Art. 3. Domanda di omologazione CE del tipo 1. La domanda di omologazione di un veicolo e' presentata dal costruttore all'autorita' competente. Alla domanda e' allegato il fascicolo del costruttore contenente le informazioni richieste dall'allegato I. Per l'omologazione CE di sistemi, componenti ed entita' tecniche, il fascicolo del costruttore e' messo a disposizione dell'autorita' competente fino alla data di rilascio o di rifiuto della medesima. 2. Nel caso di un'omologazione CE in piu' fasi, il richiedente deve fornire: a) nella prima fase, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione del tipo richieste per un veicolo completo, corrispondenti allo stato di costruzione del veicolo base; b) nella seconda e nelle successive fasi, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione CE del tipo corrispondenti alla fase attuale di costruzione, nonche' una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco dettagliato delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti. 3. La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o entita' tecnica deve essere presentata dal costruttore all'autorita' competente. Alla domanda va allegato il fascicolo del costruttore, in conformita' della direttiva CE particolare. 4. Qualsiasi domanda di omologazione CE relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica puo' essere presentata presso uno solo degli Stati membri della Comunita' europea. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.