(( Art. 7-quater. Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I 1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio. 3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 641 del codice di procedura civile: «Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni [c.p.c. 642] con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione [c.p.c. 647, 650] a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata [c.p.c. 483]. Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni, e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento [c.p.c. 666]». - Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), reca «Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del summenzionato decreto-legge 341/1999: «Art. 2.1. - L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorita' competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni». - Si riporta il testo dell'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186: «Art. 8-sexies (Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma). - 1. La successione prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del summenzionato decreto-legge n. 341/1999: «3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo svolgimento dell'attivita' del commissario e per il suo compenso e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6».