Art. 11.
 Incompatibilita' di veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche

   1. Per i veicoli sistemi, componenti o entita' tecniche progettati
secondo tecniche o principi incompatibili con uno o piu' requisiti di
una o piu' direttive CE particolari:
      a) e' consentito il rilascio di un'omologazione CE provvisoria.
In  tale  caso,  l'autorita' competente invia entro un mese una copia
della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle
analoghe   autorita'   competenti  degli  altri  Stati  membri  della
Comunita'  europea  ed  alla  Commissione europea e, contestualmente,
chiede  alla  Commissione  stessa  di essere autorizzata a rilasciare
un'omologazione  CE in conformita' al presente decreto; la domanda e'
accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:
         1) i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi
rendono  il  veicolo,  il  sistema, il componente o l'entita' tecnica
incompatibile  con i requisiti di una o piu' direttive CE particolari
applicabili;
         2) una  descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione
ambientale  o  di  sicurezza  del lavoro esaminati ed i provvedimenti
adottati;
         3) una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le
quali  dimostrino  che  e'  garantito  un  livello  di  sicurezza, di
protezione  ambientale  e  di  sicurezza  del  luogo di lavoro almeno
equivalente a quello garantito da una o piu' direttive CE particolari
applicabili;
      b) se  la  domanda  e'  approvata  dalla  Commissione  europea,
l'autorita' competente puo' rilasciare un'omologazione CE del tipo in
conformita'  al  presente  decreto.  In  tal  caso, la decisione deve
indicare  anche  se  debbano  essere  imposte  restrizioni per quanto
riguarda la validita'. La validita' dell'omologazione CE del tipo non
puo' avere una durata inferiore a 36 mesi;
      c) se  le  direttive  CE  particolari  sono  state  adeguate al
progresso  tecnico  in  modo  che  i  veicoli,  sistemi, componenti o
entita'  tecniche  omologati a titolo delle disposizioni del presente
articolo  siano  conformi  alle  direttive CE modificate, l'autorita'
competente  converte tale omologazione CE del tipo in omologazioni CE
del tipo conformi al presente decreto, prevedendo il tempo necessario
per  gli adeguamenti dei componenti e delle entita' tecniche e per la
soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe;
      d) se  i  provvedimenti  necessari per adeguare le direttive CE
particolari  non  sono stati avviati, la validita' delle omologazioni
CE  del  tipo  rilasciate  a  titolo  delle disposizioni del presente
articolo   puo'   essere   prorogata,   su  richiesta  dell'autorita'
competente, tramite un'altra decisione della Commissione europea.