(( Art. 7-vicies ter.
           Rilascio documentazione in formato elettronico

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
    a) il  visto  su  supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della
richiesta,  dal  visto  elettronico,  di  cui  al regolamento (CE) n.
334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
    b) il  permesso  di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito,
all'atto  della  richiesta  del  primo  rilascio  o del rinnovo dello
stesso,  dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento
(CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
    c) il   passaporto   su   supporto  cartaceo  e'  sostituito  dal
passaporto  elettronico  di  cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del
Consiglio, del 13 dicembre 2004.
  2.  Dalla  stessa  data  di cui al comma 1, la carta d'identita' su
supporto  cartaceo  e' sostituita, all'atto della richiesta del primo
rilascio  o  del  rinnovo  del  documento,  dalla  carta  d'identita'
elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445.  A  tal fine i comuni che non vi abbiano
ancora   ottemperato   provvedono   entro  il  31 ottobre  2005  alla
predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle
anagrafi  (INA)  presso il Centro nazionale per i servizi demografici
(CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle
postazioni  di  emissione  secondo  le  regole  tecniche  fornite dal
Ministero dell'interno. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  regolamento  (CE)  n. 334/2002 del Consiglio, del
          18 febbraio  2002,  recante  «Regolamento del Consiglio che
          modifica  il  regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un
          modello uniforme per i visti.» e' pubblicato nella G.U.C.E.
          del  23 febbraio  2002,  n.  L 53, con entrata in vigore il
          15 marzo 2002.
              - Il  regolamento  (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del
          13 giugno  2002,  recante  «Regolamento  del  Consiglio che
          istituisce  un modello uniforme per i permessi di soggiorno
          rilasciati a cittadini di paesi terzi.» e' pubblicato nella
          G.U.C.E.  del  15 giugno  2002,  n.  L 157,  con entrata in
          vigore il 15 giugno 2002.
              - Il  regolamento  (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del
          13 dicembre   2004,   recante  «Regolamento  del  Consiglio
          relativo  alle  norme  sulle caratteristiche di sicurezza e
          sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di
          viaggio rilasciati dagli Stati membri.» e' pubblicato nella
          G.U.C.E.  del  29 dicembre  2004,  n. L 385, con entrata in
          vigore il 18 gennaio 2005.
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
          (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa):
              «Art.   36   (L)   -  (Carta  d'identita'  e  documenti
          elettronici). - 1. Le caratteristiche e le modalita' per il
          rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento
          d'identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi
          sono  definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  adottato  su proposta del Ministro dell'interno,
          di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica, con
          il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie e con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali.
              2.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima   del   compimento   del  quindicesimo  anno,  devono
          contenere:
                a) i dati identificativi della persona;
                b) il codice fiscale.
              3.  La  carta  d'identita'  e  il documento elettronico
          possono contenere:
                a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
                b) le  opzioni  di carattere sanitario previste dalla
          legge;
                c) i  dati  biometrici indicati col decreto di cui al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
                d) tutti   gli   altri   dati   utili   al   fine  di
          razionalizzare  e  semplificare l'azione amministrativa e i
          servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
          rispetto della normativa in materia di riservatezza;
                e) le  procedure  informatiche  e le informazioni che
          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
          amministrazione  e  da  altri  soggetti,  occorrenti per la
          firma elettronica.
              4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta
          nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
          pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
          secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
          d'Italia.
              5.  Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
          per   l'innovazione   e   le   tecnologie  e  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentiti il Garante per la
          protezione  dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali, sono dettate le regole tecniche e di
          sicurezza   relative   alle   tecnologie   e  ai  materiali
          utilizzati  per  la  produzione  della  carta  di identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta nazionale dei servizi.
              6.  Nel  rispetto della disciplina generale fissata dai
          decreti  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia di protezione dei dati personali,
          le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito dei rispettivi
          ordinamenti,     possono    sperimentare    modalita'    di
          utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
              7.   La  carta  di  identita',  ancorche'  su  supporto
          cartaceo,   puo'   essere   rinnovata   a   decorrere   dal
          centottantesimo giorno precedente la scadenza.».