(( Art. 7-terdecies. Italia Lavoro Spa 1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione. 2. Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1. 3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante «Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG - Societa' per l'imprenditoria giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale». - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002): «Art. 30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.a., istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro S.p.a., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 (Fondo per l'occupazione) del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: «7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».