Art. 8.
                        Copertura finanziaria

  1.  All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2,
pari  ad  euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno
2006,  euro  45.436.965  per  l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno
2008  ed  euro  18.783.436  a  decorrere  dall'anno 2009, si provvede
mediante   corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
prevista    dall'articolo 5,   comma 1,   lettera a),   della   legge
24 dicembre  1993,  n.  537,  come  determinata dalla Tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di
          finanza pubblica»:
              «Art.  5  (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
          finanziario  1994  i mezzi finanziari destinati dallo Stato
          alle  universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli
          dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
                a) fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio  1980,  n.  382,  e  della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
                b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio  statale  per la realizzazione di investimenti per
          le  universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in grandi
          attrezzature  scientifiche,  ivi compresi i fondi destinati
          alla  costruzione  di impianti sportivi, nel rispetto della
          legge  28 giugno  1977,  n.  394, e del comma 8 dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
                c) fondo  per  la  programmazione  dello sviluppo del
          sistema   universitario,   relativo   al  finanziamento  di
          specifiche  iniziative,  attivita' e progetti, ivi compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
              -  Per  il titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          si veda la nota all'art. 1.