(( Art. 7-sexiesdecies. Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse 1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo e' decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso. 2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 2 dell'art. 1 (Interventi correttivi di finanza pubblica) del decreto-legge del 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»: «2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati. - Si riporta l'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, recante «le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»: «Art. 5 (Presentazione delle domande di agevolazione). - 1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle imprese di cui all'art. 2, comma 1 attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilita' della domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime attraverso un unico bando. 2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande. 3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e, fatto salvo il divieto specificato all'art. 2, comma 3, in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il medesimo programma, l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto dello stesso programma per il quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6. 4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non e' considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformita' da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art. 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla societa' di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima. 4-bis. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale. - Si riportano i commi 1 e 6 dell'art. 9 (Documentazione di spesa) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, recante «le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»: «1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la societa' di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato». «6. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'art. 5, comma 1, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni». - Si riporta il comma 6 dell'art. 10 (Concessione definitiva delle agevolazioni) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, recante «le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese»: «6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5».