Art. 12. Equivalenza 1. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE del tipo rilasciate sulla base delle direttive CE particolari relative ai veicoli a motore come definite nella direttiva 70/156/CEE e figuranti nell'allegato Il, capitolo B, parte II.A del presente decreto. 2. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE rilasciate in base ai regolamenti UNECE, allegati all'accordo del 1958 riveduto, figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II.B del presente decreto. 3. Si riconosce l'equivalenza dei documenti di prova rilasciati in base ai codici normalizzati dell'OCSE di cui all'allegato Il, capitolo B, parte II.C del presente decreto, in alternativa ai verbali di prova rilasciati in riferimento alle direttive CE particolari .