Art. 16. Non conformita' al tipo omologato 1. Si ha non conformita' al tipo omologato quando si constatano, rispetto alla scheda di omologazione CE del tipo o al fascicolo di omologazione CE del tipo, o rispetto ad entrambi i documenti, divergenze non autorizzate, ai sensi dell'articolo 5, comma 3., dall'autorita' competente che ha proceduto all'omologazione. Se sono rispettate le tolleranze previste dalle direttive CE particolari, un veicolo e' considerato conforme al tipo omologato. 2. Se l'autorita' competente, che ha proceduto all'omologazione CE del tipo, constata che veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un marchio di omologazione CE del tipo non sono conformi al tipo da essa omologato, prende i provvedimenti necessari affinche' sia ripristinata la conformita' dei veicoli, sistemi, componenti o delle entita' tecniche al tipo omologato; in tale caso l'autorita' medesima notifica alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea ed alla Commissione i provvedimenti adottatati, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione. 3. L'autorita' competente chiede all'analoga autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione di un sistema, di un componente, di un'entita' tecnica o di un veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinche' i veicoli prodotti diventino conformi al tipo, nel caso: a) di un' omologazione CE del tipo di veicolo, se la non conformita' di un veicolo e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di un sistema, componente o entita' tecnica, o b) di un'omologazione CE del tipo in piu' fasi, se la non conformita' di un veicolo completato e' dovuta esclusivamente alla non conformita' di un sistema, componente o entita' tecnica che e' parte integrante di un veicolo incompleto o alla non conformita' del veicolo incompleto stesso, ed informa immediatamente la Commissione europea della richiesta stessa.