Art. 4. Il procedimento di omologazione CE del tipo 1. L'autorita' competente, rilascia: a) un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive CE particolari di cui allegato II, capitolo B; b) un'omologazione CE del tipo in piu' fasi ai veicoli base, incompleti o completati conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici delle direttive CE particolari di cui all'allegato II, capitolo B; c) un'omologazione CE del tipo di sistema, di componente o di entita' tecnica a tutti i tipi di sistemi, di componenti o di entita' tecniche conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici della direttiva CE particolare corrispondente, indicata nell'allegato II, capitolo B. Qualora il sistema, il componente o l'entita' tecnica da omologare svolgano la loro funzione o presentino una caratteristica specifica solo in connessione con altri elementi del veicolo e, per tale motivo, la conformita' ad uno o piu' requisiti possa essere verificata solo se il sistema, il componente o l'entita' tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, sia essi reali o simulati, la portata dell'omologazione CE del tipo di sistema, del componente o dell'entita' tecnica deve essere limitata di conseguenza. In tale caso, nella scheda di omologazione CE del tipo del suddetto sistema, componente o della suddetta entita' tecnica devono essere indicate le eventuali restrizioni dell'uso e le eventuali condizioni di installazione. Il rispetto di tali restrizioni e condizioni e' verificato al momento dell'omologazione CE del tipo del veicolo. 2. Se l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al comma 1, rischia di compromettere la sicurezza stradale, la qualita' dell'ambiente o la sicurezza sul lavoro, rifiuta la concessione dell'omologazione CE del tipo. In tal caso, l'autorita' competente ne informa immediatamente le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' e la Commissione europea precisando i motivi della sua decisione. 3. Entro il termine di un mese le autorita' competenti per l'omologazione CE del tipo, di ciascuno degli Stati membri della Comunita' europea, inviano ai propri omologhi degli altri Stati membri una copia della scheda di omologazione CE del tipo, corredata dagli allegati di cui al capitolo C, allegato II, per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione CE del tipo e' stata rilasciata, rifiutata o revocata. 4. Le autorita' competenti, di ciascuno degli Stati membri della Comunita' europea, inviano ogni mese alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri un elenco, contenente i dati di cui all'allegato VI, delle omologazioni CE di sistemi, componenti o entita' tecniche rilasciate, rifiutate o revocate nel corso dello stesso mese. Su richiesta dell'autorita' competente di uno Stato membro della Comunita' europea, le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri inviano immediatamente, alla stessa, copia della scheda di omologazione del tipo di sistema, del componente o dell'entita' tecnica o il fascicolo di omologazione, oppure entrambi i documenti, relativi a ciascun tipo di sistema, componente o entita' tecnica per il quale hanno rilasciato, rifiutato o revocato l'omologazione CE del tipo.