Art. 12.
                             Equivalenza

   1.  Si  riconosce  l'equivalenza  delle  omologazioni  CE del tipo
rilasciate  sulla  base  delle  direttive  CE particolari relative ai
veicoli a motore come definite nella direttiva 70/156/CEE e figuranti
nell'allegato Il, capitolo B, parte II.A del presente decreto.
   2.  Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE rilasciate in
base  ai  regolamenti  UNECE, allegati all'accordo del 1958 riveduto,
figuranti  nell'allegato  II,  capitolo  B,  parte  II.B del presente
decreto.
   3. Si riconosce l'equivalenza dei documenti di prova rilasciati in
base  ai  codici  normalizzati  dell'OCSE  di  cui  all'allegato  Il,
capitolo  B,  parte  II.C  del  presente  decreto,  in alternativa ai
verbali   di  prova  rilasciati  in  riferimento  alle  direttive  CE
particolari .