(( Art. 6-ter. Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di Genova. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 10 agosto 2002, n. 166, utilizzando: a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003; b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. e' il seguente: 53. Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano. 1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili. 2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali. - Il testo dell'art. 36, comma 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O. e' il seguente: «2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.».