Art. 15. Clausole di salvaguardia 1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche appartenenti ad un determinato tipo, benche' accompagnati da un certificato di conformita' valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro, puo', per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche; in tali casi l'autorita' medesima ne informa immediatamente le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione europea, precisandone i motivi della sua decisione.