Art. 8. Esenzioni 1. I requisiti dell'articolo 7. comma 1, non si applicano ai veicoli previsti per l'utilizzo da parte delle Forze armate, della Protezione civile, dei servizi di lotta contro l'incendio e responsabili dell'ordine, ne' ai veicoli omologati conformemente al comma 2. del presente articolo. 2. Su richiesta del costruttore, l'autorita' competente puo' esentare dall'applicazione di una o piu' disposizioni di una o piu' direttive CE particolari i veicoli di cui agli articoli 9, 10, e 11. 3. L'autorita' competente trasmette alla Commissione europea ed alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea l'elenco delle deroghe concesse.