(( Art. 7-quaterdecies.
                 Norma di interpretazione autentica

  1.  L'articolo  1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si
interpreta  nel  senso  che  l'attivita'  di  monitoraggio effettuata
dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di
10.000  lavoratori  aventi  diritto  a  fruire dei benefici di cui al
comma  18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione
del    rapporto   di   lavoro   secondo   le   fattispecie   indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riportano i commi 18 e 19 dell'art. 1 della legge
          del  23  agosto  2004,  n.  243,  recante «Norme in materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza   pubblica,  per  il  sostegno  alla  previdenza
          complementare  e  all'occupazione stabile e per il riordino
          degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»:
              «18.  Le  disposizioni  in  materia di pensionamenti di
          anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
          della  presente  legge continuano ad applicarsi, nei limiti
          del  numero  di  10.000  lavoratori  beneficiari, di cui al
          comma 19:
                a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive  modificazioni,  sulla base di accordi sindacali
          stipulati  anteriormente  al 1° marzo 2004 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  di  anzianita'  entro il
          periodo  di  fruizione  dell'indennita' di mobilita' di cui
          all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                b) ai    lavoratori    destinatari   dei   fondi   di
          solidarieta'  di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662, per i quali siano gia'
          intervenuti,  alla  data  del  1°  marzo  2004, gli accordi
          sindacali  previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
          28».
              «19.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS)   provvede   al   monitoraggio   delle   domande  di
          pensionamento  presentate dai lavoratori di cui al comma 18
          che  intendono  avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
          dei  requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
          data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
          predetto  monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
          di  10.000  domande  di  pensione, il predetto Istituto non
          prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate   ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dalle
          disposizioni di cui al comma 18».