(( Art. 7-septies.
  Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

  1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005
ad  una  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  controllata da
Sviluppo  Italia  S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare
la  regione  Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino,
direttamente  o  tramite  societa'  di cui detengono la totalita' del
capitale sociale.
  2.  La  societa'  di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative
finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale
dei  compiti  e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000,
n.  285,  in  adempimento  degli  impegni  contrattuali  assunti  nei
confronti  del  Comitato  internazionale  olimpico  con  il contratto
sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
  3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma
1  si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1
nonche'  degli  enti  e  societa' strumentali della regione Piemonte,
della  provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla
realizzazione  delle  infrastrutture  temporanee e degli allestimenti
degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
della  legge  9 ottobre  2000,  n.  285,  e successive modificazioni,
funzionali  allo  svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui
al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato
di  regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n.
285  del  2000,  e  successive  modificazioni,  dell'Agenzia  per  lo
svolgimento  dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima
legge. Sono a carico della societa' di cui al comma 1 tutti gli oneri
economici,   compresi   quelli  relativi  alle  spese  aggiuntive  di
funzionamento  dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli
interventi  per  i  quali venga esercitata la facolta' di avvalimento
nonche' alle occupazioni temporanee di cui al comma 4. La societa' di
cui  al  comma  1,  limitatamente  alla  realizzazione  di interventi
temporanei  correlati  a  quelli  di  cui all'articolo 3 della citata
legge  n.  285  del  2000, e successive modificazioni, puo' avvalersi
della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici.
  4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «L'Agenzia  esercita  tale  facolta'  anche nel caso in cui
l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del
Comitato  organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e
loro  societa'  strumentali,  delle infrastrutture temporanee e degli
allestimenti   degli   impianti   e   delle   infrastrutture  di  cui
all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici».
  5.  All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 2- quater e' sostituito dal seguente:
  «2-quater.   La   facolta'  di  cui  al  comma  2-ter  puo'  essere
esercitata,   mediante   ordinanza  che  determina  altresi'  in  via
provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione
da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente
per  oggetto  l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita'
definitive  di  occupazione spettanti ai proprietari sono determinate
ai  sensi  dell'articolo  50  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327, e successive
modificazioni.  Al  proprietario  del  fondo  secondo  le  risultanze
catastali   e'   notificato  almeno  dieci  giorni  prima  un  avviso
contenente  l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista   l'esecuzione   dell'ordinanza   che  impone  l'occupazione
temporanea;  entro  lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci
giorni,  il  suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui
e'  sito  il  fondo.  In caso di irreperibilita' del proprietario del
fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica».
  6.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli appalti pubblici di
lavori,  di  forniture  e di servizi, relativi agli interventi di cui
alla  legge  9 ottobre  2000,  n. 285, e successive modificazioni, di
importo  pari  o  superiore  alla  soglia  comunitaria si applicano i
termini  minimi  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e,  per gli
appalti  di  importo  inferiore  a  tale soglia, tutti i termini sono
ridotti  fino  ad  un  terzo.  Per  gli appalti pubblici di lavori di
qualunque  importo,  l'affidamento a trattativa privata e' consentito
anche  nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva n. 93/37/CEE
del  Consiglio,  del  14 giugno  1993.  Le  varianti  possono  essere
approvate  anche  in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della
legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, ed in
assenza  delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti
richiesti dalla stessa legge.
  7.  Restano  fermi  la  natura privata, i compiti e le modalita' di
funzionamento  del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali
fini   il  Comitato  organizzatore  dei  Giochi  olimpici  assume  le
necessarie  iniziative  per  coordinare il proprio operato con quello
della societa' di cui al comma 1.
  8.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  80  milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo
di  quota  parte  delle  risorse disponibili sul Fondo per interventi
strutturali  di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10
del   decreto-legge   29 novembre   2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
 
          Riferimenti normativi:

               - Il testo dell'art. 1-bis della legge 9 ottobre 2000,
          n.   285,   recante:  «Interventi  per  i  Giochi  olimpici
          invernali   "Torino   2006"»,   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242, e' il seguente:
              «Art.  1-bis. - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi
          olimpici  e' la fondazione di diritto privato costituita in
          data  27 dicembre  1999  dal comune di Torino e dal CONI in
          adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti
          nei  confronti  del  Comitato internazionale olimpico (CIO)
          con  il  contratto  sottoscritto  a Seoul in data 19 giugno
          1999.
              2.  Il  Comitato  organizzatore  dei  Giochi  olimpici,
          subentrato  nella  titolarita' dei diritti e degli obblighi
          derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li
          adempie  in  armonia  con  le  disposizioni contenute nella
          Carta  olimpica  assumendo  la  correlativa responsabilita'
          anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie
          di  cui  all'articolo  10,  ne'  alcun altro finanziamento,
          sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti
          del  Comitato  organizzatore  dei  Giochi olimpici previsti
          nella  presente legge sono funzionali all'adempimento degli
          obblighi contrattuali con il CIO.
              3.  Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il
          Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime
          di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i
          terzi,   i   principi   della   trasparenza   e  della  non
          discriminazione in base alla nazionalita'.»
                -  Il  testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge
          9 ottobre 2000, n. 285, e' il seguente:
              «1.   La  presente  legge  detta  disposizioni  per  la
          realizzazione    di   impianti   sportivi,   infrastrutture
          olimpiche  e  viarie,  necessari  allo  svolgimento  dei XX
          Giochi   olimpici   invernali  «Torino  2006»,  di  seguito
          denominati  «Giochi  olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e
          3,  finanziati  dallo  Stato, dalla regione Piemonte, dagli
          enti  locali  e  da  privati. La presente legge disciplina,
          altresi',   la  realizzazione  delle  opere  connesse  allo
          svolgimento   dei   Giochi   olimpici,   sulla  base  della
          valutazione  di  connessione  dichiarata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il
          presidente   della  regione  Piemonte,  previo  parere  del
          Comitato   organizzatore   dei   Giochi  olimpici,  di  cui
          all'articolo   1-bis.   Con   decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  su proposta del presidente della
          regione  Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati
          ed  il  Comitato  organizzatore  dei  Giochi olimpici, sono
          individuati    altresi'    i   soggetti   competenti   alla
          realizzazione  delle  opere  connesse  allo svolgimento dei
          Giochi  e,  ove  occorra,  sono dettate disposizioni per la
          destinazione  finale  delle  medesime.  Il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  riferisce  al Parlamento
          entro  il  31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere
          connesse,  sulla destinazione finale delle medesime e sullo
          stato   di   avanzamento   dei  lavori.  L'Agenzia  per  lo
          svolgimento  dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge
          l'attivita'  di  monitoraggio  sui  tempi  di realizzazione
          delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di
          cui al comma 1-bis».
                -  Il  testo  dell'art.  1, comma 1-bis, della citata
          legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' il seguente:
              «1-bis. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). -
          1.  Il  Comitato  organizzatore  dei  Giochi olimpici e' la
          fondazione   di   diritto   privato   costituita   in  data
          27 dicembre  1999  dal  comune  di  Torino  e  dal  CONI in
          adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti
          nei  confronti  del  Comitato internazionale olimpico (CIO)
          con  il  contratto  sottoscritto  a Seoul in data 19 giugno
          1999.
              2.  Il  Comitato  organizzatore  dei  Giochi  olimpici,
          subentrato  nella  titolarita' dei diritti e degli obblighi
          derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li
          adempie  in  armonia  con  le  disposizioni contenute nella
          Carta  olimpica  assumendo  la  correlativa responsabilita'
          anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie
          di   cui   all'art.  10,  ne'  alcun  altro  finanziamento,
          sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti
          del  Comitato  organizzatore  dei  Giochi olimpici previsti
          nella  presente legge sono funzionali all'adempimento degli
          obblighi contrattuali con il CIO.
              3.  Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il
          Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime
          di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i
          terzi,   i   principi   della   trasparenza   e  della  non
          discriminazione in base alla nazionalita».
                -  Il  testo dell'art. 2 della citata legge 9 ottobre
          2000, n. 285, e' il seguente:
              «Art.   2.  (Agenzia  per  lo  svolgimento  dei  Giochi
          olimpici).  -  1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento
          dei  Giochi  olimpici, di seguito denominata «Agenzia», con
          sede in Torino.
              2.  L'Agenzia  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico   ed   e'   dotata   di  autonomia  organizzativa,
          amministrativa  e  contabile.  L'attivita'  dell'Agenzia e'
          disciplinata dal diritto privato.
              3.  Il  controllo  successivo  della  Corte  dei  conti
          sull'Agenzia  e'  espletato  ai sensi dell'art. 3, comma 4,
          della   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni.
                -  Il  testo dell'art. 3 della citata legge 9 ottobre
          2000,  n.  285, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              «Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza
          il  piano  degli  interventi  di  cui  alla presente legge,
          definito  dal  Comitato  di  regia di cui all'art. 1, comma
          1-bis,  con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da
          consentire   la  coordinata  e  tempestiva  riuscita  delle
          manifestazioni  inerenti  ai  Giochi olimpici. A tale fine,
          l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
          organizzatore,   relativamente   alla  predisposizione  del
          predetto  piano  degli  interventi,  alla localizzazione ed
          alle  caratteristiche  tecnico-funzionali  e  sociali delle
          opere,  all'ordine  di priorita' ed ai tempi di ultimazione
          delle   stesse,  nonche'  alla  quantificazione  dell'onere
          economico  di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura
          finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto
          delle  esigenze  derivanti  dall'uso degli impianti e delle
          infrastrutture   successivo  allo  svolgimento  dei  Giochi
          olimpici,    garantendo    caratteristiche   funzionali   e
          gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo,
          con   particolare   riferimento  all'utilizzo  residenziale
          definitivo dei villaggi olimpici.
              2.  Per  gli  interventi di cui alla presente legge, ad
          eccezione  degli interventi relativi alla strada statale n.
          24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3,
          nonche'  degli interventi relativi alla realizzazione delle
          opere  connesse se non diversamente previsto dal decreto di
          cui  all'art.  1,  comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di
          stazione  appaltante.  A tali fini, l'Agenzia e' assimilata
          ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), della
          legge   11   febbraio,   1994.   n.   109,   e   successive
          modificazioni.
              2-bis.   L'Agenzia,  qualora  stazione  appaltante,  e'
          competente  per le procedure espropriative e di occupazione
          d'urgenza,  nell'area  della  regione Piemonte, preordinate
          alla  realizzazione  di  opere  o interventi previsti dalla
          presente   legge.   Per   gli   impianti   sportivi   e  le
          infrastrutture  olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma
          1,  per  le  quali  il  piano degli interventi individua la
          definitiva  destinazione,  l'Agenzia  puo' delegare, previa
          convenzione   e  con  specificazione  dell'ambito  e  delle
          modalita'   della   delega,   l'esercizio   delle  funzioni
          espropriative all'ente beneficiario finale.
              2-ter.  L'Agenzia,  qualora  stazione appaltante, ha la
          facolta'   di   procedere   all'occupazione  temporanea  e,
          sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e
          privati  attigui  a  quelli essenziali per la realizzazione
          degli  impianti  sportivi  e  delle  infrastrutture  di cui
          all'art.   1,  comma  1,  come  definiti  nel  piano  degli
          interventi,  qualora  l'occupazione  si renda necessaria ad
          integrare   le   finalita'  delle  infrastrutture  e  degli
          impianti  stessi  ed  a soddisfarne le prevedibili esigenze
          future.  L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in
          cui  l'occupazione  sia  necessaria  per  la realizzazione,
          anche  da  parte  del  Comitato  organizzatore  dei  Giochi
          olimpici   ovvero   di   enti   pubblici  e  loro  societa'
          strumentali,   delle   infrastrutture  temporanee  e  degli
          allestimenti  degli  impianti e delle infrastrutture di cui
          all'articolo  i  funzionali  allo  svolgimento  dei  Giochi
          olimpici.
              2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere
          esercitata,  mediante  ordinanza  che determina altresi' in
          via  provvisoria  le  indennita'  di occupazione, a seguito
          dell'approvazione   da   parte  dell'Agenzia  del  progetto
          definitivo  o della variante avente per oggetto l'opera cui
          l'occupazione  e'  preordinata. Le indennita' definitive di
          occupazione  spettanti  ai  proprietari sono determinate ai
          sensi  dell'art.  50  del testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327,  e
          successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo
          le  risultanze  catastali e' notificato almeno dieci giorni
          prima  un  avviso  contenente  l'indicazione del luogo, del
          giorno   e   dell'ora   in  cui  e'  prevista  l'esecuzione
          dell'ordinanza  che  impone l'occupazione temporanea; entro
          lo  stesso  termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni,
          il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui
          e'   sito   il   fondo.  In  caso  di  irreperibilita'  del
          proprietario  del  fondo  la  pubblicazione  ha  valore  di
          avvenuta notifica.
              3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti
          delegati  dall'Agenzia  ai  sensi  del comma 3-bis, possono
          stipulare  convenzioni  con  soggetti terzi, anche privati,
          che  concorrono  in tutto o in parte al finanziamento delle
          opere  di  cui  all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le
          risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i
          tempi   per   la  realizzazione  delle  opere  nonche'  gli
          interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
              3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al
          fine    di   delegare,   tenuto   conto   della   tipologia
          dell'intervento   e   della   capacita'   organizzativa   e
          gestionale  del  soggetto delegato, le funzioni di stazione
          appaltante  ad  amministrazioni  o  soggetti  pubblici, con
          particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente
          alla  realizzazione  degli  impianti e delle infrastrutture
          olimpiche  e  viarie comprese nel piano degli interventi di
          cui  agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono
          la  delega  di  stazione  appaltante  prevedono altresi' le
          risorse  finanziarie  riconosciute all'ente delegato per le
          attivita'  connesse  alla delega nei limiti della dotazione
          finanziaria  complessiva prevista per i singoli interventi,
          con    esclusione   delle   spese   riconosciute   per   il
          funzionamento  dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2.
          L'Agenzia  stipula  le predette convenzioni previa gara, da
          espletarsi  almeno sulla base di studi di fattibilita', nel
          rispetto  della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, del
          Consiglio,   e   delle   norme   concernenti  le  verifiche
          antimafia;  gli  esecutori  dovranno  essere qualificati ai
          sensi  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
          della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
              4.  Gli  sportelli  unici  comunali  possono  avvalersi
          dell'Agenzia  per  le  attivita'  inerenti  agli interventi
          previsti dalla presente legge.
              5.  Alle  convenzioni  di cui al comma 3 partecipa, nel
          caso  di  opere  riguardanti  impianti  gestiti  da privati
          concessionari,    l'ente    concedente,   anche   ai   fini
          dell'eventuale  ridefinizione  degli  oneri per i servizi a
          carico del concessionario.
              6.  L'Agenzia  puo'  stipulare convenzioni con soggetti
          pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli
          stessi.
              7.   L'Agenzia   termina   la   propria   attivita'  il
          31 dicembre 2006».
               - Il testo dell'art. 7 della direttiva 14 giugno 1993,
          n.  93/37/CEE,  «Direttiva  del  Consiglio  che coordina le
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          lavori», pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199,
          abrogato  dall'art.  82  della  direttiva 31 marzo 2004, n.
          2004/18/CE,  pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L
          134, e' il seguente:
              «1.  Per  attribuire gli appalti pubblici di lavori, le
          amministrazioni  aggiudicatrici  applicano  le procedure di
          cui all'art. 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente
          direttiva.
            2.  Le  amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire
          gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo
          aver  pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati
          secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:
                a) in  caso  di  offerte  irregolari  in esito ad una
          procedura  aperta  o  ristretta,  o  in caso di deposito di
          offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali
          compatibili  con  le prescrizioni del titolo IV, purche' le
          condizioni  iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
          modificate.    Le    amministrazioni   aggiudicatrici   non
          pubblicano  un  bando di gara, se includono nella procedura
          negoziata  tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui
          agli  articoli da  24  a 29 e che, nella procedura aperta o
          ristretta  precedente,  hanno  presentato  offerte conformi
          alle  esigenze  formali  della  procedura di aggiudicazione
          dell'appalto;
                b) per  i  lavori  realizzati  unicamente  a scopo di
          ricerca,   sperimentazione  o  messa  a  punto  e  non  per
          assicurare  una  redditivita'  o  il  recupero dei costi di
          ricerca e di sviluppo;
                c) in  casi  eccezionali, qualora si tratti di lavori
          la  cui  natura  o  i  cui  imprevisti  non  consentano una
          fissazione preliminare e globale dei prezzi.
            3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire
          gli  appalti  di  lavori  mediante  la procedura negoziata,
          senza  pubblicazione  preliminare  di un bando di gara, nei
          casi seguenti:
                a) quando   nessuna   offerta   o   nessuna   offerta
          appropriata  e'  stata depositata in esito ad una procedura
          aperta   o   ristretta,   purche'  le  condizioni  iniziali
          dell'appalto  non  siano  sostanzialmente  modificate.  Una
          relazione  deve  essere presentata alla Commissione, su sua
          richiesta;
                b) per   i  lavori  la  cui  esecuzione,  per  motivi
          tecnici,  artistici  o  inerenti  alla  tutela  dei diritti
          d'esclusiva,   puo'   essere   affidata  unicamente  ad  un
          imprenditore determinato;
                c) nella   misura   strettamente  necessaria,  quando
          l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per
          le  amministrazioni  aggiudicatrici  in  questione,  non e'
          compatibile  con  i tennini imposti dalle procedure aperte,
          ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze
          invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in
          alcun   caso   essere   imputabili   alle   amministrazioni
          aggiudicatrici;
                d) per  i  lavori  complementari che non figurano nel
          progetto  inizialmente  aggiudicato ne' nel primo contratto
          concluso  e  che  sono divenuti necessari, a seguito di una
          circostanza  imprevista, all'esecuzione dell'opera quale e'
          ivi   descritta,   a   condizione   che   siano  attribuiti
          all'imprenditore che esegue tale opera:
              - quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o
          economicamente,   separati  dall'appalto  principale  senza
          gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
              -  oppure  quando  tali  lavori,  quantunque separabili
          dall'esecuzione  dell'appalto  iniziale, siano strettamente
          necessari al suo perfezionamento.
              Tuttavia,  l'importo cumulato degli appalti aggiudicati
          per  i  lavori  complementari  non  deve  superare  il  50%
          dell'importo dell'appalto principale;
                e) per  nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
          opere  similari  affidate  all'impresa titolare di un primo
          appalto  dalle  medesime  amministrazioni aggiudicatrici, a
          condizione  che tali lavori siano conformi a un progetto di
          base  e  che  tale  progetto  sia stato oggetto di un primo
          appalto   attribuito   secondo   le  procedure  di  cui  al
          paragrafo 4.
              La  possibilita'  di  ricorrere a questa procedura deve
          essere  indicata  sin  da  quando si pone in concorrenza il
          primo  appalto  e  l'importo totale previsto per il seguito
          dei    lavori   viene   preso   in   considerazione   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'art.
          6.  Il  ricorso  a questa procedura e' limitato al triennio
          successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
              4.   In   tutti  gli  altri  casi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante
          la procedura aperta o la procedura ristretta.».
              - Il  testo  dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  recante:  «Legge  quadro  in  materia  di  lavori
          pubblici»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
          1994, n. 41, S.O., e' il seguente:
              «1.   Le  varianti  in  corso  d'opera  possono  essere
          ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
          esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti dall'art. 1664, secondo comma,
          del codice civile;
                d) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
              3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro
          un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di
          recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
          per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
          lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento
          dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione
          dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
          momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
          relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
          dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
          dell'opera.
              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),
          eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,
          il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.
              5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
              5-bis.  Ai  fini  del  presente articolo si considerano
          errore    o   omissione   di   progettazione   l'inadeguata
          valutazione  dello  stato  di  fatto, la mancata od erronea
          identificazione  della  normativa tecnica vincolante per la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione
          degli elaborati progettuali.».
              - Il  testo  dell'art.  10,  comma 5, del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282, recante: «Disposizioni urgenti in
          materia  fiscale  e  di finanza pubblica», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2004, n. 307 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004,
          n. 302), e' il seguente:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1».