(( Art. 6-ter.
            Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova

            1.   Al   fine   di   far  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'applicazione  dell'articolo 53 della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448,  e'  autorizzato  un  limite  di impegno di
          tredici  anni  di  2.940.000  euro  per  l'anno  2005 quale
          concorso  dello  Stato  a favore dell'Autorita' portuale di
          Genova.
            2. All'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente
          articolo   determinato   in   2.940.000  euro  a  decorrere
          dall'esercizio   finanziario  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          disposta  dall'articolo  36, comma 2, della legge 10 agosto
          2002, n. 166, utilizzando:
              a) quanto  a  1.020.000  euro  il limite di impegno per
          l'anno 2003;
              b)  quanto  a  1.920.000  euro il limite di impegno per
          l'anno 2004.
            3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  testo  dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
          301, S.O. e' il seguente:
              53.  Disposizioni  concernenti  lo stabilimento ILVA di
          Genova Cornigliano.
              1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'art. 4
          della  legge  9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la
          definitiva  chiusura  di  tutte le lavorazioni a caldo e la
          cessazione  dei  conseguenti  effetti  inquinanti,  le aree
          appartenenti  al  demanio  portuale,  escluse  le banchine,
          occupate  dallo  stabilimento  ILVA  di Genova Cornigliano,
          sono   sdemanializzate.   Dette  aree  sono  assegnate,  in
          adesione   alla   sua   richiesta   e   previo   versamento
          dell'indennizzo  di  2,60  milioni  di  euro, al patrimonio
          disponibile  della regione Liguria per essere destinate, in
          coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della
          provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di
          pianificazione      territoriale,      ad      insediamenti
          socio-produttivi    strategici   di   rilevante   interesse
          regionale ambientalmente compatibili.
              2.  La  regione  Liguria  conferisce  le aree di cui al
          comma  1  ad una societa' per azioni allo scopo costituita,
          alla  quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
          Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
          congiuntamente  paritaria  a  quella della regione Liguria.
          Tale   societa'   verra'   altresi'  partecipata  in  quota
          minoritaria  da soggetto designato dal Governo. La societa'
          per  azioni  dispone  di  dette  aree  anche  per definire,
          secondo   le   modalita'   piu'  opportune,  la  disciplina
          complessiva  dei  rapporti  giuridico-economici relativi al
          soggetto  privato  attuale  concessionario,  garantisce  la
          continuita'  dell'attuale  occupazione  anche attraverso il
          consolidamento  delle  lavorazioni  a  freddo e utilizza le
          risorse  indicate  nell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
          n.   426.   In   tale   quadro  il  Governo  garantisce  il
          mantenimento  della  continuita'  occupazionale  di tutti i
          lavoratori  interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal
          presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
              - Il  testo dell'art. 36, comma 2 della legge 1° agosto
          2002,   n.   166   recante:   Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture   e  trasporti,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O. e' il seguente:
              «2.   Al   fine  del  proseguimento  del  programma  di
          ammodernamento   e  riqualificazione  delle  infrastrutture
          portuali di cui all'art. 9 della legge 30 novembre 1998, n.
          413,  e di quelle individuate dall'art. 1, comma 4, lettera
          d),  della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati
          ulteriori  limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di
          euro  per  l'anno  2003  e di 64.000.000 di euro per l'anno
          2004,  quale  concorso  dello Stato agli oneri derivanti da
          mutui   o  altre  operazioni  finanziarie  che  i  soggetti
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.».