Art. 22.
          Misure di applicazione dell'omologazione del tipo

   1.  Per i veicoli delle categorie T1, T2 e T3, le disposizioni del
presente  decreto  si  applicano:       a) ai nuovi tipi di veicoli a
decorrere dal 1 ° luglio 2005,
      b) a  tutti  i  nuovi veicoli messi in circolazione a decorrere
dal 1 ° luglio 2009.
   2. Per le categorie di veicoli diversi da quelli di cui al comma 1
una  volta  adottate  tutte  le  direttive  CE  particolari  per  una
categoria  di  veicoli,  come  definita  nell'allegato II, e recepite
nell'ordinamento interno, il presente decreto si applica:
      a) tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento
dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per i nuovi tipi di
veicoli,
      b) sei anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento
dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per tutti i veicoli
messi in circolazione.
   3.   Su   richiesta   dei  costruttori,  il  presente  decreto  e'
applicabile  ai nuovi tipi di veicoli a partire dalla data di entrata
in  vigore  dei  decreti  di  recepimento  di  tutte  le direttive CE
particolari.