(( Art. 7-ter.
          Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato

  1.  E'  istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
Fondo  per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione,
per  ciascuno  degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni
di euro.
  2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
utilizzando:
    a) quanto  a  8  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali.
    b) per  ciascuno  degli  anni  2006 e 2007, quanto a 4 milioni di
euro,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  e  quanto  a 4 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))