Art. 8. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»: «Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.». - Per il titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si veda la nota all'art. 1.