(( Art. 7-quater.
Controversie    relative   alla   soppressa   azienda   universitaria
                        Policlinico Umberto I

  1.  I  decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di
procedura  civile  e  le  sentenze divenuti esecutivi dopo la data di
entrata   in  vigore  del  decreto-legge  1° ottobre  1999,  n.  341,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453,
sono  inefficaci  nei  confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico
Umberto  I,  qualora  gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti   della   soppressa   omonima   azienda  universitaria  per
obbligazioni  contrattuali  anteriori  alla data di istituzione della
predetta  azienda  ospedaliera  Policlinico Umberto I, secondo quanto
disposto  dall'articolo  2,  comma 1, del citato decreto-legge n. 341
del  1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge
28 maggio  2004,  n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186.
  2.  I  pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di
cui  al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base
al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
  3.  Nelle  azioni  esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al
comma  1,  alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
subentra  il  commissario  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 2 del
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
          Riferimenti normativi:

                -  Si  riporta  il  testo dell'art. 641 del codice di
          procedura civile:
                «Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
          le  condizioni  previste  nell'art.  633,  il  giudice, con
          decreto  motivato  da  emettere  entro  trenta  giorni  dal
          deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
          somma  o  di  consegnare  la  cosa  o  la quantita' di cose
          chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
          termine  di  quaranta  giorni  [c.p.c.  642] con l'espresso
          avvertimento  che  nello  stesso  termine puo' essere fatta
          opposizione    [c.p.c.    647,    650]    a   norma   degli
          articoli seguenti  e  che,  in  mancanza di opposizione, si
          procedera' a esecuzione forzata [c.p.c. 483].
              Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
          ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se
          l'intimato  risiede  in  uno  degli altri Stati dell'Unione
          europea,  il  termine  e' di cinquanta giorni e puo' essere
          ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
          Stati,  il  termine e' di sessanta giorni, e, comunque, non
          puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi.
              Nel  decreto,  eccetto  per quello emesso sulla base di
          titoli  che  hanno  gia'  efficacia  esecutiva  secondo  le
          vigenti  disposizioni,  il  giudice  liquida  le spese e le
          competenze e ne ingiunge il pagamento [c.p.c. 666]».
                 -   Il   decreto-legge   1° ottobre  1999,  n.  341,
          convertito,  con modificazioni dalla legge 3 dicembre 1999,
          n.  453  (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), reca
          «Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e
          per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma».
                -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 2 del
          summenzionato decreto-legge 341/1999:
                «Art.  2.1. - L'Azienda Policlinico Umberto I succede
          all'omonima  azienda  universitaria  dei rapporti in corso,
          relativi   alla  gestione  dell'assistenza  sanitaria,  con
          utenti,  autorita'  competenti e altre amministrazioni, nei
          contratti   in   corso  per  la  costruzione  di  strutture
          destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
          in  corso  per  la  fornitura  di  beni e servizi destinati
          all'assistenza  sanitaria, per un periodo massimo di dodici
          mesi;  entro  tale  data  il  direttore  generale risolve i
          predetti  contratti  con  l'indizione  di  nuove procedure,
          ovvero  procede  alla  loro  conferma  o, con l'accordo del
          contraente,  alla  revisione  in  tutto  o  in  parte delle
          condizioni».
                 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  8-sexies  del
          decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti
          per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni settori della
          pubblica  amministrazione),  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 27 luglio 2004, n. 186:
                «Art.  8-sexies  (Disposizioni  relative  all'azienda
          Policlinico  Umberto  I  di  Roma).  -  1.  La  successione
          prevista  dal  comma  1  dell'art.  2  del decreto-legge 1°
          ottobre  1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che
          l'azienda   Policlinico  Umberto  I  di  Roma  succede  nei
          contratti  di  durata  in  essere  con la soppressa omonima
          azienda  universitaria  esclusivamente  nelle  obbligazioni
          relative  alla esecuzione dei medesimi successiva alla data
          di  istituzione  della predetta azienda Policlinico Umberto
          I».
                -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 2 del
          summenzionato decreto-legge n. 341/1999:
                «3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica, entro quindici giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  nomina un commissario con il compito di
          accertare  la massa attiva e passiva relativa alla gestione
          dell'assistenza    sanitaria    da    parte    dell'azienda
          universitaria  Policlinico  Umberto  I,  determinatasi fino
          alla  data  di  cessazione  della  medesima,  ed istituisce
          apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti
          e   debiti   maturati  fino  alla  medesima  data.  Per  lo
          svolgimento  dell'attivita'  del  commissario  e per il suo
          compenso  e'  autorizzata  la spesa di lire 200 milioni per
          l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono
          poste a carico dei fondi indicati al comma 6».