Art. 8.
                              Esenzioni

   1.  I  requisiti  dell'articolo  7.  comma  1, non si applicano ai
veicoli  previsti  per  l'utilizzo da parte delle Forze armate, della
Protezione   civile,   dei  servizi  di  lotta  contro  l'incendio  e
responsabili  dell'ordine,  ne' ai veicoli omologati conformemente al
comma 2. del presente articolo.
   2.  Su  richiesta  del  costruttore,  l'autorita'  competente puo'
esentare  dall'applicazione  di una o piu' disposizioni di una o piu'
direttive CE particolari i veicoli di cui agli articoli 9, 10, e 11.
   3.  L'autorita'  competente  trasmette alla Commissione europea ed
alle  analoghe  autorita'  competenti  degli altri Stati membri della
Comunita' europea l'elenco delle deroghe concesse.