(( Art. 7-undecies. Reddito minimo di inserimento 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006». 2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 30 aprile 2006, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti: a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento; b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998». - Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»: «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000».