Art. 15.
                      Clausole di salvaguardia

   1.  Se  l'autorita'  competente  constata  che  veicoli,  sistemi,
componenti  o  entita'  tecniche appartenenti ad un determinato tipo,
benche'  accompagnati  da  un  certificato  di  conformita'  valido o
regolarmente  marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale
o  la sicurezza sul lavoro, puo', per un periodo massimo di sei mesi,
rifiutare  l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o
la  messa  in  circolazione  sul proprio territorio di detti veicoli,
sistemi,  componenti  o  entita'  tecniche;  in tali casi l'autorita'
medesima  ne  informa immediatamente le analoghe autorita' competenti
degli  altri  Stati  membri  della Comunita' europea e la Commissione
europea, precisandone i motivi della sua decisione.