(( Art. 7-vicies bis.
              Disposizioni in materia di acque potabili

  1.  Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature
con sistema a raggi ultravioletti, purche' specificatamente approvate
dal  Ministero  della  salute in conformita' al regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 dicembre  1990, n. 443, si
applicano  gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per
le  acque  minerali,  limitatamente  ai  criteri di valutazione della
carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il    regolamento   recante   disposizioni   tecniche
          concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di
          acque  potabili, approvato con decreto 21 dicembre 1990, n.
          443 del Ministro della sanita' e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.