Art. 4.
             Il procedimento di omologazione CE del tipo

   1. L'autorita' competente, rilascia:
      a) un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle
informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda
della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive
CE particolari di cui allegato II, capitolo B;
      b) un'omologazione  CE  del  tipo in piu' fasi ai veicoli base,
incompleti  o  completati  conformi  alle  informazioni contenute nel
fascicolo  del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici delle
direttive CE particolari di cui all'allegato II, capitolo B;
      c) un'omologazione  CE  del tipo di sistema, di componente o di
entita' tecnica a tutti i tipi di sistemi, di componenti o di entita'
tecniche  conformi  alle  informazioni  contenute  nel  fascicolo del
costruttore  e  che soddisfano i requisiti tecnici della direttiva CE
particolare  corrispondente,  indicata  nell'allegato II, capitolo B.
Qualora  il  sistema,  il componente o l'entita' tecnica da omologare
svolgano  la  loro funzione o presentino una caratteristica specifica
solo  in  connessione  con  altri  elementi  del  veicolo e, per tale
motivo,   la  conformita'  ad  uno  o  piu'  requisiti  possa  essere
verificata  solo  se il sistema, il componente o l'entita' tecnica da
omologare  funzionano  in connessione con altri elementi del veicolo,
sia  essi  reali o simulati, la portata dell'omologazione CE del tipo
di  sistema,  del  componente  o  dell'entita'  tecnica  deve  essere
limitata  di  conseguenza. In tale caso, nella scheda di omologazione
CE del tipo del suddetto sistema, componente o della suddetta entita'
tecnica devono essere indicate le eventuali restrizioni dell'uso e le
eventuali   condizioni   di   installazione.   Il  rispetto  di  tali
restrizioni  e  condizioni e' verificato al momento dell'omologazione
CE del tipo del veicolo.
   2.  Se  l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema,
un componente o un'entita' tecnica, pur conforme alle prescrizioni di
cui  al  comma  1, rischia di compromettere la sicurezza stradale, la
qualita'   dell'ambiente  o  la  sicurezza  sul  lavoro,  rifiuta  la
concessione  dell'omologazione  CE del tipo. In tal caso, l'autorita'
competente ne informa immediatamente le analoghe autorita' competenti
degli  altri  Stati  membri  della Comunita' e la Commissione europea
precisando i motivi della sua decisione.
   3.  Entro  il  termine  di  un  mese  le  autorita' competenti per
l'omologazione  CE  del  tipo,  di  ciascuno degli Stati membri della
Comunita'  europea,  inviano  ai  propri  omologhi  degli altri Stati
membri  una copia della scheda di omologazione CE del tipo, corredata
dagli  allegati  di  cui al capitolo C, allegato II, per ogni tipo di
veicolo  per  cui  l'omologazione  CE  del  tipo e' stata rilasciata,
rifiutata o revocata.
   4.  Le  autorita' competenti, di ciascuno degli Stati membri della
Comunita'   europea,   inviano  ogni  mese  alle  analoghe  autorita'
competenti  degli  altri Stati membri un elenco, contenente i dati di
cui  all'allegato  VI, delle omologazioni CE di sistemi, componenti o
entita'  tecniche  rilasciate,  rifiutate  o revocate nel corso dello
stesso  mese.  Su  richiesta  dell'autorita'  competente di uno Stato
membro  della  Comunita'  europea,  le  analoghe autorita' competenti
degli  altri  Stati membri inviano immediatamente, alla stessa, copia
della  scheda  di  omologazione del tipo di sistema, del componente o
dell'entita'  tecnica o il fascicolo di omologazione, oppure entrambi
i documenti, relativi a ciascun tipo di sistema, componente o entita'
tecnica   per   il  quale  hanno  rilasciato,  rifiutato  o  revocato
l'omologazione CE del tipo.