(( Art. 7-duodevicies.
  Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi

  1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20
del  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, per lo smaltimento
delle  scorte  dei  preparati  pericolosi  gia'  immessi sul mercato,
purche'  conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto
mesi.
  2.  Il  termine  di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20
del  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, per lo smaltimento
delle  scorte  dei  preparati  pericolosi  presenti nel magazzino del
produttore,  purche' conformi alla previgente normativa, e' differito
di dodici mesi. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta  il  testo  del  comma  3  dell'art.  20
          (Disposizioni  finali)  dei  decreto  legislativo  14 marzo
          2003, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 1999/45/CE
          e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione,
          all'imballaggio    e    all'etichettatura   dei   preparati
          pericolosi»:
              «3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto  sono  concessi  sei  mesi per lo smaltimento delle
          scorte  dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del
          produttore  e dodici mesi per lo smaltimento di quelle gia'
          immesse  sul  mercato,  purche'  conformi  alla  previgente
          normativa».