(( Art. 7-septiesdecies.
Modifica  al  decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

  1.  All'articolo  1,  comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Ferma restando
l'invarianza  della  spesa  complessiva  come rideterminata dal primo
periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri,   per   i   centri   di   responsabilita'
amministrativa  afferenti  ai Ministri senza portafoglio il limite di
spesa  stabilito  dal  presente  comma  puo'  essere superato in casi
eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del
Ministro competente». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  del  comma  9  dell'art.  1
          (Interventi    correttivi    di   finanza   pubblica)   del
          decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168, recante «Interventi
          urgenti   per   il   contenimento  della  spesa  pubblica»,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
          n. 191, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «9.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004 dalle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  escluse le
          universita',   gli   enti   di   ricerca  e  gli  organismi
          equiparati,  per studi ed incarichi di consulenza conferiti
          a  soggetti  estranei  all'amministrazione, deve essere non
          superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
          2001  e  2002,  ridotta  del 15 per cento. L'affidamento di
          incarichi  di  studio  o di ricerca, ovvero di consulenze a
          soggetti  estranei  all'amministrazione  in  materie  e per
          oggetti   rientranti   nelle   competenze  della  struttura
          burocratica  dell'ente,  deve essere adeguatamente motivato
          ed  e'  possibile  soltanto  nei  casi previsti dalla legge
          ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
          preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
          organi  di  revisione  di  ciascun  ente.  L'affidamento di
          incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente
          comma   costituisce   illecito   disciplinare  e  determina
          responsabilita'  erariale.  Le  pubbliche  amministrazioni,
          nell'esercizio  dei  diritti  dell'azionista  nei confronti
          delle   societa'   di   capitali  a  totale  partecipazione
          pubblica,  adottano  le opportune direttive per conformarsi
          ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
          sono  comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
          disposizione  di  cui al presente comma non si applica agli
          organismi  collegiali previsti per legge o per regolamento,
          ovvero   dichiarati   comunque   indispensabili   ai  sensi
          dell'art.  18  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
          restando   l'invarianza   della   spesa   complessiva  come
          rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante
          sul  bilancio  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai
          Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
          presente  comma  puo'  essere  superato in casi eccezionali
          previa  adozione  di un motivato provvedimento da parte del
          Ministero competente».