Art. 10. Veicoli di fine serie 1. Per i veicoli di fine serie, su richiesta del costruttore, l'autorita' competente, entro i limiti quantitativi di cui all'allegato V, sezione B, consente l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non e' piu' valida. Tale possibilita' riguarda esclusivamente i veicoli che si trovano nel territorio della Comunita' europea, che sono accompagnati da un certificato di conformita' valido rilasciato al momento in cui l'omologazione CE del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione di validita' di detta omologazione, ed e' limitata a 24 mesi per i veicoli completi ed a 30 mesi per i veicoli completati, a decorrere dalla data in cui l'omologazione CE del tipo ha cessato di avere validita'. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1. a uno o piu' tipi di veicoli di una determinata categoria, il costruttore presenta, all'autorita' competente, una specifica domanda contenente i motivi tecnici o economici, od entrambi i motivi, che la giustificano. 3. L'autorita' competente, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, decide se autorizzare l'immatricolazione del tipo di veicolo per fine serie e, nel caso affermativo, il numero delle unita'.