Art. 5.

              Modifiche delle omologazioni CE del tipo

   1.  L'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione CE del
tipo  prende  i  provvedimenti  necessari  per  essere  informata  di
qualsiasi  modifica  delle informazioni che figurano nel fascicolo di
omologazione.
   2.  La  domanda  di  modifica  di  un'omologazione  CE del tipo e'
presentata esclusivamente all'autorita' competente dello Stato membro
della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione originaria.
   3.  Per  quanto  riguarda  l'omologazione  CE  del tipo, ove siano
mutate  le  indicazioni  che  figurano nel fascicolo di omologazione,
l'autorita' competente rilascia, se necessario, la pagina o le pagine
modificate  del  fascicolo  di  omologazione  CE  del tipo, indicando
chiaramente  su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e
la  data  del  nuovo  rilascio. La prescrizione predetta si considera
rispettata   anche   dal  rilascio  di  una  versione  coordinata  ed
aggiornata del fascicolo di omologazione CE del tipo, accompagnata da
una descrizione dettagliata delle modifiche.
   4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione
coordinata   ed  aggiornata,  viene  modificato  anche  l'indice  del
fascicolo  di  omologazione  CE  del  tipo,  allegato  alla scheda di
omologazione,  in  modo  da  indicare  le  date  delle modifiche piu'
recenti o la data della versione coordinata ed aggiornata.
   5.  La  modifica  e'  considerata come un'estensione e l'autorita'
competente   dello  Stato  membro  della  Comunita'  europea  che  ha
rilasciato  l'omologazione CE del tipo originaria pubblica una scheda
di   omologazione   CE   del  tipo  rivista,  fornita  di  un  numero
d'estensione,  che indichi chiaramente il motivo dell'estensione e la
data della nuova pubblicazione:
      a) se sono necessarie nuove ispezioni;
      b) se  una  delle  informazioni della scheda di omologazione CE
del tipo, eccetto gli allegati, e' stata modificata;
      c) se i requisiti di una direttiva CE particolare , applicabile
alla  data  a  partire  dalla  quale  e'  vietata  la  prima messa in
circolazione,  sono  stati modificati a partire dalla data che figura
attualmente sulla scheda di omologazione CE del tipo.
   6.  Se  l'autorita'  competente dello Stato membro della Comunita'
europea  che  ha  rilasciato  l'omologazione  originaria  CE del tipo
ritiene  che  la modifica di un fascicolo di omologazione CE del tipo
giustifichi  nuove  ispezioni  o  nuove  prove  o nuove verifiche, ne
informa  il costruttore e rilascia i documenti di cui ai commi 3, 4 e
5 solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.