(( Art. 6-quinquies.
            Norme in materia di servizio civile nazionale

  1.  Alla  legge  6 marzo  2001,  n.  64, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
    «Art.  3-bis  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Gli enti di cui
all'articolo  3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del
servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
  2.  Agli  enti  che  violino  il  dovere  di  cui  al  comma  1, in
particolare  non  osservando  le procedure e le norme previste per la
selezione  dei  volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di
impiego  dei  volontari,  o  non  realizzando  in  tutto o in parte i
progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o
piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
    a) diffida  per  iscritto,  consistente  in  un  formale invito a
uniformarsi;
    b) revoca  del  provvedimento  di  approvazione del progetto, con
diffida a proseguirne le attivita';
    c)   interdizione  temporanea  a  presentare  altri  progetti  di
servizio civile della durata di un anno;
    d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
  3.   Le   sanzioni  di  cui  al  comma  2  sono  applicate,  previa
contestazione   degli   addebiti  e  fissazione  di  un  termine  per
controdedurre  non  inferiore  a  trenta  giorni  e  non  superiore a
quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  in  ordine proporzionale e crescente,
secondo  la  gravita'  del  fatto,  la  sua reiterazione, il grado di
volontarieta'  o  di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione  dall'albo  degli  enti  di servizio civile e' disposta
solo  in  caso  di  particolare gravita' delle condotte contestate ed
impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni»;
    b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
  2.  Al  decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: «compreso tra un minimo
di  trenta  ed  un  massimo  di  trentasei ore» sono sostituite dalle
seguenti:  «di  trenta  ore,  ovvero  di  un  monte  ore annuo minimo
corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione
dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri»;
    b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
    c) al  comma  5  dell'articolo  6,  le  parole: «31 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
    d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  8(Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati
dagli  enti  e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti
approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di
servizio  civile  sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio
civile e successivamante inviato al volontario per la sottoscrizione.
  2.  Il  contratto, recante la data di inizio del servizio attestata
dal  responsabile  dell'ente,  prevede  il  trattamento  economico  e
giuridico,  in  conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme
di  comportamento  alle  quali  deve  attenersi  il  volontario  e le
relative sanzioni»;
    e) il comna 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    «2.  Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio
civile  compete  un  assegno per il servizio civile, non superiore al
trattamento  economico  previsto per il personale militare volontario
in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in
caso  di  servizio  civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i
benefici  volti  a  compensare  la condizione militare. La misura del
compenso  dovuto  ai  volontari  del  servizio  civile  nazionale  e'
determinata  con  decreto  del  Presidente dcl Consiglio dei Ministri
tenendo  conto  delle  disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile»;
    f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    «8.  Al  termine  del  periodo di servizio civile, compiuto senza
demerito,  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile o le regioni o
le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza,  rilasciano  ai  volontari  un  apposito attestato da cui
risulta  l'effettuazione  del  servizio  civile.  I  titolari di tale
attestato  sono  equiparati al personale militare volontario in ferma
annuale»;
    g) l'articolo 10 sostituito dal seguente:
    «Art. 10 (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in
progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le
mansioni  affidate,  secondo  quanto  previsto  dal  contratto di cui
all'articolo   8,   e   non  possono  svolgere  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento
del servizio.
  2.  I  soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non
possono presentare ulteriore domanda»;
    h) al  comma  1  dell'articolo 11 le parole: «non inferiore ad un
mese» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 80 ore». ))
 
          Riferimenti normativi:

              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  5 aprile  2002, n. 77 (Disciplina nel servizio
          civile  nazionale  a  norma dell'art. 2 della legge 6 marzo
          2001, n. 64), cosi' come modificato dalla presente legge;
              «Art.   3   (Requisiti   di  ammissione  e  durata  del
          servizio). - 1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile,
          a  loro  domanda,  senza  distinzioni  di sesso i cittadini
          italiani,  muniti  di  idoneita'  fisica, che, alla data di
          presentazione    della   domanda,   abbiano   compiuto   il
          diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
              2.  Costituisce causa di esclusione dal servizio civile
          l'aver  riportato  condanna  anche non definitiva alla pena
          della  reclusione  superiore  ad  un  anno  per delitto non
          colposo  ovvero  ad una pena anche di entita' inferiore per
          un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso,
          porto,  trasporto,  importazione o esportazione illecita di
          armi  o  materie  esplodenti ovvero per delitti riguardanti
          l'appartenenza  o  il  favoreggiamento  a  gruppi eversivi,
          terroristici, o di criminalita' organizzata.
              3.  Il  servizio  civile  ha  la  durata complessiva di
          dodici  mesi.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,    sentite   le   amministrazioni   dello   Stato
          interessate,  la durata del servizio puo' essere prevista o
          articolata  per  un  periodo maggiore o minore in relazione
          agli specifici ambiti e progetti di impiego.
              4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in
          relazione  alla  natura  del progetto e prevede comunque un
          impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un
          monte  ore  annuo minimo corrispondente a millequattrocento
          ore.   I   criteri   per   l'articolazione  dell'orario  di
          svolgimento  del  servizio  sono  definiti  con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
              5.  Al  servizio  civile non possono essere ammessi gli
          appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
              6. (Comma abrogato)».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2002,  n.  77, come modificato dalla
          presente legge;
              «Art. 6 (Progetti). - 1. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni
          e  la  Consulta  nazionale  di  cui all'art. 5, comma 4, da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   sono   individuate  le
          caratteristiche  a  cui si devono attenere tutti i progetti
          di  servizio  civile,  da  realizzare  sia  in  Italia  che
          all'estero,  sentito, per questi ultimi, il Ministero degli
          affari esteri.
              2.  I  progetti  presentati dagli enti o organizzazioni
          registrati  ai  sensi  dell'art. 5 contengono gli obiettivi
          che  si intendono perseguire, le modalita' per realizzarli,
          il  numero di giovani che si intendono impiegare, la durata
          del  servizio  nei  limiti  di cui all'art. 3, commi 3 e 4,
          nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di  selezione  degli
          aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
              3.  1  progetti  di  cui  al  comma 2 possono prevedere
          altresi'  particolari  requisiti  fisici e di idoneita' per
          l'ammissione  al  servizio  civile  sulla  base  di criteri
          stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  della legge
          6 marzo 2001. n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla
          regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
              4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di
          rilevanza   nazionale,   presentati  dalle  amministrazioni
          centrali  dello  Stato  e  dagli  enti  pubblici  e privati
          nazionali,   sentite   le  regioni,  le  province  autonome
          interessate, nonche' quelli di servizio civile all'estero.
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli
          enti  ed  organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito
          delle  competenze  regionali  o delle province autonome sul
          loro  territorio,  avendo  cura  di  comunicare all'Ufficio
          nazionale,  in  ordine  di  priorita', i progetti approvati
          entro   il   31 dicembre  dell'anno  precedente  quello  di
          riferimento.   Entro   trenta  giorni  dalla  comunicazione
          l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
              6.  L'Ufficio  nazionale  e  le  regioni  e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle
          rispettive  competenze,  il monitoraggio, il controllo e la
          verifica dell'attuazione dei progetti.
              7.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  trasmettono  annualmente all'Ufficio nazionale una
          relazione sull'attivita' effettuata.».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2002,  n.  77, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  9  (Trattamento  economico  e  giuridico).  - 1.
          L'attivita'  svolta  nell'ambito  dei  progetti di servizio
          civile  non  determina  l'instaurazione  di  un rapporto di
          lavoro  e  non  comporta  la sospensione e la cancellazione
          dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
              2.  Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
          servizio  civile compete un assegno per il servizio civile,
          non  superiore  al  trattamento  economico  previsto per il
          personale  militare volontario in ferma annuale, nonche' le
          eventuali  indennita'  da corrispondere in caso di servizio
          civile  all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
          volti  a  compensare  la condizione militare. La misura del
          compenso  dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
          e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
          Fondo nazionale per il servizio civile.
              3.  L'Ufficio  nazionale,  tramite  l'ISVAP, provvede a
          predisporre  condizioni  generali  di  assicurazione  per i
          rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
              4.  Il  periodo  di  servizio  civile  e'  riconosciuto
          valido,  a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico
          e  per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini
          del   trattamento  previdenziale  del  settore  pubblico  e
          privato,  nei  limiti  e  con  le modalita' con le quali la
          legislazione   vigente   riconosce   il  servizio  militare
          obbligatorio  con  onere,  per  il  personale volontario, a
          carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
              5.  L'assistenza  sanitaria  agli  ammessi  a  prestare
          attivita'  di  servizio  civile  e'  fornita  dal  Servizio
          sanitario   nazionale.   Fermo   restando  quanto  previsto
          dall'art.  68  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, le
          certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio
          civile   sono   rilasciate  gratuitamente  da  parte  delle
          strutture   del   Servizio   sanitario   nazionale  e  sono
          rimborsate a carico del Fondo nazionale.
              6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale
          e'  sospeso  dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
          da   parte  dell'interessata  all'Ufficio  nazionale,  alla
          regione  o  alla  provincia  autonoma  della certificazione
          medica  attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria. Si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 16  e  17 del decreto
          legislativo   26 marzo   2001,   n.   151.  Dalla  data  di
          sospensione  del  servizio  a  quella  della sua ripresa e'
          corrisposto  l'assegno  di  cui  al  comma 2, ridotto di un
          terzo, a carico del Fondo nazionale.
              7.   I  dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche  che
          svolgono  il  servizio civile ai sensi del presente decreto
          legislativo,  sono  collocati,  a  domanda,  in aspettativa
          senza  assegni.  In  questo  caso,  il periodo trascorso in
          aspettativa   e'   computato   per  intero  ai  fini  della
          progressione  in carriera, della attribuzione degli aumenti
          periodici   di  stipendio.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'art.  20  della  legge  24 dicembre  1986, n. 958. Gli
          oneri gravano sul Fondo nazionale.
              8.  Al termine del periodo di servizio civile, compiuto
          senza  demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
          o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
          per   quanto   di   rispettiva  competenza,  rilasciano  ai
          volontari    un   apposito   attestato   da   cui   risulta
          l'effettuazione  del  servizio  civile.  I titolari di tale
          attestato  sono equiparati al personale militare volontario
          in ferma annuale».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo  5 aprile  2002,  n.  77, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  11  (Formazione  al  servizio  civile).  - 1. La
          formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore
          e  consiste  in una fase di formazione generale al servizio
          ed  in  una  fase  di  formazione specifica presso l'ente o
          l'organizzazione di destinazione.
              2.   La   fase   di  formazione  generale  comporta  la
          partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in
          un  periodo  di formazione civica e di protezione civile ed
          ha la durata minima di 30 ore.
              3.   I  corsi  di  cui  al  comma  2  sono  organizzati
          dall'Ufficio  nazionale,  dalle  regioni  e  dalle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  anche  a  livello
          provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche
          degli enti dotati di specifiche professionalita'. L'Ufficio
          nazionale,   sentita   la  Conferenza  Stato-regioni  e  la
          Consulta  nazionale di cui all'art. 5, comma 4, definisce i
          contenuti   base   per   la   formazione   ed  effettua  il
          monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
              4.  La  formazione specifica, della durata minima di 50
          ore,  e'  commisurata sia alla durata che alla tipologia di
          impiego  e  deve  essere  svolta  nel  periodo  iniziale di
          prestazione del servizio».