Art. 7.
          Immatricolazione, vendita e messa in circolazione

   1.  E'  consentita  l'immatricolazione dei veicoli nuovi omologati
per tipo, ed e' autorizzata la vendita o la messa in circolazione per
motivi  inerenti  alla  costruzione  o  al funzionamento solo se tali
veicoli  sono  provvisti di un certificato di conformita' valido. Nel
caso  di  veicoli  incompleti  e'  consentita la vendita ma non anche
l'immatricolazione  definitiva  o  la  messa  in  circolazione fino a
quando i veicoli non sono stati completati.
   2. E' consentita la vendita o la messa in circolazione di sistemi,
componenti  o  entita'  tecniche separate unicamente se tali sistemi,
componenti  o entita' tecniche soddisfano i requisiti delle direttive
CE particolari ed i requisiti di cui all'articolo 6, comma 3.