(( Art. 7-terdecies.
                          Italia Lavoro Spa

  1.  Fatte  salve  le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto  legislativo  9  gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
di   politiche   del   lavoro,  dell'occupazione,  della  tutela  dei
lavoratori,  e  delle  competenze  in  materia di politiche sociali e
previdenziali,  si  avvale  di  Italia  Lavoro Spa, previa stipula di
apposita convenzione.
  2.  Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli
ambiti  di  cui  al  comma 1, le altre amministrazioni centrali dello
Stato  possono  avvalersi  di  Italia  Lavoro  Spa  d'intesa  con  il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, nel rispetto della
convenzione di cui al comma 1.
  3.  Per  ciascuno  degli  anni  2005, 2006 e 2007, il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegna  a Italia Lavoro Spa 10
milioni  di  euro  quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai
costi  generali  di  struttura. A tale onere si provvede a carico del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 1 del
          decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante «Riordino
          degli  enti  e  delle  societa' di promozione e istituzione
          della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11
          e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «3.  Alla  societa' di cui al comma 1 sono conferite, o
          fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa'
          SPI,   ITAINVEST,   IG   -   Societa'  per  l'imprenditoria
          giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e
          le  quote  di  IPI,  detenute  dallo Stato o da societa' da
          questo   controllate.   La   partecipazione   azionaria  di
          ITAINVEST  in  Italia  Lavoro e' conferito al Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, che
          esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e d'intesa con il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  della legge 28
          dicembre   2001,   n.  448  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge finanziaria 2002):
              «Art. 30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro
          e  delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.a.,
          istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  13  maggio  1997,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la
          gestione  di  azioni  nel  campo delle politiche attive del
          lavoro  e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
          Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali assegna
          direttamente  a  Italia  Lavoro  S.p.a.,  con provvedimento
          amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
          compiti».
              - Si  riporta  il  testo del comma 7 dell'art. 1 (Fondo
          per  l'occupazione)  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n.
          148,     recante    «Interventi    urgenti    a    sostegno
          dell'occupazione»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236:
              «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo».