(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b)   La  prova  orale  e'  unica e verte su: 1) discussione di un
caso  pratico  su  una  a  scelta  tra  le  seguenti materie: diritto
processuale    civile,   diritto   processuale   penale   o   diritto
amministrativo  (processuale);  2)  elementi  su  una  a  scelta  del
candidato  tra  le  seguenti materie: diritto civile, diritto penale,
diritto  amministrativo  (sostanziale);  3) elementi di deontologia e
ordinamento professionale;
    c)  La   commissione   rilascia   all'interessato  certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame  fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.