(( Art. 7-vicies quater.
               Disposizioni in materia di carte valori

  1.    All'atto   del   rilascio   delle   carte   valori   di   cui
all'articolo 7-vicies  ter  da parte delle competenti amministrazioni
pubbliche,  i  soggetti  richiedenti  sono  tenuti a corrispondere un
importo  pari  almeno  alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione,  nonche'  per la manutenzione necessaria all'espletamento
dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione
sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare,
in  sede  di  prima  attuazione,  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2.   Le   somme   percepite   dalle  amministrazioni  pubbliche  in
applicazione  del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  e  riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta
alle  somme  gia'  stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di
previsione del medesimo Ministero.
  3.  Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed
i  costi  di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei
centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto Poligrafico
e  Zecca  dello  Stato  Spa  di  stipulare  accordi o indire gare con
pubbliche  amministrazioni  ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo  di  estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione
di  servizi,  ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi
sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'interno.
  4.  L'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare
ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del
titolo  I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611,  e  con  applicazione  dell'articolo  417-bis,  commi  primo  e
secondo, del codice di procedura civile.
  5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
  6.  Dall'attuazione  dell'articolo  7-vicies  ter  e  del  presente
articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  regio  decreto  30 ottobre  1933,  n. 1611, reca:
          «Approvazione  del  testo  unico  delle leggi e delle norme
          giuridiche  sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
          Stato  e  sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato». Il
          titolo   I   di   tale  decreto  concerne  «Rappresentanza,
          citazione in giudizio e foro dello Stato».
              - Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 417-bis del
          codice di procedura civile:
              «Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
          -  Nelle  controversie  relative  ai rapporti di lavoro dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
          comma  dell'art.  413,  limitatamente  al giudizio di primo
          grado  le  amministrazioni stesse possono stare in giudizio
          avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
              Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
          fini   della   rappresentanza  e  difesa  in  giudizio,  la
          disposizione  di  cui  al comma precedente si applica salvo
          che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
          vengano  in  rilievo questioni di massima o aventi notevoli
          riflessi  economici,  determini di assumere direttamente la
          trattazione  della causa dandone immediata comunicazione ai
          competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
          al   Dipartimento   della   funzione  pubblica,  anche  per
          l'eventuale  emanazione  di  direttive  agli  uffici per la
          gestione  del  contenzioso  del  lavoro. In ogni altro caso
          l'Avvocatura   dello   Stato  trasmette  immediatamente,  e
          comunque  non  oltre  7  giorni  dalla  notifica degli atti
          introduttivi,   gli   atti   stessi  ai  competenti  uffici
          dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
          al comma precedente.
              Gli  enti  locali, anche al fine di realizzare economie
          di    gestione,    possono    utilizzare    le    strutture
          dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno,
          alle  quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
          comma.».
              - Il  regio  decreto 7 marzo 1926, n. 401, abrogato dal
          presente  articolo,  concerne:  «Istituzione  di una Giunta
          d'arte presso il Ministero delle finanze».