(( Art. 6-quater.
Disposizioni  in  materia  di  diritti di imbarco di passeggeri sugli
                             aeromobili

  1.  All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui
diritti  di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) alla  lettera  a),  le  parole: «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento»;
    b) alla  lettera  b),  le  parole: «80 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «60 per cento».
  2.  L'addizionale  comunale  sui  diritti  di  imbarco  e' altresi'
incrementata  di  un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale
di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale
per  il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione
e  riqualificazione  del  personale  del settore del trasporto aereo,
costituito  ai  sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre
2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n 291.
  3.  Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto  dal  comma  2,  sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  riassegnate  ad  apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini
del  loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2.
Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il   testo   dell'art.   2,   comma  11  della  legge
          24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive  modificazioni,
          recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
          299,  S.O. come modificata dal decreto-legge qui pubblicato
          e' il seguente:
              «11.  E'  istituita  l'addizionale comunale sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  ad  1  euro  per  passeggero  imbarcato ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in
          un   apposito   fondo   istituito   presso   il   Ministero
          dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
          aeroportuale secondo i seguenti criteri:
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
                b) al  fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.
              - Il  testo dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre
          2004,  n.  249,  recante:  Interventi urgenti in materia di
          politiche  del  lavoro e sociali, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 ottobre 2004, n. 235 e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1, legge 3 dicembre 2004, n. 291
          (Gazzetta   Ufficiale   4 dicembre  2004,  n.  285)  e'  il
          seguente:
              «Art. 1-ter. 1. E istituito, presso l'INPS, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale
          per  il  sostegno  del  reddito  e dell'occupazione e della
          riconversione    e   riqualificazione   professionale   del
          personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la
          finalita'  di  favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
          delle   professionalita'  ovvero  di  realizzare  politiche
          attive  di  sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione dei
          lavoratori del settore, mediante:
                a) finanziamento    di    programmi    formativi   di
          riconversione  o  riqualificazione  professionale  anche in
          concorso  con  gli  appositi fondi nazionali, territoriali,
          regionali o comunitari;
                b) erogazione  di  specifici trattamenti a favore dei
          lavoratori  interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
          ivi  compresi  i contratti di solidarieta' di cui al citato
          decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni
          temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o  da  processi  di
          mobilita'  secondo  modalita'  da concordare tra azienda ed
          organizzazioni sindacali.
              2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
          un  contributo  sulle  retribuzioni  a carico dei datori di
          lavoro  di  tutto  il settore del trasporto aereo pari allo
          0,375  per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
          pari  allo  0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
          da  contributi  del  sistema aeroportuale che gli operatori
          stessi  converranno  direttamente tra di loro per garantire
          la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
          stesso.
              3.  I  criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
          cui  prestazioni  sono  erogate  nei  limiti  delle risorse
          derivanti  dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
          operatori   del   settore   del   trasporto  aereo  con  le
          organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria
          comparativamente piu' rappresentative.».