(( Art. 7-sexiesdecies.
Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse

  1.  Fermo  restando  il  tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2004,  n.  191,  al  fine di
garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono
i  contributi  concessi  a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni  -  limitatamente  ai  bandi ottavo, le cui graduatorie
sono  state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale
n.  121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state
approvate   con  decreto  ministeriale  in  data  12  febbraio  2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n.
65  del  18 marzo  2002,  e  quattordicesimo, le cui graduatorie sono
state  approvate  con  decreto  ministeriale  in data 27 maggio 2003,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale
n.  157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i
requisiti  di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e
che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi
i  vigenti  criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le
procedure   di   erogazione  dei  predetti  contributi,  puo'  essere
effettuata  l'erogazione  parziale  delle  quote  di contributo delle
quali  sono  maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di
investimenti   effettivamente   realizzati.   L'erogazione   parziale
dell'ultima  quota  di  contributo  e' decurtata di una somma pari al
dieci per cento del contributo concesso.
  2.  Per  i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia
ultimato   gli   investimenti,  l'erogazione  dell'ultima  quota  del
contributo   avviene   indipendentemente  dalla  presentazione  della
documentazione   finale   di   spesa,  fermo  restando  l'obbligo  di
presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9,
comma   1,   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.
527,  e  successive modificazioni. Per i programmi di investimento di
cui  al  medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui
all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi.
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta  il  comma  2  dell'art.  1  (Interventi
          correttivi  di  finanza  pubblica) del decreto-legge del 12
          luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30 luglio  2004,  n. 191 recante «Interventi urgenti
          per il contenimento della spesa pubblica»:
              «2. Gli  importi  disponibili  derivanti  dalle revoche
          degli  incentivi  alle  imprese,  nonche' dei finanziamenti
          relativi  agli  strumenti  della  programmazione negoziata,
          gia'  disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono
          utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e
          per  quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
          procedure  di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992,  n.  488,  nonche' per quelle relative agli strumenti
          della     programmazione    negoziata.    Conseguentemente,
          l'autorizzazione  di spesa destinata al finanziamento degli
          incentivi,  di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
          e'  ridotta  di  750  milioni  di  euro  per  l'anno 2004 e
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 61, comma 1,
          della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, come rifinanziata
          dalla  tabella  D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
          la   parte   relativa   agli  strumenti  di  programmazione
          negoziata  di  cui  all'art.  2,  comma 203, della legge 23
          dicembre  1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e
          ai  contratti  di  programma,  e' ridotta di 250 milioni di
          euro  per  l'anno  2004.  Le  predette somme sono prelevate
          dalla  contabilita'  speciale  n.  1726  intestata al Fondo
          innovazione  tecnologica per essere versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Per l'anno 2004 le erogazioni alle
          imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1,
          comma   2,  del  citato  decreto-legge  n.  415  del  1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
          all'art.  2,  comma  203,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  alla  legge  1°  marzo  1986,  n. 64, e alla legge 17
          febbraio  1982,  n.  46,  non  possono  superare  l'importo
          complessivo  di  euro  1.700  milioni; ai fini del relativo
          monitoraggio   il   Ministero  delle  attivita'  produttive
          comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze i pagamenti effettuati.
              - Si riporta l'art. 5 del regolamento di cui al decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
          modificazioni,  recante «le modalita' e le procedure per la
          concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore
          delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»:
              «Art.  5 (Presentazione delle domande di agevolazione).
          -  1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise
          in  due  quote  uguali e vengono attribuite alle imprese di
          cui   all'art.   2,   comma   1  attraverso  due  bandi  di
          presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la
          domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche
          concessionarie  ovvero, nel caso di programmi che prevedano
          l'acquisizione,  in  tutto  o  in  parte,  di  beni tramite
          locazione  finanziaria, ad una delle societa' di leasing di
          cui  all'art.  1,  comma  3,  per  il successivo tempestivo
          inoltro  alla  banca concessionaria prescelta dall'impresa.
          La   domanda   di   agevolazioni  e'  redatta  dall'impresa
          utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo
          specifico  software  di compilazione definiti dal Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  con
          propria circolare e resi disponibili anche presso le banche
          concessionarie  e  gli istituti collaboratori. Il modulo va
          compilato   in   ogni   sua  parte  ed  accompagnato  dalla
          documentazione   e   dalle   dichiarazioni  indicate  nella
          circolare   medesima,  a  pena  di  inammissibilita'  della
          domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del
          modulo  di  domanda  alla  regione interessata. Il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, sulla
          base  delle  disponibilita'  finanziarie  dell'anno  cui si
          riferiscono   le  risorse,  puo'  modificare,  con  proprio
          decreto,  le  predette modalita' di ripartizione dei fondi,
          assegnando,  in  particolare,  le  disponibilita'  medesime
          attraverso un unico bando.
              2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia
          temporalmente  sovrapposto  ad altri programmi della stessa
          impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando
          ed  agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto,
          la  documentazione  di  cui  al comma 1 comprende anche una
          copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.
              3.  Il  modulo  deve  essere  sottoscritto  dal  legale
          rappresentante  dell'impresa che richiede le agevolazioni o
          da  suo  procuratore  speciale  ai  sensi dell'art. 4 della
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e successive modifiche e
          integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni
          sull'impresa  e  sul  programma di investimenti, specifiche
          dichiarazioni  attestanti  la  sussistenza delle condizioni
          oggettive  e  soggettive  per  l'accesso  alle agevolazioni
          richieste e, fatto salvo il divieto specificato all'art. 2,
          comma   3,   in  relazione  ad  eventuali  agevolazioni  di
          qualsiasi  natura  gia' concesse per il medesimo programma,
          l'impegno  a  dichiarare,  successivamente alla concessione
          provvisoria  delle  agevolazioni  e  prima della erogazione
          delle  stesse,  che  l'impresa  non  ha ottenuto o, in caso
          contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad
          ottenere  per  i beni oggetto dello stesso programma per il
          quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni
          statali,  regionali  o  comunitarie.  Il  modulo  contiene,
          inoltre  specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale
          importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          a   seguito  degli  accertamenti,  dei  controlli  e  delle
          ispezioni  di  cui  agli  articoli  10  e  11, rivalutato e
          maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6.
              4.   La   banca   concessionaria   registra  in  ordine
          cronologico   le   domande   presentate,   ne  verifica  la
          completezza   e   la  regolarita'.  Fermo  restando  quanto
          previsto  dall'art.  6,  comma  1,  lettera b), della legge
          7 agosto   1990,  n.  241,  in  merito  alle  richieste  di
          rettifica  dei  soli  errori  e  irregolarita'  formali, la
          domanda  il  cui  modello  e'  incompleto  dei dati e delle
          informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori
          di  cui  all'art.  6,  comma  4, del presente regolamento o
          della  documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma
          1  e  quella presentata al di fuori dei termini di cui allo
          stesso  comma  1 non e' considerata valida e viene respinta
          con  specifica  nota contenente le relative motivazioni; la
          banca  procede  analogamente  nel caso in cui il modello di
          domanda  sia  predisposto in difformita' da quanto previsto
          dal    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da
          quest'ultimo  definito.  L'impresa  non  puo' autonomamente
          modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del
          calcolo  dei detti indicatori successivamente alla chiusura
          dei  termini  di presentazione delle domande ed e' comunque
          tenuta  a  corrispondere  alla  richiesta di precisazioni e
          chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed
          alle  documentazioni  prodotti  ritenuti  necessari  per il
          completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art.
          6,  comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data
          del   ricevimento  della  richiesta  medesima;  qualora  la
          risposta  dovesse  intervenire  oltre  tale termine, ovvero
          dovesse  risultare  comunque  insufficiente,  la domanda si
          intende   a   tutti   gli   effetti  decaduta  e  la  banca
          concessionaria  ne  da'  tempestiva, motivata comunicazione
          all'impresa  interessata. Ai fini di consentire l'esercizio
          dei  previsti  poteri  di  controllo da parte del Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche
          concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma
          anche  al  Ministero  stesso. Nel caso di domanda inoltrata
          alla  societa'  di leasing, le suddette note sono trasmesse
          anche a quest'ultima.
              4-bis.   A  garanzia  della  volonta'  dell'impresa  di
          realizzare   il   programma  agevolato,  la  documentazione
          allegata  alla  domanda  comprende  anche  la  ricevuta del
          versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante
          su   un   conto   appositamente   aperto  presso  la  banca
          concessionaria  prescelta per l'istruttoria e fruttifero di
          interessi   al   tasso   applicato   alle   operazioni   di
          rifinanziamento  marginale  della  Banca  centrale europea,
          ovvero    una   fidejussione   bancaria   o   una   polizza
          assicurativa,  di  pari  importo  della  cauzione medesima,
          irrevocabile,   incondizionata   ed   escutibile   a  prima
          richiesta;  l'ammontare  relativo  a  detta cauzione, e gli
          interessi    sullo   stesso   riconosciuti,   ovvero   alla
          fidejussione  bancaria  o  alla  polizza  assicurativa sono
          determinati  sulla base dei criteri fissati con decreto dal
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati
          dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni
          concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate
          per  successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta
          un'erogazione  per  stato  d'avanzamento ovvero qualora non
          sia  rispettata  la  condizione di cui all'art. 8, comma 1,
          lettera  c1),  si  procede  a trattenere la cauzione, anche
          tramite  escussione della fidejussione o della polizza, che
          confluisce  nell'apposita sezione del fondo di cui all'art.
          4,  comma  6,  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32,
          convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
          n.  104.  In  tutti  gli  altri  casi la cauzione medesima,
          maggiorata  dei  relativi interessi maturati, e' rimborsata
          all'impresa,  ovvero  la  fidejussione  o  la  polizza sono
          svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino
          le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le
          modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale.
              - Si   riportano   i   commi   1   e   6   dell'art.  9
          (Documentazione di spesa) del regolamento di cui al decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
          modificazioni,  recante «le modalita' e le procedure per la
          concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore
          delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»:
              «1. Entro  sei  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del
          programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di
          cui  all'art.  6,  comma 10,  l'impresa  o  la  societa' di
          leasing  trasmette  alla  banca  concessionaria,  la  prima
          eventualmente    tramite   l'istituto   collaboratore,   la
          documentazione  finale di spesa per i necessari riscontri e
          le  verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte
          del programma agevolato».
              «6.  Per  i  programmi  con  spese  ammesse  di importo
          complessivamente  inferiore a tre miliardi di lire, ai fini
          di   quanto   previsto   all'art.   10,   comma   2,   alla
          documentazione  di  cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di
          cui   al   comma   5   devono   essere  allegate  ulteriori
          dichiarazioni,  secondo  lo  schema  definito  in  sede  di
          circolare  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  attestanti  la
          sussistenza   dei  requisiti  e  delle  condizioni  per  la
          concessione definitiva delle agevolazioni».
              - Si  riporta  il  comma  6  dell'art.  10 (Concessione
          definitiva  delle  agevolazioni)  del regolamento di cui al
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
          modificazioni,  recante «le modalita' e le procedure per la
          concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore
          delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»:
              «6.  Il  decreto  di  concessione  definitiva di cui al
          comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento
          della  documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso
          detto  termine  si  provvede secondo quanto disciplinato al
          comma 5».