(( Art. 7-vicies quinquies.
         Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo
                       di dipendenti pubblici

  1.  Le  disposizioni  del  comma  5-bis dell'articolo 9 del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, si applicano anche in caso di
elezione   o  nomina  a  giudice  costituzionale  e  a  presidente  o
componente delle autorita' amministrative indipendenti. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo vigente del comma 5-bis dell'art.
          9   del   decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.   9  (Personale  della  Presidenza).  -  1  -  5.
          (Omissis).
              5-bis.  Il  collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
          disciplinati  dall'art.  18, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le
          procedure  degli  ordinamenti  di  appartenenza,  anche  in
          deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura
          eventualmente   previsti   dai   medesimi  ordinamenti.  Il
          servizio  prestato  in  posizione di comando, fuori ruolo o
          altra  analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti di
          appartenenza,  presso  la  Presidenza dal personale di ogni
          ordine,  grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2,
          2  e  3  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          all'art.  7,  primo  comma, della legge 24 ottobre 1977, n.
          801,  e'  equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e
          di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni
          di  appartenenza.  Le  predette  posizioni in ogni caso non
          possono    determinare   alcun   pregiudizio,   anche   per
          l'avanzamento  e  il  relativo  posizionamento nei ruoli di
          appartenenza.  In  deroga  a quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti,  ivi  compreso  quanto  disposto  dall'art. 7,
          secondo  comma,  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, il
          conferimento  al  personale  di  cui  al  presente comma di
          qualifiche,  gradi  superiori o posizioni comunque diverse,
          da  parte  delle  competenti  amministrazioni, anche quando
          comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi,
          dirigenziali  o  valutazioni  di  idoneita',  non  richiede
          l'effettivo  esercizio  delle  relative funzioni, ovvero la
          cessazione   dal  comando,  fuori  ruolo  o  altra  analoga
          posizione,  che  proseguono senza soluzione di continuita'.
          Il   predetto   personale   e'   collocato   in   posizione
          soprannumeraria  nella  qualifica,  grado o posizione a lui
          conferiti  nel  periodo  di  servizio  prestato  presso  la
          Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
              5-ter - 7. (Omissis).».