Art. 7. Immatricolazione, vendita e messa in circolazione 1. E' consentita l'immatricolazione dei veicoli nuovi omologati per tipo, ed e' autorizzata la vendita o la messa in circolazione per motivi inerenti alla costruzione o al funzionamento solo se tali veicoli sono provvisti di un certificato di conformita' valido. Nel caso di veicoli incompleti e' consentita la vendita ma non anche l'immatricolazione definitiva o la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati. 2. E' consentita la vendita o la messa in circolazione di sistemi, componenti o entita' tecniche separate unicamente se tali sistemi, componenti o entita' tecniche soddisfano i requisiti delle direttive CE particolari ed i requisiti di cui all'articolo 6, comma 3.