Art. 3.
                 Domanda di omologazione CE del tipo

   1.  La  domanda  di  omologazione  di un veicolo e' presentata dal
costruttore  all'autorita'  competente.  Alla  domanda e' allegato il
fascicolo   del  costruttore  contenente  le  informazioni  richieste
dall'allegato  I.  Per  l'omologazione  CE  di sistemi, componenti ed
entita'   tecniche,   il   fascicolo   del  costruttore  e'  messo  a
disposizione  dell'autorita'  competente fino alla data di rilascio o
di rifiuto della medesima.
   2.  Nel  caso  di  un'omologazione CE in piu' fasi, il richiedente
deve fornire:
      a) nella  prima  fase, le parti del fascicolo del costruttore e
le schede di omologazione del tipo richieste per un veicolo completo,
corrispondenti allo stato di costruzione del veicolo base;
      b) nella   seconda  e  nelle  successive  fasi,  le  parti  del
fascicolo  del  costruttore  e  le schede di omologazione CE del tipo
corrispondenti  alla  fase  attuale di costruzione, nonche' una copia
della  scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella
fase  di  costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire
un  elenco  dettagliato  delle  modifiche  e  delle  aggiunte  da lui
apportate ai veicoli incompleti.
   3.  La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o
entita'  tecnica deve essere presentata dal costruttore all'autorita'
competente. Alla domanda va allegato il fascicolo del costruttore, in
conformita' della direttiva CE particolare.
   4.  Qualsiasi  domanda  di  omologazione CE relativa ad un tipo di
veicolo, sistema, componente o entita' tecnica puo' essere presentata
presso  uno solo degli Stati membri della Comunita' europea. Per ogni
tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.