(( Art. 7-quinquies.
                    Tenuta delle liste elettorali

  1.  All'articolo  32  del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  «Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e
3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;
    b) al sesto comma, le parole: «Le deliberazioni della commissione
elettorale  comunale  relative  alle variazioni di cui al n. 5)» sono
sostituite dalle seguenti: «Le deliberazioni relative alle variazioni
di cui ai numeri 4) e 5)». ))
 
          Riferimenti normativi:

                -  Si  riporta  il testo dell'art. 32 del testo unico
          delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per
          la  tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
          223, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  32.  (Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e
          legge  22 gennaio  1966,  1, articoli 20 e 32, comma 2 ). -
          Alle  liste  elettorali,  rettificate  in  conformita'  dei
          precedenti  articoli,  non  possono  apportarsi,  sino alla
          revisione  del semestre successivo, altre variazioni se non
          in conseguenza:
                1) della morte;
                2) della perdita della cittadinanza italiana;
            Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero
          debbono risultare da documento autentico;
                3)  della perdita del diritto elettorale, che risulti
          da   sentenza   o  da  altro  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria.  A  tale  scopo,  il questore incaricato della
          esecuzione  dei  provvedimenti  che  applicano le misure di
          prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
          il   cancelliere   o   il  funzionario  competenti  per  il
          casellario  giudiziale,  inviano,  ciascuno per la parte di
          competenza,    certificazione    delle   sentenze   e   dei
          provvedimenti   che   importano   la  perdita  del  diritto
          elettorale  al comune di residenza dell'interessato ovvero,
          quando  il  luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
          di   nascita.   La  certificazione  deve  essere  trasmessa
          all'atto  delle  registrazioni di competenza. Se la persona
          alla  quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
          risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
          e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
          accertamenti  per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
          la  partecipa  al  comune  nelle  cui liste il cittadino e'
          compreso;
                4)  del  trasferimento  della residenza. Gli iscritti
          che  hanno  perduto la residenza nel comune sono cancellati
          dalle  relative  liste, in base al certificato dell'ufficio
          anagrafico   attestante   la   avvenuta  cancellazione  dal
          registro  di  popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
          hanno  acquistato  la  residenza  nel comune, sono iscritti
          nelle  relative  liste,  in  base  alla  dichiarazione  del
          sindaco  del  comune di provenienza, attestante la avvenuta
          cancellazione   da   quelle   liste.  La  dichiarazione  e'
          richiesta   d'ufficio   dal   comune  di  nuova  iscrizione
          anagrafica;
                5)  dell'acquisto  del  diritto elettorale per motivi
          diversi   dal  compimento  del  18°  anno  di  eta'  o  del
          riacquisto  del  diritto  stesso per la cessazione di cause
          ostative.   Ai   fini  della  iscrizione  il  sindaco  deve
          acquisire  presso  l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al
          casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
          le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
          e'  in  possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
          diritto di voto nel comune.
              Le  variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale
          elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le
          stesse  variazioni  sono  apportate  alle liste di sezione.
          Copia  del  verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa
          al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale  competente per territorio ed al presidente della
          Commissione elettorale mandamentale.
              La   Commissione  elettorale  mandamentale  apporta  le
          variazioni  risultanti  dagli anzidetti verbali nelle liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
              Alle  operazioni  previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi  e,  in  ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione  di  cui  ai  numeri  2),  3) e 4); non oltre il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni  di  cui  al  n.  5);  non oltre il quindicesimo
          giorno   anteriore   alla   data  delle  elezioni,  per  le
          variazioni di cui al n. 1).
              Le  deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai
          numeri  2)  e  3) devono essere notificate agli interessati
          entro dieci giorni.
              Le  deliberazioni  relative  alle  variazioni di cui ai
          numeri   4)  e  5)  unitamente  all'elenco  degli  elettori
          iscritti  ed  alla relativa documentazione, sono depositate
          nella  segreteria  del comune durante i primi cinque giorni
          del   mese   successivo   a  quello  della  adozione  delle
          variazioni  stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo,
          pubblico  avviso,  con  manifesto  da  affiggere  nell'albo
          comunale ed in altri luoghi pubblici.
              Avverso  le deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
          ammesso  ricorso  alla  commissione elettorale mandamentale
          nel  termine  di  dieci  giorni, rispettivamente dalla data
          della notificazione o dalla data del deposito.
              La  Commissione  mandamentale  decide  sui  ricorsi nel
          termine  di  15  giorni  dalla  loro ricezione e dispone le
          conseguenti   eventuali   variazioni.   Le  decisioni  sono
          notificate  agli  interessati,  a  cura del sindaco, con le
          stesse modalita' di cui al comma precedente.
              Per  i  cittadini  residenti all'estero si osservano le
          disposizioni degli articoli 11, 20 e 29».