(( Art. 7-septies. Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» 1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una societa' a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite societa' di cui detengono la totalita' del capitale sociale. 2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. 3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonche' degli enti e societa' strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della societa' di cui al comma 1 tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi alle spese aggiuntive di funzionamento dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli interventi per i quali venga esercitata la facolta' di avvalimento nonche' alle occupazioni temporanee di cui al comma 4. La societa' di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, puo' avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici. 4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici». 5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2- quater e' sostituito dal seguente: «2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita' definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica». 6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e' consentito anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti richiesti dalla stessa legge. 7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita' di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della societa' di cui al comma 1. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante: «Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242, e' il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999. 2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, ne' alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO. 3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita'.» - Il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' il seguente: «1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», di seguito denominati «Giochi olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresi' i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge l'attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis». - Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' il seguente: «1-bis. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999. 2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'art. 10, ne' alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO. 3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita». - Il testo dell'art. 2 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' il seguente: «Art. 2. (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici). - 1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Torino. 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal diritto privato. 3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia e' espletato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. - Il testo dell'art. 3 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'art. 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. 2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia e' assimilata ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio, 1994. n. 109, e successive modificazioni. 2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'art. 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale. 2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo i funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici. 2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita' definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'art. 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. 3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. 3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, del Consiglio, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge. 5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario. 6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi. 7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006». - Il testo dell'art. 7 della direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE, «Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori», pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199, abrogato dall'art. 82 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 134, e' il seguente: «1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'art. 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti: a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto; b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti: a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata e' stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta; b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, puo' essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non e' compatibile con i tennini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato ne' nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale e' ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera: - quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici; - oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale; e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4. La possibilita' di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'art. 6. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale. 4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.». - Il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., e' il seguente: «1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d). 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.». - Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302), e' il seguente: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1».