(( Art. 7-duodecies. Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria 1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2005». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004), e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata: «137. Per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 36. L'intervento di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma».