(( Art. 7-duodecies.
Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria

  1.   All'articolo   3,  comma  137,  quarto  periodo,  della  legge
24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive modificazioni, le parole:
«30 aprile 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2005». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  del  comma  137  dell'art.  3
          (Disposizioni  in materia di oneri sociali e di personale e
          per  il  funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
          della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato»    (legge    finanziaria    2004),    e   successive
          modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «137.  Per  le  finalita' di cui all'art. 117, comma 5,
          della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e' autorizzata la
          spesa  nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio
          finanziario  2004  a far carico sul Fondo per l'occupazione
          di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993, n. 36. L'intervento di cui all'art. 15 del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, puo'
          proseguire   nell'anno   2004   nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie  preordinate per la medesima finalita' entro il
          31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni
          di  euro.  All'art.  118, comma 16, della legge 23 dicembre
          2000,  n. 388, come modificato dall'art. 47, comma 2, della
          legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  le  parole:  «e di 100
          milioni  di  euro  per  l'anno  2003» sono sostituite dalle
          seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003  e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di
          euro,  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
          crisi   occupazionali,  anche  con  riferimento  a  settori
          produttivi  e  ad  aree  territoriali,  ovvero  miranti  al
          reimpiego  di  lavoratori  coinvolti in detti programmi, il
          Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
          disporre,   entro   il   31 dicembre   2005,   proroghe  di
          trattamenti  di  cassa integrazione guadagni straordinaria,
          di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da
          disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga  alla normativa
          vigente   in  materia,  nonche'  concessioni,  anche  senza
          soluzione  di  continuita',  dei  predetti trattamenti, che
          devono  essere  stati definiti in specifici accordi in sede
          governativa  intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura
          dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione
          non  si  applica  nei  casi  di  prima  proroga  o di nuova
          concessione.   Il  lavoratore  decade  dal  trattamento  di
          mobilita',  qualora  l'iscrizione  nelle relative liste sia
          finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di
          disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o
          sussidio,  la cui corresponsione e' collegata allo stato di
          disoccupazione  o  inoccupazione,  quando:  a)  rifiuti  di
          essere  avviato ad un progetto individuale di reinserimento
          nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad
          un  corso  di  formazione  professionale  autorizzato dalla
          regione  o  non  lo  frequenti regolarmente; b) non accetti
          l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
          non  inferiore  del  20  per  cento rispetto a quello delle
          mansioni   di   provenienza.   Il   lavoratore  decade  dal
          trattamento  di  cassa  integrazione guadagni straordinaria
          qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
          professionale   o   non   lo   frequenti  regolarmente.  Il
          lavoratore  decade  dal  trattamento  di cassa integrazione
          guadagni  straordinaria,  di  mobilita',  di disoccupazione
          ordinaria  o  speciale,  o  da  altra indennita' o sussidio
          qualora  non accetti di essere impiegato in opere o servizi
          di   pubblica   utilita'.   Il  lavoratore  percettore  del
          trattamento  di  cassa integrazione guadagni straordinaria,
          se  decaduto  dal  diritto  di  godimento  del  trattamento
          previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto
          a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o
          previdenziale  a  carico  del  datore  di  lavoro,  salvi i
          diritti  gia'  maturati. Le disposizioni di cui al settimo,
          ottavo  e  nono  periodo  del  presente  comma si applicano
          quando  le attivita' lavorative o di formazione si svolgono
          in  un  luogo  che  non  dista  piu' di 50 chilometri dalla
          residenza   del  lavoratore  o  comunque  raggiungibile  in
          ottanta  minuti  con  i  mezzi  di trasporto pubblici. Sono
          abrogate  tutte le disposizioni legislative e regolamentari
          incompatibili con il presente comma».