Art. 2.
  Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori
autonomi  di  cui  alle  premesse,  la  retribuzione  giornaliera  va
calcolata  dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per
22  oppure  per 26, qualora la specifica attivita' di lavoro autonomo
dell'interessato  venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni
per settimana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 marzo 2005

                                                  Il Ministro: Maroni