Art. 5. Modifiche delle omologazioni CE del tipo 1. L'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo prende i provvedimenti necessari per essere informata di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione. 2. La domanda di modifica di un'omologazione CE del tipo e' presentata esclusivamente all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione originaria. 3. Per quanto riguarda l'omologazione CE del tipo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorita' competente rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione CE del tipo, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. La prescrizione predetta si considera rispettata anche dal rilascio di una versione coordinata ed aggiornata del fascicolo di omologazione CE del tipo, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. 4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata ed aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione CE del tipo, allegato alla scheda di omologazione, in modo da indicare le date delle modifiche piu' recenti o la data della versione coordinata ed aggiornata. 5. La modifica e' considerata come un'estensione e l'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo originaria pubblica una scheda di omologazione CE del tipo rivista, fornita di un numero d'estensione, che indichi chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione: a) se sono necessarie nuove ispezioni; b) se una delle informazioni della scheda di omologazione CE del tipo, eccetto gli allegati, e' stata modificata; c) se i requisiti di una direttiva CE particolare , applicabile alla data a partire dalla quale e' vietata la prima messa in circolazione, sono stati modificati a partire dalla data che figura attualmente sulla scheda di omologazione CE del tipo. 6. Se l'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione originaria CE del tipo ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione CE del tipo giustifichi nuove ispezioni o nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti di cui ai commi 3, 4 e 5 solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.