(( Art. 7-decies.
                          Monopoli di Stato

  1.  All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
alla  lettera  f),  dopo  le parole: «Ministero dell'economia e delle
finanze»  la  parola:  «e»  e'  soppressa, e dopo le parole: «agenzie
fiscali»  sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato,». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente del comma 97 dell'art. 1
          della  legge  27 dicembre  2004,  n. 311 (legge finanziaria
          2005) come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «97.  Nell'ambito  delle  procedure  e  nei  limiti  di
          autorizzazione   all'assunzione  di  cui  al  comma  96  e'
          prioritariamente considerata l'immissione in servizio:
                a) del personale del settore della ricerca;
                b) del  personale  che  presti  attualmente  o  abbia
          prestato  servizio  per  almeno  due  anni  in posizione di
          comando  o  distacco  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici ai sensi
          dell'art.  2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
          180,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
          1998, n. 267;
                c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
          degli  ufficiali  giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
          C1  dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
          idonei  al  concorso pubblico per la copertura di 443 posti
          di  ufficiale  giudiziario  C1,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
                d) del  personale  del  Consiglio per la ricerca e la
          sperimentazione in agricoltura;
                e) dei  candidati a magistrato del Consiglio di Stato
          risultati  idonei  al  concorso  a  posti di consiglieri di
          Stato   che   abbiano   conservato,   senza   soluzione  di
          continuita',  i  requisiti  per  la nomina a tale qualifica
          fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
                f) a  decorrere  dal 2006, dei dirigenti e funzionari
          del  Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie
          fiscali,   ivi   inclusa   l'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli  di  Stato,  previo  superamento  di  uno speciale
          corso-concorso  pubblico  unitario,  bandito e curato dalla
          Scuola   superiore   dell'economia   e   delle   finanze  e
          disciplinato  con  decreto  non  regolamentare del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga al decreto
          legislativo  n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
          finalita'  istituzionali  della  suddetta  Scuola,  possono
          essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212;
                g) del   personale   necessario   per  assicurare  il
          rispetto  degli  impegni  internazionali e il controllo dei
          confini dello Stato;
                h) degli   addetti   alla   difesa  nazionale  e  dei
          vincitori  di concorsi banditi per le esigenze di personale
          civile  degli  arsenali  della Marina militare ed espletati
          alla data del 30 settembre 2004».