(( Art. 7-octies.
          Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

  1.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005,
i  comuni  con  proprie  deliberazioni rideterminano, ove occorra, la
misura  del  canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  62  del  decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base
di  calcolo  e  le  modalita'  stabilite dalla lettera d) del comma 2
dell'articolo  62  medesimo.  A  decorrere dall'esercizio di bilancio
2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla
base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato dall'ISTAT.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre  2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta
sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 62 del decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              «Art.   62   (Canone   per   l'installazione  di  mezzi
          pubblicitari).  -  1.  I  comuni  possono,  con regolamento
          adottato  a  norma  dell'art. 52, escludere l'applicazione,
          nel   proprio   territorio,   dell'imposta  comunale  sulla
          pubblicita'  di  cui  al  capo  I  del  decreto legislativo
          15 novembre   1993,  n.  507,  sottoponendo  le  iniziative
          pubblicitarie    che    incidono   sull'arredo   urbano   o
          sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole
          al pagamento di un canone in base a tariffa.
              2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
                a) individuazione   della   tipologia  dei  mezzi  di
          effettuazione   della   pubblicita'  esterna  che  incidono
          sull'arredo  urbano  o  sull'ambiente  ai sensi del decreto
          legislativo   30 aprile   1992,  n.  285,  e  del  relativo
          regolamento   di   attuazione  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
                b) previsione  delle  procedure per il rilascio e per
          il rinnovo dell'autorizzazione;
                c) indicazione  delle  modalita' di impiego dei mezzi
          pubblicitari  e  delle modalita' e termini di pagamento del
          canone;
                d) determinazione   della   tariffa  con  criteri  di
          ragionevolezza    e   gradualita'   tenendo   conto   della
          popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
          presenti  nel  comune  e delle caratteristiche urbanistiche
          delle  diverse  zone del territorio comunale e dell'impatto
          ambientale   in   modo   che   detta  tariffa,  comprensiva
          dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il
          25  per  cento  le  tariffe  stabilite ai sensi del decreto
          legislativo   15 novembre   1993,  n.  507,  per  l'imposta
          comunale  sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
          cui  alla  lettera  a)  e  deliberate  dall'amministrazione
          comunale  nell'anno  solare  antecedente  l'adozione  della
          delibera   di   sostituzione  dell'imposta  comunale  sulla
          pubblicita' con il canone;
                e) equiparazione,  ai  soli  fini  del  pagamento del
          canone,   dei   mezzi   pubblicitari  installati  senza  la
          preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
          per  l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati
          di   sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo  non
          inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore
          al doppio della stessa tariffa;
                f) determinazione   della   tariffa   per   i   mezzi
          pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore
          di   almeno   un   terzo   rispetto   agli  analoghi  mezzi
          pubblicitari installati su beni pubblici.
              3.  Il  regolamento puo' anche prevedere, con carattere
          di generalita', divieti, limitazioni e agevolazioni.
              4.   Il   comune   procede  alla  rimozione  dei  mezzi
          pubblicitari   privi  della  prescritta  autorizzazione,  o
          installati  in  difformita' della stessa, o per i quali non
          sia  stato  effettuato  il  pagamento  del relativo canone,
          nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con essi
          effettuata,   mediante   contestuale  processo  verbale  di
          contestazione  redatto  da  competente  pubblico ufficiale.
          Resta  ferma  l'applicazione  delle sanzioni amministrative
          pecuniarie  di  cui  all'art.  23  del  decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  ovvero  se  non comminabili, di
          quelle   stabilite  dall'art.  24,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  15 novembre  1993,  n. 507. Per l'applicazione
          delle  sanzioni  di  cui  al presente comma si osservano le
          disposizioni  contenute nel capo I del titolo VI del citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 11-bis dell'art. 90
          della  legge  n.  289  del  2002  (legge finanziaria 2003),
          introdotto   dal   comma   470   dell'art.  1  della  legge
          27 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005):
              «Art.   90   (Disposizioni   per  l'attivita'  sportiva
          dilettantistica).   -   1.   Le  disposizioni  della  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
          altre  disposizioni  tributarie riguardanti le associazioni
          sportive  dilettantistiche si applicano anche alle societa'
          sportive   dilettantistiche   costituite   in  societa'  di
          capitali senza fine di lucro.
              2 - 11. (Omissis).
              11-bis.   Per   i   soggetti  di  cui  al  comma  1  la
          pubblicita',  in  qualunque  modo realizzata negli impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini  dell'applicazione  delle disposizioni del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 640, in
          rapporto  di  occasionalita'  rispetto  all'evento sportivo
          direttamente organizzato».