Art. 11. Incompatibilita' di veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche 1. Per i veicoli sistemi, componenti o entita' tecniche progettati secondo tecniche o principi incompatibili con uno o piu' requisiti di una o piu' direttive CE particolari: a) e' consentito il rilascio di un'omologazione CE provvisoria. In tale caso, l'autorita' competente invia entro un mese una copia della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea ed alla Commissione europea e, contestualmente, chiede alla Commissione stessa di essere autorizzata a rilasciare un'omologazione CE in conformita' al presente decreto; la domanda e' accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi: 1) i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il sistema, il componente o l'entita' tecnica incompatibile con i requisiti di una o piu' direttive CE particolari applicabili; 2) una descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione ambientale o di sicurezza del lavoro esaminati ed i provvedimenti adottati; 3) una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che e' garantito un livello di sicurezza, di protezione ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro almeno equivalente a quello garantito da una o piu' direttive CE particolari applicabili; b) se la domanda e' approvata dalla Commissione europea, l'autorita' competente puo' rilasciare un'omologazione CE del tipo in conformita' al presente decreto. In tal caso, la decisione deve indicare anche se debbano essere imposte restrizioni per quanto riguarda la validita'. La validita' dell'omologazione CE del tipo non puo' avere una durata inferiore a 36 mesi; c) se le direttive CE particolari sono state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche omologati a titolo delle disposizioni del presente articolo siano conformi alle direttive CE modificate, l'autorita' competente converte tale omologazione CE del tipo in omologazioni CE del tipo conformi al presente decreto, prevedendo il tempo necessario per gli adeguamenti dei componenti e delle entita' tecniche e per la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe; d) se i provvedimenti necessari per adeguare le direttive CE particolari non sono stati avviati, la validita' delle omologazioni CE del tipo rilasciate a titolo delle disposizioni del presente articolo puo' essere prorogata, su richiesta dell'autorita' competente, tramite un'altra decisione della Commissione europea.