(( Art. 7-sexies.
               Aggiornamento degli schedari consolari

  1.  E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per
l'aggiornamento   degli  schedari  consolari  al  fine  di  pervenire
all'unificazione  dei  dati  dell'anagrafe  degli  italiani residenti
all'estero  e  degli  schedari  consolari,  ai sensi dell'articolo 5,
comma  4,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:

                - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 (Elenco
          aggiornato)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          2 aprile  2003,  n.  104  (Regolamento  di attuazione della
          legge  27 dicembre  2001,  n.  459,  recante disciplina per
          l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei cittadini italiani
          residenti all'estero):
              «4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato,
          i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a
          confrontare  in  via  informatica  i  dati  contenuti nelle
          anagrafi  degli  italiani  residenti  all'estero con quelli
          degli schedari consolari».