(( Art. 7-undecies.
                    Reddito minimo di inserimento

  1.  All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006».
  2.  Le  somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006
devono  essere  versate  dai  medesimi all'entrata del bilancio dello
Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al Fondo nazionale per le
politiche  sociali  di  cui  all'articolo  59,  comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  80
          (Disposizioni  in materia di politiche sociali) della legge
          23 dicembre   2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2001), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «1.  Nei  limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e
          di  lire  430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del
          31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi
          attuativi  della  sperimentazione  e  comunque non oltre il
          30 aprile   2006,  fermi  restando  gli  stanziamenti  gia'
          previsti:
                a) i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto   legislativo 18   giugno   1998,   n.   237,  sono
          autorizzati,  nell'ambito  della  disciplina  prevista  dal
          predetto  decreto  legislativo,  a  proseguire l'attuazione
          dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
                b) la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di
          inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
          1998  si applica anche ai comuni compresi nei territori per
          i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
          i  patti  territoriali  di cui all'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          che  i  medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
          aderito  e  che  comprendono  comuni  gia' individuati o da
          individuare  ai  sensi  dell'art.  4  del  medesimo decreto
          legislativo n. 237 del 1998».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  44  dell'art.  59
          (Disposizioni   in   materia   di  previdenza,  assistenza,
          solidarieta'  sociale  e  sanita)  della  legge 27 dicembre
          1997,  n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica»:
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000».