Art. 2. Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attivita' di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2005 Il Ministro: Maroni