono  opponibili
          eccezioni  od  azioni  cautelari,  anche  possessorie, o di
          urgenza  o  comunque denominate che impediscano o ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio   tecnico  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
              7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1.».
              - La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive
          modifiche  ed integrazioni reca: legge quadro in materia di
          lavori  pubblici  ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          19 febbraio 1994, n. 41, S.O. ))