Art. 22. Misure di applicazione dell'omologazione del tipo 1. Per i veicoli delle categorie T1, T2 e T3, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1 ° luglio 2005, b) a tutti i nuovi veicoli messi in circolazione a decorrere dal 1 ° luglio 2009. 2. Per le categorie di veicoli diversi da quelli di cui al comma 1 una volta adottate tutte le direttive CE particolari per una categoria di veicoli, come definita nell'allegato II, e recepite nell'ordinamento interno, il presente decreto si applica: a) tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per i nuovi tipi di veicoli, b) sei anni dopo l'entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultima direttiva CE particolare da adottare, per tutti i veicoli messi in circolazione. 3. Su richiesta dei costruttori, il presente decreto e' applicabile ai nuovi tipi di veicoli a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento di tutte le direttive CE particolari.